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Sentenza

Sentenza n. 513/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 02269/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202502483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto n. 2269/2024, che aveva annullato un'intimazione di pagamento relativa a prelievi supplementari sul latte per le annate 1996/1997 e 2004/2005

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (agenzie pubbliche appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'intimazione di pagamento richiedeva complessivamente euro 426.070,90 per capitale, interessi di mora e oneri di riscossione, richiamando una cartella di pagamento notificata nel novembre 2008. Il TAR aveva ritenuto prescritto il debito relativo all'annata 1996/1997 e caducati gli atti relativi all'annata 2004/2005, il cui atto impositivo era stato annullato. AGEA ha appellato la sentenza limitatamente all'annata 1996/1997, sostenendo che il credito non fosse prescritto. L'appellata ha contestato l'ammissibilità dei documenti prodotti per la prima volta in appello e ha riproposto i motivi di primo grado non esaminati: prescrizione della cartella; nullità o inesistenza del ruolo per carenza di potere; annullamento automatico del ruolo ai sensi della l. 228/2012; mancata intimazione regionale prevista dalla l. 119/2003; illegittimità unionale delle compensazioni presupposte; omessa o irregolare notifica della cartella; necessità di recupero mediante il Registro nazionale dei debiti; mancata detrazione di compensazioni con premi PAC; carenza di motivazione e contestazione della debenza e quantificazione degli interessi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ammesso i provvedimenti giurisdizionali prodotti in appello, poiché attestanti la formazione di giudicati e rilevanti per evitare un contrasto tra giudicati; l'eccezione di giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio e non è soggetta ai limiti dell'art. 104 c.p.a. Nel merito, ha ritenuto che il giudizio promosso dal debitore contro gli atti impositivi, nel quale l'amministrazione abbia difeso la propria pretesa, abbia interrotto la prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c.; il nuovo termine decorreva dal 16 ottobre 2014, giorno successivo al passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito quel giudizio. Il capitale, soggetto a prescrizione decennale, non era quindi prescritto alla data dell'intimazione del 19 novembre 2021. Gli interessi, invece, soggetti a prescrizione quinquennale, erano prescritti al 30 gennaio 2020, tenuto conto della sospensione di 106 giorni prevista dalla disciplina speciale. L'appello è stato pertanto accolto limitatamente alla quota capitale. Sono stati respinti i motivi riproposti dall'appellata: il decorso del tempo non determina autonomamente la perdita di efficacia della cartella, se il credito non è prescritto; i vizi del ruolo e la violazione del diritto dell'Unione europea configurano vizi di annullabilità da dedurre tempestivamente contro gli atti presupposti e non possono essere fatti valere contro l'intimazione; l'annullamento automatico dei ruoli ex l. 228/2012 non si applica alla riscossione del prelievo supplementare latte; la cartella risultava notificata personalmente; l'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti è equiparata all'iscrizione a ruolo, senza possibilità di duplicare la riscossione; la mancata prova delle compensazioni PAC impediva di ridurre la pretesa; l'intimazione indicava adeguatamente capitale, interessi, cartella e notificazione; l'esenzione dagli interessi era collegata alla specifica rateizzazione prevista dalla legge e non era estensibile; il richiamo dell'atto precedente e la quantificazione degli ulteriori interessi erano sufficienti a motivare la riscossione; spettava alla parte fornire almeno calcoli idonei a dimostrare l'inclusione di interessi maturati durante la sospensione. La sentenza del TAR è stata parzialmente riformata: il ricorso di primo grado è stato respinto limitatamente alla quota capitale relativa all'annata 1996/1997. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.a.

    I limiti alla produzione di nuovi documenti in appello non si applicano ai documenti attestanti la formazione di un giudicato, poiché il giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio.

  • artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La possibilità di revocazione per contrasto tra giudicati giustifica l'ammissione in appello dei documenti che comprovano un giudicato.

  • art. 2943, comma 1, c.c.

    La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

    La notificazione del ricorso introduttivo interrompe la prescrizione anche quando il giudizio sia promosso dal debitore contro l'atto impositivo.

  • art. 2945, commi 1 e 2, c.c.

    Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione; se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

    Dopo l'interruzione provocata dal giudizio, la prescrizione resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza e ricomincia da tale momento.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Gli interessi costituiscono un'obbligazione autonoma e sono soggetti alla prescrizione quinquennale, applicabile a tutte le categorie di interessi.

  • art. 8-quinquies, comma 10, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

    Prevede, tra l'altro, una sospensione del termine rilevante per il calcolo della prescrizione e disciplina la riscossione coattiva del prelievo supplementare latte.

  • art. 68 d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    Ha previsto un ulteriore periodo di sospensione, successivo alla maturazione della prescrizione quinquennale degli interessi nel caso esaminato.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

    Il decorso del termine previsto per l'avvio dell'esecuzione non determina autonomamente la perdita di efficacia della cartella; l'illegittimità deriva solo dall'eventuale prescrizione del credito sottostante.

  • art. 1, comma 9, l. n. 119/2003

    Le contestazioni relative al potere di formazione del ruolo e alla mancata intimazione regionale dovevano essere dedotte tempestivamente contro la cartella o gli atti presupposti.

  • art. 1, comma 543, l. n. 228/2012

    L'annullamento automatico dei ruoli non si estende alla riscossione del prelievo supplementare latte, soggetta alla disciplina speciale di continuità della gestione.

  • artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies l. n. 33/2009

    L'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti è equiparata all'iscrizione a ruolo, ma il debito resta unico e non può essere riscosso due volte; le compensazioni PAC devono essere imputate a deduzione del medesimo debito.

  • art. 10, comma 34, d.l. n. 49/2003

    L'esenzione dagli interessi opera quale incentivo connesso alla specifica procedura di rateizzazione e non è estensibile ai produttori che non vi abbiano aderito.

  • art. 30 d.P.R. n. 602/1973

    La disciplina degli interessi moratori si applica anche al prelievo supplementare latte, pur non avendo il relativo credito natura tributaria, quando la riscossione avvenga mediante ruolo secondo la disciplina del d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    Per la riscossione di ulteriori interessi è sufficiente il richiamo all'atto precedente e la quantificazione dell'importo aggiuntivo, quando il debito e gli interessi siano già stati determinati.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L'obbligo di motivazione dell'atto di riscossione è soddisfatto dal richiamo dell'atto presupposto e dall'indicazione degli importi richiesti, salva la contestazione di specifici errori di calcolo.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso introduttivo promosso dal debitore contro l'atto impositivo interrompe la prescrizione del credito quando l'amministrazione, costituendosi in giudizio a difesa dell'atto, ribadisca la spettanza della pretesa; la prescrizione resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza e da quel momento decorre un nuovo termine.
  • Il capitale dovuto a titolo di prelievo supplementare latte è soggetto al termine di prescrizione decennale, mentre gli interessi costituiscono un'obbligazione autonoma soggetta al termine quinquennale; il termine degli interessi resta distinto da quello della sorte capitale.
  • Il mero decorso del tempo successivo alla notificazione della cartella non determina la perdita di efficacia della cartella stessa, se il credito sottostante non è prescritto; l'intimazione può quindi riattivare la riscossione di un credito ancora esigibile.
  • I vizi di legittimità del ruolo, dell'atto impositivo o della disciplina nazionale applicata, compresa la violazione del diritto dell'Unione europea, devono essere tempestivamente dedotti contro gli atti presupposti; se questi diventano definitivi, tali vizi non possono essere fatti valere per ottenere la caducazione degli atti successivi, salvo un vizio di nullità effettivo.
  • L'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti è equiparata all'iscrizione a ruolo, ma costituisce soltanto una diversa modalità di imputazione e riscossione del medesimo debito: l'amministrazione non può procedere a una doppia riscossione e deve detrarre i pagamenti effettuati mediante compensazione.
  • Quando l'atto di riscossione richiama l'atto presupposto, indica il capitale, gli interessi, l'importo richiesto e la data di notificazione della cartella, l'obbligo di motivazione è soddisfatto; chi contesta gli interessi deve allegare specifici errori di calcolo o fornire almeno una prova iniziale dell'inclusione di periodi non computabili.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaRevoca e recupero dei contributiMotivazione del provvedimentoAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoPrimato del diritto UE e disapplicazione

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