Cassazione Civile, Ordinanza n. 32451/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un operaio forestale specializzato, dipendente di un consorzio di bonifica, volta ad ottenere il riconoscimento dell’indennità chilometrica prevista dal c.c.n.l. di settore per l’uso del mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro, in luogo della minore indennità corrisposta in base al contratto integrativo regionale. I giudici di merito avevano ritenuto applicabile la disciplina del c.c.n.l. nazionale, qualificando la voce come compenso avente natura retributiva e ritenendo non pertinente la disciplina regionale sulle missioni e trasferte. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 54 c.c.n.l. 2010-2012, dell’art. 7 e dell’art. 20 del contratto integrativo regionale Calabria 2008-2011, dell’art. 2, comma 9, lett. f), c.c.n.l., nonché degli artt. 1362 e ss. c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse ignorato il dato letterale che qualifica la somma come "rimborso" e avesse erroneamente considerato la relativa indennità come retributiva, includendola così nella clausola di salvaguardia del contratto integrativo. Il ricorrente ha anche contestato l’interpretazione sistematica adottata dal giudice di merito e ha cercato di valorizzare la novità dell’art. 54, comma 6, del c.c.n.l. vigente rispetto alla disciplina precedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. In via preliminare ha respinto l’eccezione di tardiva produzione dei contratti collettivi, chiarendo che l’onere di deposito ex art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. opera nel giudizio di cassazione e richiede la produzione del testo integrale del contratto. Nel merito ha affermato che la soluzione della corte d’appello era corretta e conforme a un orientamento già consolidato della stessa Cassazione: il contrasto tra contratto collettivo nazionale e contratto territoriale va risolto secondo la volontà delle parti sociali e il coordinamento delle clausole, non sulla base di schemi gerarchici o di specialità propri delle fonti legislative. La materia delegata alla contrattazione decentrata riguardava le missioni e trasferte, non il diverso istituto del rimborso per l’uso del mezzo proprio per recarsi al posto di lavoro; pertanto l’art. 7 del contratto integrativo regionale non poteva derogare alla disciplina nazionale dell’art. 54 c.c.n.l. La Corte ha inoltre richiamato precedenti secondo cui la natura della indennità chilometrica, in situazioni analoghe, è stata ritenuta retributiva quando erogata in misura fissa e continuativa e non commisurata all’effettivo esborso documentato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna del consorzio alle spese e statuizione sul raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 54 c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
La disposizione disciplina il rimborso chilometrico per l’uso del mezzo proprio e non attribuisce alla contrattazione decentrata il potere di modificarne la disciplina, perché la materia devoluta al secondo livello riguarda le missioni e trasferte.
art. 7 Contratto Integrativo Regionale Calabria 2008-2011
È stata ritenuta non applicabile alla fattispecie del rimborso chilometrico per il tragitto casa-lavoro, perché concerne una disciplina diversa e non delegata dal contratto nazionale.
art. 2, comma 9, lett. f), c.c.n.l. 2010-2012
Individua in modo tassativo le materie affidate alla contrattazione decentrata e, per la Corte, richiama le sole missioni e trasferte, non i mezzi di trasporto per raggiungere il posto di lavoro.
art. 20 del Contratto Integrativo Regionale Calabria 2008-2011
È stata invocata dalla ricorrente come clausola di salvaguardia dei trattamenti più favorevoli, ma la Corte ha escluso che potesse operare in senso peggiorativo rispetto alla disciplina nazionale applicabile.
È stato richiamato dal ricorrente per sostenere che avrebbe dovuto prevalere il dato letterale delle clausole contrattuali.
La Corte ne valorizza il canone sistematico nel coordinamento delle clausole della contrattazione collettiva, ritenendolo decisivo nella specie.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L’onere di deposito dei contratti collettivi fondamento del ricorso è requisito di procedibilità in cassazione e richiede la produzione del testo integrale.
Richiamato per rinviare ai precedenti conformi senza ulteriore motivazione estesa.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Consente il sindacato di legittimità sulla violazione di legge anche in relazione ai contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.
È richiamato per affermare l’autonomia negoziale delle parti sociali e la possibilità dei contratti territoriali di derogare anche in peius, nei limiti dei diritti già definitivamente acquisiti.
Non ostacola, per la Corte, la deroga peggiorativa da parte della contrattazione collettiva di secondo livello, salva la tutela dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel conflitto tra clausole di contratti collettivi di diverso livello non si applicano automaticamente criteri di gerarchia o specialità propri della legge, ma occorre ricostruire la volontà delle parti sociali mediante il coordinamento sistematico delle disposizioni.
- La contrattazione collettiva decentrata può derogare alla disciplina nazionale anche in senso peggiorativo solo entro le materie espressamente delegate dal contratto nazionale; fuori da tali limiti la disciplina nazionale resta vincolante.
- Il mero richiamo a una voce come "rimborso" non è di per sé decisivo: nella qualificazione della prestazione economica occorre guardare alla struttura concreta della voce, alla sua continuità, alla predeterminazione dell’importo e alla sua dipendenza o meno da spese effettivamente sostenute e documentate.
- Nel interpretare la contrattazione collettiva assume rilievo centrale il criterio sistematico dell’art. 1363 c.c., soprattutto quando il testo è articolato su più livelli e contiene rinvii tra diverse disposizioni.
- In cassazione, la denuncia di violazione di clausole collettive richiede il deposito del testo integrale dei contratti su cui il ricorso si fonda; la mancanza del contratto rilevante può comportare inammissibilità della censura.
- Se una somma è erogata con caratteri di fissità, continuità e sganciamento dal concreto esborso del lavoratore, può assumere natura retributiva anche se il testo contrattuale la denomina formalmente rimborso.
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