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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14775/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento intimato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo attivata da una società poi confluita in altra denominazione, in un contesto di integrazione aziendale con un'altra società del gruppo operante nel medesimo settore. Il giudice di primo grado aveva ritenuto esistente un unico complesso aziendale tra le due società, dichiarando illegittimo il licenziamento del dipendente e disponendo reintegrazione e indennità risarcitoria ex art. 18 St. lav., con detrazione dell'aliunde perceptum solo entro il periodo di dodici mesi risarciti. La corte d'appello aveva respinto il reclamo della società, confermando sia l'unicità del centro di imputazione dei rapporti di lavoro sia l'estensione della platea dei lavoratori da considerare nella procedura collettiva anche ai dipendenti formalmente in forza presso l'altra società, oltre alla correttezza del criterio di computo dell'indennità risarcitoria. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro motivi: (1) violazione della disciplina speciale sulla mobilità, sostenendo che gli accordi del 2011 avrebbero già delimitato la platea ai soli dipendenti della società procedente; (2) violazione delle norme sulla procedura collettiva e degli artt. 2359, 2497 e 2094 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse ravvisato apoditticamente una codatorialità senza provare un uso promiscuo effettivo delle prestazioni; (3) violazione di norme del codice della navigazione e di regolamenti europei del settore aeronautico, assumendo che essi impedissero di configurare una struttura aziendale unitaria e l'uso promiscuo del personale tra compagnie; (4) violazione dell'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, contestando sia l'onere probatorio relativo all'aliunde perceptum/percipiendum sia il criterio di detrazione dei redditi percepiti oltre il limite temporale dei dodici mesi. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i primi tre motivi perché fondati su una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato plurimi indici di integrazione organizzativa e gestionale idonei a dimostrare un unico centro decisionale e quindi un unico soggetto datoriale ai fini della procedura collettiva. Quanto al quarto motivo, la Corte ha ribadito che l'aliunde perceptum/percipiendum resta fatto impeditivo della pretesa risarcitoria, da provare dal datore di lavoro, e che il calcolo dell'indennità ex art. 18 deve avvenire sull'intero periodo di estromissione sino alla reintegrazione, con detrazione dei redditi aliunde percepiti o percepibili, ma entro il tetto massimo di dodici mensilità, senza computare tale voce sul solo massimale. Tuttavia ha rilevato che l'errore della corte territoriale non incideva sull'esito finale perché, in concreto, il danno complessivo sarebbe comunque risultato superiore al massimale legale; pertanto il ricorso è stato respinto, con sola correzione della motivazione in diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo, ravvisando un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro tra le due società del gruppo e la necessità di considerare, nella procedura di mobilità, la totalità dei lavoratori dell'unico complesso aziendale. Ha inoltre precisato il corretto criterio di calcolo dell'indennità risarcitoria ex art. 18 St. lav.: le somme percepite aliunde vanno detratte dal danno complessivamente maturato nel periodo di estromissione, ma il risultato finale non può superare il limite massimo di dodici mensilità; il diverso ragionamento seguito dalla corte territoriale è stato ritenuto non decisivo ai fini del dispositivo. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1-bis, L. n. 291 del 2004

    invocato dalla ricorrente per sostenere che gli accordi del 2011 avessero già delimitato la platea dei lavoratori interessati, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata alla luce dell'accertamento di un unico complesso aziendale.

  • art. 2, D.L. n. 134 del 2008, conv. in L. n. 166 del 2008

    richiamato quale norma modificativa della disciplina invocata dalla società, senza che ciò mutasse la conclusione sulla platea dei licenziandi.

  • art. 4, L. n. 223 del 1991

    la procedura per la dichiarazione di mobilità deve consentire una verifica seria dell'effettiva necessità dei licenziamenti e coinvolge l'impresa nel suo complesso, potendo estendersi anche a posizioni non comprese nella cassa integrazione.

  • art. 5, L. n. 223 del 1991

    richiamato nel motivo relativo ai criteri di individuazione degli esuberi e alla dedotta insussistenza di codatorialità.

  • art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970

    l'indennità risarcitoria va calcolata sull'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, detraendo l'aliunde perceptum/percipiendum nel periodo di estromissione, ma restando fermo il tetto massimo di dodici mensilità.

  • L. n. 92 del 2012

    ha modificato l'art. 18 St. lav.; la Corte esclude che la riforma abbia mutato la natura dell'aliunde perceptum come fatto impeditivo da allegare e provare dal datore di lavoro.

  • art. 2359 c.c.

    invocato per contestare la configurabilità di un assetto societario tale da giustificare la valutazione unitaria delle società.

  • art. 2497 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di direzione e coordinamento tra società del gruppo, senza esito favorevole.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato quale parametro della prestazione lavorativa e del principio di effettività che consente di superare le apparenze formali del titolo di utilizzo dei dipendenti.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare l'accertamento probatorio della codatorialità, ma senza superare gli accertamenti di merito.

  • art. 776 cod. nav.

    richiamato nel motivo relativo alla normativa aeronautica; la Corte ha ritenuto la censura irrilevante rispetto al diverso piano dell'organizzazione aziendale ai fini lavoristici.

  • art. 779 cod. nav.

    come sopra, richiamato dalla ricorrente ma non idoneo a sovvertire l'accertamento dell'unicità del centro di imputazione.

  • Regolamento (CE) n. 859/2008

    richiamato per sostenere l'incompatibilità di una gestione unitaria con le regole di sicurezza e certificazione del settore aeronautico; la Corte ha escluso la pertinenza decisiva di tali norme rispetto alla questione lavoristica.

  • Regolamento (CE) n. 1008/2008

    invocato nel motivo sulla struttura aziendale e sulle certificazioni aeronautiche, ritenuto non risolutivo ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro e dell'assetto organizzativo.

  • Regolamento (UE) n. 965 del 2012

    citato dalla ricorrente per sostenere l'impossibilità di una struttura unitaria tra le compagnie; la Corte ha ritenuto che la disciplina di sicurezza operi su un piano diverso.

  • d.lgs. n. 276 del 2003, artt. 27, 29 e 30

    richiamati dalla Corte come espressione del principio di effettività nel diritto del lavoro e per sostenere il superamento delle forme apparenti del rapporto.

  • art. 8, L. n. 223 del 1991

    citato dalla Corte insieme ad altre norme lavoristiche come indice del principio di effettività.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale non partecipato in cassazione.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per la correzione della motivazione, poiché l'errore di diritto sul criterio di detrazione dell'aliunde non incideva sul dispositivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per dare continuità ai principi di diritto già affermati in precedenti conformi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella procedura di licenziamento collettivo, la verifica degli esuberi deve avere riguardo all'impresa nel suo complesso e non necessariamente ai soli dipendenti formalmente in forza presso il soggetto che ha avviato la procedura, quando gli accertamenti di merito dimostrino un'unica organizzazione imprenditoriale sostanziale.
  • Ai fini lavoristici, il principio di effettività consente di superare la pluralità meramente formale di soggetti societari quando le prove mostrino compenetrazione di mezzi, attività, direzione e gestione del personale tali da integrare un unico centro decisionale e un unico soggetto datoriale sostanziale.
  • La deduzione di violazioni di legge non può essere utilmente fondata su una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dal giudice di merito; in cassazione, la censura è inammissibile se presuppone un diverso assetto fattuale non decisivo ai fini della decisione impugnata.
  • L'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum costituiscono fatti impeditivi della pretesa risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato e restano soggetti all'onere di allegazione e prova del datore di lavoro, anche mediante presunzioni.
  • Nel regime dell'art. 18, comma 4, St. lav., l'indennità risarcitoria va calcolata sull'intero periodo di estromissione fino alla reintegrazione, detraendo i redditi percepiti o percepibili aliunde nel medesimo periodo, ma senza operare la detrazione dal solo tetto massimo di dodici mensilità: il massimale opera come limite finale del risarcimento, non come base su cui effettuare la decurtazione.
  • La possibile incompatibilità di una certa organizzazione aziendale con regole settoriali di sicurezza o certificazione non esclude, di per sé, la qualificazione lavoristica di un assetto unitario se gli elementi probatori dimostrano una concreta compenetrazione organizzativa e gestionale rilevante ai fini del rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoAppelloRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaGiudicato

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