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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32450/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta dal lavoratore, formalmente dipendente dell'appaltatrice addetta alle pulizie di stazioni e scali ferroviari, il quale sosteneva di avere svolto in realtà attività di revisione e manutenzione dei carri ferroviari sotto le direttive e con le attrezzature della società committente, deducendo un'illecita interposizione di manodopera in violazione della normativa allora vigente. Chiedeva quindi l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la committente, la ricostruzione della posizione lavorativa e il pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo che dai fatti di causa non emergesse una gestione diretta del rapporto da parte della committente, ma solo poteri di controllo sull'esecuzione del servizio appaltato. In cassazione gli eredi deducevano, con un unico motivo, violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2729 c.c., lamentando che la Corte territoriale si fosse discostata dai principi in tema di accertamento dell'interposizione illecita e di non contestazione; sostenevano in particolare che la committente avrebbe ammesso in giudizio uno sdoppiamento di funzioni tra gestione amministrativa del rapporto da parte dell'appaltatrice e controllo tecnico da parte della committente, e criticavano la valutazione di attendibilità dei testimoni nonché la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che l'accertamento compiuto dai giudici di merito era un accertamento di fatto non rivalutabile in sede di legittimità, anche perché la causa era coperta da "doppia conforme" e il ricorrente non aveva indicato specificamente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito per dimostrarne la diversità. Ha inoltre escluso che vi fosse motivazione apparente, poiché le ragioni della decisione erano chiaramente individuabili. Quanto al merito, ha ribadito che nell'appalto c.d. endoaziendale il divieto di intermediazione illecita opera solo quando l'appaltatore si limiti a mettere a disposizione manodopera, conservando solo la gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione autonoma della prestazione e senza assunzione del rischio economico; nel caso concreto, però, la Corte territoriale aveva accertato che Trenitalia esercitava soltanto un controllo sull'esecuzione del servizio, e non una diretta gestione dei lavoratori. È stata inoltre ritenuta inammissibile o comunque infondata la censura fondata sulla non contestazione, sia perché il ricorso non riportava integralmente le difese della controparte, sia perché il principio non può riguardare espressioni meramente qualificatorie, ma solo circostanze fattuali specifiche. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l. n. 1369/1960

    Richiamato come norma violata nella prospettazione dei ricorrenti, quale divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro; la Corte ne ribadisce l'applicazione ai casi in cui l'appaltatore non svolga una reale organizzazione autonoma della prestazione ma metta a disposizione mera manodopera.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove e il principio di non contestazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione di attendibilità dei testimoni e la valorizzazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato con riguardo al riparto dell'onere della prova nella dimostrazione dell'interposizione illecita.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione al tema delle presunzioni semplici nell'accertamento del fenomeno interpositorio.

  • art. 348 ter c.p.c.

    La Corte richiama la preclusione al riesame del fatto in cassazione in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso, dedotto per violazione di legge e omesso esame/motivazione nei limiti consentiti.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La Corte rileva la carenza di specifica trascrizione degli atti e delle difese rilevanti, necessaria a fondare il motivo di ricorso.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1 bis; comma 1 quater

    Richiamato per la condanna al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduca il vizio di motivazione o la rivalutazione del fatto deve indicare specificamente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e dimostrare che esse sono diverse; altrimenti il motivo è inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito delle prove, né la sostituzione dell'apprezzamento del giudice di merito sulla credibilità dei testimoni, salvo vizi nei limiti strettamente deducibili in cassazione.
  • Il divieto di interposizione illecita di manodopera negli appalti endoaziendali si configura quando l'appaltatore non organizza realmente in autonomia la prestazione e si limita a fornire forza-lavoro, conservando soltanto adempimenti amministrativi del rapporto; se invece il committente si limita a controllare l'esecuzione del servizio secondo modalità predeterminate, non si realizza di per sé un rapporto di lavoro diretto.
  • Il principio di non contestazione può operare solo rispetto a circostanze di fatto specifiche e non può fondarsi su formule generiche o qualificazioni astratte, che non sostituiscono l'accertamento concreto del fatto controverso.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, è necessario riportare o indicare con precisione gli atti e le difese su cui il motivo si fonda, in modo da consentire alla Corte il controllo immediato della doglianza senza ricerca autonoma negli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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