Cassazione Civile, Ordinanza n. 02471/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2010 nei confronti di due società appartenenti al medesimo gruppo, contestando la deduzione di costi relativi a servizi di aerotaxi riaddebitati da una società del gruppo all'altra e ritenuti non inerenti. In particolare, l'Agenzia sosteneva che non fosse stata fornita adeguata prova delle ragioni economiche delle prestazioni, dell'effettiva utilità per la società beneficiaria e, soprattutto, dell'identità dei passeggeri trasportati; per tale ragione recuperava a tassazione i costi ai fini IRES e IRAP e negava anche la detrazione IVA, ritenendo applicabile la disciplina di non detraibilità per operazioni non inerenti. La CTP aveva accolto i ricorsi delle società; la CTR aveva confermato, valorizzando la coerenza dei servizi con l'attività di gruppo, l'esistenza della documentazione contabile e del contratto con il fornitore. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione delle norme in tema di inerenza dei costi, IVA, IRAP e onere della prova, censurando la CTR per avere riconosciuto l'inerenza sulla base della sola compatibilità con l'oggetto sociale, dell'avvenuta contabilizzazione delle fatture e di una motivazione inferenziale ritenuta insufficiente e non conforme ai criteri giurisprudenziali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di reddito d'impresa e di costi infragruppo, grava sul contribuente l'onere di dimostrare non solo l'esistenza e l'ammontare del costo, ma anche la sua inerenza quale effettiva utilità, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata, non essendo sufficiente la mera regolarità formale delle fatture o delle scritture contabili. Ha quindi censurato la CTR per avere desunto l'inerenza da elementi generici e non decisivi, senza verificare in modo rigoroso la concreta utilità dei servizi e la connessione tra fatti noti e fatto ignoto nel ragionamento presuntivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale norma sulla deducibilità dei costi e sul requisito dell'inerenza, da provare da parte del contribuente
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per escludere la detrazione IVA in assenza di inerenza del costo
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
citato tra le norme asseritamente violate
art. 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
citato tra le norme asseritamente violate in tema di IRAP
richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova
artt. 39, primo comma, 40, 40-bis, 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
citati tra le disposizioni asseritamente violate in materia di accertamento tributario
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio denunciato per violazione/falsa applicazione di legge
Massime di principio
- In materia di reddito d'impresa, la deducibilità del costo presuppone che il contribuente dimostri l'inerenza in senso qualitativo, cioè la compatibilità, coerenza e correlazione del costo con l'attività imprenditoriale svolta, non con i singoli ricavi.
- Quando l'Amministrazione contesta l'inerenza di un costo, non basta la mera esibizione di fatture, scritture contabili o contratti: occorre la prova dell'effettiva utilità del servizio o della prestazione, obiettivamente determinabile e documentata.
- Nei costi infragruppo, l'onere probatorio grava sulla società che afferma di avere ricevuto il servizio; essa deve allegare elementi specifici idonei a dimostrare il vantaggio concreto ottenuto dalla consociata.
- Il giudice di merito non può affermare l'inerenza sulla sola base della compatibilità astratta della spesa con l'oggetto sociale o della regolarità formale della documentazione, ma deve verificare la coerenza logica e la concordanza degli indizi posti a fondamento della prova presuntiva.
- La mancanza di prova dell'effettiva destinazione del costo all'attività d'impresa legittima il recupero a tassazione ai fini delle imposte dirette e, se del caso, il diniego della detrazione IVA.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02383/2023 del 26/01/2023
- ordinanza_civile · 26 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02384/2023 del 26/01/2023
- ordinanza_civile · 26 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02386/2023 del 26/01/2023
- ordinanza_civile · 26 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02387/2023 del 26/01/2023
- ordinanza_civile · 26 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02388/2023 del 26/01/2023
- ordinanza_civile · 26 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02398/2023 del 26/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →