Cassazione Civile, Ordinanza n. 32448/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dalla pretesa di una lavoratrice sanitaria, da tempo impiegata con contratti a termine presso aziende sanitarie campane, di vedere accertato il proprio diritto alla stabilizzazione e alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario infermiere. La lavoratrice deduceva di essere stata utilmente collocata nella graduatoria prevista dalla normativa regionale di stabilizzazione, di aver ricevuto dall’azienda sanitaria un telegramma per la scelta della sede e la presentazione della documentazione, e di aver sottoscritto l’accettazione dell’incarico con indicazione della data di inizio del rapporto. Sosteneva che, prima del successivo blocco delle assunzioni e della revoca aziendale, il suo diritto all’immissione in ruolo si fosse già perfezionato. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione della normativa statale e regionale sulla stabilizzazione del personale precario, omesso esame di fatti decisivi e carenza dei presupposti, criticando la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello e sostenendo che il contratto fosse stato già perfezionato e che vi fosse stato il necessario nulla osta regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha osservato, in primo luogo, che gran parte delle censure miravano in realtà a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, cioè la mancata prova della formale stipula del contratto e della previa autorizzazione utile a legittimare l’assunzione; tali doglianze sono state giudicate inammissibili in sede di legittimità perché dirette a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze probatorie. Nel merito, la Corte ha ribadito che le norme sulla stabilizzazione del personale precario del pubblico impiego non attribuiscono un diritto incondizionato all’assunzione: la procedura resta subordinata alla disponibilità finanziaria, alla programmazione del fabbisogno e ai limiti delle dotazioni organiche, nonché alla conclusione formale del procedimento. Nel caso concreto, l’inserimento in graduatoria e il telegramma di convocazione non bastavano a fondare un diritto soggettivo all’assunzione, perché mancava la stipula del contratto e la procedura era stata legittimamente sospesa/revocata in presenza del blocco disposto dal Commissario ad acta e della mancanza di copertura finanziaria. Conseguentemente, sono state confermate la legittimità della sospensione della stabilizzazione e il rigetto della domanda della lavoratrice; le spese sono state poste a suo carico, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 565, L. n. 296/2006
Richiamato dalla ricorrente come base della stabilizzazione; la Corte lo inserisce nel quadro normativo che non riconosce un diritto incondizionato all’assunzione, ma una procedura subordinata a limiti finanziari e organizzativi.
art. 81 L.R. Campania n. 1/2008
Norma regionale posta a fondamento della procedura di stabilizzazione; la Corte rileva che non è sufficiente, da sola, a far sorgere un diritto soggettivo all’assunzione in assenza dei presupposti richiesti.
art. 1, comma 519, L. n. 296/2006
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la norma avvia un processo di riassorbimento del precariato, ma non attribuisce un diritto soggettivo all’assunzione, essendo la stabilizzazione condizionata da disponibilità finanziarie e fabbisogni di personale.
art. 1, comma 558, L. n. 296/2006
La previsione non conferisce al lavoratore a termine un diritto incondizionato alla stabilizzazione, che resta subordinata ai limiti finanziari e alla presenza di posti in organico.
direttiva 1999/70/CE
La Corte esclude la violazione del principio di non discriminazione salvo che sia dimostrato un preordinato frazionamento fraudolento di un rapporto unitario; tale ipotesi non ricorre nel caso esaminato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le norme sulla stabilizzazione del personale precario nel pubblico impiego non attribuiscono, di regola, un diritto soggettivo all’assunzione, ma avviano una procedura condizionata al rispetto dei limiti finanziari, delle dotazioni organiche e della programmazione del fabbisogno.
- L’inserimento in graduatoria, l’invio di una convocazione o l’avvio della fase finale non bastano a perfezionare il diritto all’assunzione se manca la formale stipula del contratto o l’atto conclusivo richiesto dalla procedura.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che contestano la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sono inammissibili quando mirano solo a ottenere un diverso apprezzamento delle prove.
- La tutela derivante dalla disciplina del lavoro a termine e dalla direttiva 1999/70/CE non può essere invocata per ottenere la stabilizzazione automatica in assenza di una prova specifica di un illecito frazionamento artificioso di un rapporto unitario.
- La mancanza di copertura finanziaria e il sopravvenuto blocco delle assunzioni possono costituire un fatto impeditivo legittimante la sospensione o revoca di una procedura di stabilizzazione non ancora conclusa.
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