Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23430/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da 26 ordinanze-ingiunzioni, per un importo complessivo di euro 23.268,44, irrogate per violazione dell'art. 23 cod. strada, a seguito del rinvenimento di manifesti pubblicitari abusivamente affissi su un edificio scolastico. La società sosteneva di aver prodotto il film pubblicizzato e di averne affidato la distribuzione a un terzo, lamentando inoltre che nel giudizio di merito vi fossero irregolarità processuali: mancata lettura del dispositivo in primo grado, utilizzazione in appello di documenti asseritamente tardivi, errata qualificazione del titolo del film nei verbali, omessa considerazione del contratto di affidamento della distribuzione, mancata valutazione delle controdeduzioni amministrative, emissione delle ordinanze senza previa acquisizione delle stesse e oltre i termini, nonché mancato riconoscimento della continuazione ai fini sanzionatori. I motivi del ricorso sono stati formulati come violazione di legge e/o omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. In via preliminare ha rilevato il difetto di legittimazione passiva di Roma Capitale, affermando che l'unico legittimato a contraddire era l'Ufficio territoriale del Governo che aveva emesso le ordinanze; tuttavia ciò non ha inciso sull'esito finale, essendo il ricorso comunque infondato/inammissibile nei vari motivi. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. per il divieto conseguente alla doppia conforme, ha dichiarato il primo motivo inammissibile per difetto di interesse, ha respinto il secondo e il terzo motivo chiarendo rispettivamente che il giudice può utilizzare anche prove acquisite d'ufficio nel rito oppositivo e che la responsabilità per l'affissione abusiva può gravare anche sull'ente che si avvalga della pubblicità, indipendentemente dall'autore materiale. Ha inoltre respinto/inammissibilmente valutato il quarto motivo, affermando che i vizi motivazionali del provvedimento amministrativo non travolgono il rapporto sanzionatorio e che la doglianza sui termini endoprocedimentali era mal veicolata in cassazione. Infine ha ritenuto manifestamente infondato il quinto motivo, escludendo l'applicabilità analogica della continuazione penale alle sanzioni amministrative e affermando la rilevanza del solo concorso formale ex art. 8 l. 689/1981. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. n. 285/1992

    La violazione per affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari lungo le strade integra illecito sanzionabile; della sanzione può rispondere anche il soggetto che si avvalga della pubblicità in rapporto oggettivo e funzionale con l'illecito.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state valutate distinguendo tra violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale; il motivo ex n. 5 è inammissibile in presenza di doppia conforme nei limiti dell'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di conferma della decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 161 c.p.c.

    La nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo deve essere fatta valere con il mezzo di impugnazione esperibile, ma nel caso concreto era comunque difetto di interesse alla censura in cassazione.

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    Il giudice d'appello, riscontrata la nullità dedotta, non poteva rimettere la causa al primo giudice fuori dalle ipotesi tassative previste.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza relativa alla valutazione delle prove è stata ritenuta infondata, poiché il giudice di merito può valutare i documenti acquisiti e le foto ai fini dell'accertamento.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata respinta perché l'inerzia dell'amministrazione non determina automaticamente l'infondatezza della trasgressione.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel rito ordinario limita il deposito di nuovi documenti in appello, ma nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa opera il diverso regime di acquisizione officiosa e di ricerca della verità sostanziale.

  • art. 437 c.p.c.

    Nel rito del lavoro e dell'opposizione a sanzione amministrativa il giudice può acquisire d'ufficio gli atti ritenuti indispensabili anche in appello.

  • art. 6 d.lgs. n. 150/2011

    comma 8; comma 10 lett. b)

    Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il giudice può ordinare all'autorità che ha emesso il provvedimento di depositare gli atti dell'accertamento; l'inerzia dell'amministrazione non comporta automatico accoglimento dell'opposizione.

  • art. 7 d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato in parallelo al regime probatorio dell'opposizione a sanzione amministrativa.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    Il vizio di motivazione del provvedimento amministrativo non determina, di per sé, la nullità del credito sanzionatorio nel giudizio che ha ad oggetto il rapporto e non l'atto.

  • art. 203 cod. strada

    Richiamato dalla ricorrente in tema di controdeduzioni e procedimento amministrativo, ma la censura è stata respinta o dichiarata inammissibile per errato veicolo processuale.

  • art. 204 cod. strada

    Richiamato per dedurre il mancato rispetto dei termini endoprocedimentali; la censura è stata considerata inammissibile per come formulata e per difetto di specifica deduzione in appello.

  • art. 6 l. n. 689/1981

    Individua i titoli della solidarietà dell'ente con l'autore materiale dell'illecito, legati alla proprietà del mezzo usato o al rapporto oggettivo e funzionale con l'interesse dell'ente.

  • art. 8 l. n. 689/1981

    In materia di sanzioni amministrative opera il concorso formale; non è applicabile in via analogica la continuazione penale quando vi siano più condotte realizzatrici della medesima violazione.

  • art. 81 c.p.

    L'istituto della continuazione penale non è estensibile alle sanzioni amministrative in assenza di espressa previsione.

  • art. 8-bis l. n. 689/1981

    Non deroga alla regola dell'art. 8, salvo le ipotesi eccezionali indicate dalla legge.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il rapporto sostanziale è l'oggetto della cognizione piena del giudice, sicché eventuali vizi motivazionali del provvedimento amministrativo non comportano automaticamente l'accoglimento dell'opposizione se il giudice può comunque valutare il merito della violazione.
  • L'amministrazione opposta ha l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina di per sé l'infondatezza della trasgressione, potendo il giudice acquisire e valutare d'ufficio gli atti necessari alla decisione.
  • Nel rito di opposizione a sanzione amministrativa il regime istruttorio è orientato alla ricerca della verità sostanziale: il giudice può utilizzare documenti già acquisiti e disporre l'acquisizione officiosa di atti indispensabili anche in appello.
  • In tema di affissione abusiva di manifesti pubblicitari, la responsabilità sanzionatoria può gravare non solo sull'autore materiale della condotta, ma anche sul soggetto che si avvalga della pubblicità o del mezzo utilizzato, quando sussista un rapporto oggettivo e funzionale con l'interesse perseguito.
  • Le censure sulla nullità della sentenza di primo grado devono essere veicolate con il corretto motivo di impugnazione; in cassazione è inammissibile dedurre il vizio con una doglianza che non consenta il controllo sul corrispondente error in procedendo.
  • Nel sistema della l. n. 689/1981 non è applicabile in via analogica la continuazione penale alle sanzioni amministrative quando siano poste in essere più condotte integranti la medesima violazione; opera invece il concorso formale, nei limiti previsti dall'art. 8.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può investire il vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifiche ipotesi normativamente previste.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.