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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32452/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un operaio forestale specializzato aveva agito per ottenere il riconoscimento dell'indennità chilometrica prevista dal c.c.n.l. idraulico-forestale e idraulico-agrario 2010/2012, chiedendo che fosse applicato il criterio più favorevole di cui all'art. 54 del contratto nazionale, anziché la misura inferiore prevista dall'art. 7 del contratto integrativo regionale Calabria 2008/2011. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che la disciplina nazionale sui mezzi di trasporto e sul rimborso per l'uso del mezzo proprio non fosse derogabile dalla contrattazione decentrata, perché la delega regionale riguardava solo missioni e trasferte; aveva inoltre qualificato l'indennità come voce retributiva, stabile e continuativa, protetta dalla clausola di salvaguardia dei trattamenti di miglior favore. Il Consorzio ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 6, c.c.n.l., dell'art. 7, commi 2 e 3, del C.I.R. Calabria, dell'art. 2, comma 9, lett. f), c.c.n.l., dell'art. 20 del C.I.R. e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c., sostenendo che la clausola nazionale qualificasse l'emolumento come mero rimborso restitutorio, con conseguente errata esclusione della derogabilità regionale e erronea inclusione nella clausola di salvaguardia; ha inoltre contestato che la Corte di merito avesse privilegiato un'interpretazione sistematica rispetto al dato letterale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di violazione dei canoni ermeneutici e ha confermato che, nel sistema del c.c.n.l. di settore, la materia delegata alla contrattazione decentrata concerne le missioni e trasferte, non il rimborso chilometrico per l'uso del mezzo proprio per raggiungere il centro di raccolta o il luogo di lavoro. Ha quindi condiviso l'interpretazione secondo cui l'indennità chilometrica, per la sua disciplina e per le sue modalità di corresponsione, mantiene natura retributiva e non è superabile dal contratto integrativo regionale in assenza di apposita delega nazionale. La Corte ha anche rilevato un profilo di inammissibilità legato al mancato deposito del c.c.n.l. previgente richiamato dal ricorrente. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito, condannato il ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 6, c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012

    la clausola non consente di derogare alla disciplina nazionale del rimborso per uso del mezzo proprio e non basta da sola a qualificare la voce come meramente restitutoria in modo incompatibile con la natura retributiva accertata in concreto

  • art. 7, commi 2 e 3, Contratto Integrativo Regionale Calabria 2008-2011

    disciplinava il rimborso forfettario per l'utilizzo del mezzo proprio, ma non era applicabile alla fattispecie in quanto non richiamava la delega nazionale relativa ai mezzi di trasporto e non poteva derogare al c.c.n.l. fuori dai casi previsti

  • art. 2, comma 9, lett. f), c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012

    individua tra le materie delegabili alla contrattazione decentrata le missioni e trasferte; non include il rimborso per l'uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro

  • art. 20, Contratto Integrativo Regionale Calabria 2008-2011

    clausola di salvaguardia dei trattamenti economici di maggior favore già in godimento, ritenuta idonea a preservare l'indennità solo se qualificata come trattamento acquisito e di miglior favore

  • art. 1362 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la prevalenza del dato letterale, ma la Corte ribadisce che nell'interpretazione della contrattazione collettiva va considerato il coordinamento sistematico delle clausole

  • art. 1363 c.c.

    criterio sistematico valorizzato in modo preminente nell'interpretazione della contrattazione collettiva

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per affermare l'autonomia negoziale delle parti sociali e la pari dignità delle fonti collettive di diverso livello

  • art. 2077 c.c.

    non osta alla possibilità per la contrattazione di secondo livello di derogare anche in peius, salva la tutela dei diritti già definitivamente acquisiti

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    impone a pena di improcedibilità/inammissibilità il deposito, nel giudizio di cassazione, dei contratti collettivi su cui il ricorso si fonda

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente il sindacato di legittimità sulla violazione di legge denunciata in relazione ai contratti collettivi nazionali

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio ai precedenti conformi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento della statuizione sul raddoppio del contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    parametro per la liquidazione del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Nel conflitto tra contratti collettivi di diverso livello o ambito territoriale non opera un criterio gerarchico o di specialità tipico delle fonti legislative: occorre ricostruire la effettiva volontà delle parti sociali mediante il coordinamento sistematico delle clausole.
  • Nella contrattazione collettiva il canone letterale non è sempre decisivo; la comune intenzione delle parti può risultare anche dal sistema complessivo del testo, dai rinvii interni e dalla struttura multilivello della disciplina.
  • La contrattazione decentrata può derogare alla disciplina nazionale anche in senso peggiorativo solo nei limiti delle materie espressamente delegate dal contratto nazionale; fuori da tali limiti la deroga è inefficace.
  • Un trattamento economico può conservare natura retributiva anche se formalmente denominato "rimborso", quando sia corrisposto in modo fisso, continuativo e svincolato dalla prova dell'effettiva spesa sostenuta dal lavoratore.
  • Nel giudizio di cassazione il ricorrente che fonda le censure su clausole collettive ha l'onere di depositare il testo integrale dei contratti e accordi collettivi rilevanti; il mancato deposito può determinare improcedibilità o comunque l'inammissibilità del motivo.
  • I diritti economici già definitivamente acquisiti dal lavoratore sono salvaguardati rispetto a successive modifiche collettive peggiorative, ma la tutela opera solo per ciò che sia effettivamente entrato nel suo patrimonio giuridico.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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