Cassazione Civile, Ordinanza n. 32404/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
Il testo riguarda non il merito della controversia originaria, ma un procedimento di correzione di errore materiale ex artt. 391-bis e 287 ss. c.p.c. relativo alla sentenza n. 10284/2023. Si evidenzia una difformità tra la motivazione e la formulazione del principio di diritto: nella parte argomentativa la Corte aveva chiarito che, per effetto della riforma c.d. Madia dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, il termine di conclusione del procedimento disciplinare decorre dalla contestazione dell'addebito da parte dell'U.P.D.; nella sintesi del principio di diritto, invece, era stata usata l'espressione "ricevuto la segnalazione" e richiamata la ricezione della segnalazione dell'illecito, che non coincideva con il tenore dell'argomentazione. Si chiede dunque la correzione lessicale della massima/principio di diritto per riallinearla alla motivazione, senza alterare il contenuto decisorio.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione materiale e ha disposto la rettifica del testo dell'ordinanza/sentenza n. 10284/2023, sostituendo le parole "ricevuto la segnalazione" con "effettuato la contestazione" e le parole "di quella trasmissione" con "della comunicazione dell'illecito all'u.p.d.". È stata inoltre disposta l'annotazione delle correzioni sull'originale dell'ordinanza. Non viene modificata la decisione di merito, ma solo corretto l'errore lessicale nella formulazione del principio di diritto.
Norme richiamate
viene richiamato come base procedurale per la correzione di errore materiale/di fatto della decisione della Corte di cassazione
vengono richiamati come disciplina generale della correzione degli errori materiali nelle sentenze e ordinanze
Massime di principio
- L'errore materiale nella formulazione testuale del principio di diritto può essere corretto quando risulti evidente dal complesso della motivazione che si tratti di una mera difformità lessicale e non di un vizio decisorio.
- La correzione ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile quando il dispositivo o la parte enunciativa della decisione contengano un'espressione incongrua rispetto alla motivazione, purché la reale volontà decisoria sia agevolmente ricostruibile.
- La rettifica di un errore materiale non incide sul contenuto sostanziale della decisione, ma serve solo a riallineare il testo alla ratio effettivamente espressa nella motivazione.
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