Cassazione Civile, Ordinanza n. 32406/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di un lavoratore di una società ferroviaria volta a ottenere il riconoscimento di un inquadramento superiore rispetto a quello attribuitogli, con conseguenti differenze retributive. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto, per un primo periodo, un livello superiore e, per un periodo successivo, anche il livello A; la corte d'appello, invece, ha riformato parzialmente la decisione, riconoscendo solo il livello C e negando il livello A. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, lamentando, in sintesi, violazioni degli artt. 113, 115, 116 e 360 c.p.c., dell'art. 2103 c.c., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 21 del CCNL delle attività ferroviarie e delle declaratorie contrattuali, sostenendo che le mansioni di responsabile di contratto erano state svolte con continuità, autonomia e responsabilità tali da giustificare il livello A, o almeno il livello B quadro; ha inoltre dedotto omesso esame di fatti decisivi e violazione del principio di non contestazione. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, censurando a sua volta il riconoscimento del livello C. La Suprema Corte ha ritenuto che tutte le censure, principale e incidentale, mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione, e ha applicato anche il limite della "doppia conforme" per il periodo 2005-2009. Ha quindi respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente sia il ricorso principale del lavoratore sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse congrua e logicamente motivata nel negare il livello A e nel riconoscere soltanto il livello C, sulla base dell'accertamento che le mansioni superiori ascritte al lavoratore non erano state provate come prevalenti e continuative secondo i requisiti richiesti. Inoltre, per il periodo 2005-2009, la ricostruzione di fatto era coperta da doppia conforme, quindi non rivalutabile in sede di legittimità. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme processuali dedotte come violate, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vizio idoneo a fondare la cassazione perché le censure miravano a una diversa ricostruzione fattuale.
Invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ribadito che la scelta e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito.
Richiamato per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte ha affermato che la censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio.
Norma posta a base della pretesa di superiore inquadramento; la Corte ha ritenuto che non fosse stata dimostrata in fatto la prestazione prevalente e continuativa delle mansioni superiori richieste dalla norma.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che il ricorrente pretendesse una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non un errore nell'applicazione della regola sull'onere probatorio.
Richiamato nel secondo motivo, ma non decisivo ai fini della decisione, che ha qualificato le censure come meramente fattuali.
Richiamato per l'interpretazione delle declaratorie del CCNL; la Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto collettivo è riservata al giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici.
Richiamato insieme agli altri canoni interpretativi del contratto collettivo; la Corte ha escluso che il ricorso indicasse specifici errori ermeneutici della sentenza impugnata.
Richiamato per la classificazione dei livelli professionali; la Corte ha confermato la valutazione di merito sul concreto contenuto delle mansioni svolte.
Invocato in relazione al profilo quadro B; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché fondata su una diversa ricostruzione fattuale delle mansioni.
art. 21 del CCNL delle attività ferroviarie del 16/04/2003
Norma collettiva centrale per la classificazione dei livelli professionali; la Corte ha fatto leva sulle declaratorie contrattuali per affermare che il lavoratore non aveva provato i requisiti del livello A e, per il periodo successivo, era riconducibile al livello C.
Richiamato per la trattazione camerale e la memoria depositata dal ricorrente.
La Corte ha precisato che il motivo ex n. 3 richiede l'indicazione specifica delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con la norma, non essendo sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti.
La Corte ha ribadito che il vizio di motivazione non può consistere nella mera difformità di valutazione delle prove rispetto a quella pretesa dalla parte, restando riservato al giudice di merito l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove: la scelta delle fonti di convincimento, l'attendibilità dei testimoni e la lettura del materiale istruttorio appartengono al giudice di merito.
- La censura per violazione di legge non può risolversi in una diversa ricostruzione della fattispecie concreta; occorre indicare specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con la norma invocata.
- Quando si controverte sull'inquadramento superiore ex art. 2103 c.c., il lavoratore deve dimostrare in fatto lo svolgimento di mansioni superiori con carattere di prevalenza e continuità secondo la declaratoria contrattuale applicabile.
- L'interpretazione delle clausole del contratto collettivo di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica; non basta proporre un'interpretazione alternativa.
- La prova della mera titolarità di un incarico o della partecipazione formale a gruppi di lavoro non è sufficiente, di per sé, a fondare il riconoscimento di un livello professionale superiore se non è dimostrato il concreto contenuto delle funzioni esercitate.
- In presenza di 'doppia conforme', la ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito è ulteriormente preclusa al sindacato di legittimità nei limiti previsti dal codice di rito.
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