Sentenza n. 159/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: approvazione degli atti e degli esiti della procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia, con individuazione del vincitore, nonché gli atti della commissione, la proposta di chiamata e il diniego di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi quinta con 65,55 punti, ha impugnato gli atti della procedura selettiva bandita dall'Università per la chiamata di un professore di prima fascia. In via principale ha dedotto errori di fatto, di valutazione e di calcolo nell'attribuzione dei punteggi relativi alle pubblicazioni scientifiche, all'attività didattica, all'attività di ricerca e istituzionale, alla terza missione e all'attività assistenziale, sostenendo che, all'esito della ricalcolazione, avrebbe dovuto conseguire 95 punti e risultare vincitrice. In via subordinata ha contestato la composizione della commissione, deducendo l'incompatibilità e il conflitto di interessi del presidente nei confronti dei candidati classificatisi primo e secondo, in ragione delle numerose pubblicazioni comuni, dei rapporti di collaborazione scientifica, della riassegnazione di fondi e del conferimento di incarichi accademici e assistenziali. Ha inoltre contestato la legittimità dei criteri e dei punteggi stabiliti dalla commissione, ritenuti sproporzionati e diretti a privilegiare l'attività didattica e assistenziale rispetto alla produzione scientifica, nonché la scelta di riportare al massimo i punteggi eccedenti il limite previsto. Ha dedotto l'illegittima ammissione del vincitore per asserite dichiarazioni non veritiere contenute nel curriculum e, infine, l'illegittimo svolgimento dei lavori della commissione, che avrebbe formulato giudizi complessivi prima dei giudizi analitici sui singoli criteri.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alle contestazioni sui punteggi della ricorrente e degli altri candidati, ha ritenuto che le valutazioni concorsuali costituiscano espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in presenza di errori di fatto, inattendibilità manifesta, illogicità, irragionevolezza o contraddittorietà, ma non sostituibile con il diverso apprezzamento del giudice. Nel caso concreto i giudizi della commissione risultavano coerenti con i curricula e non manifestamente inattendibili, in particolare quanto alla maggiore valorizzazione dell'attività didattica del vincitore e alla mancata attribuzione alla ricorrente del punteggio relativo alla specificità dell'attività assistenziale richiesta dal bando. La ricorrente non ha inoltre superato la prova di resistenza: anche assumendo le correzioni prospettate, non avrebbe raggiunto il primo posto né superato la candidata seconda classificata. Il motivo sull'incompatibilità del presidente è stato respinto perché la collaborazione scientifica, la colleganza, la conoscenza personale e i coautoraggi non integrano di per sé una causa di astensione; occorre un rapporto professionale caratterizzato da interessi economici reciproci o da un vincolo fiduciario particolarmente intenso, non ravvisato nella fattispecie. Il motivo sui criteri di valutazione è stato respinto poiché i punteggi massimi erano stati fissati dal Dipartimento in conformità al bando e al regolamento, e la valorizzazione dell'attività didattica e assistenziale non era manifestamente irragionevole rispetto alle funzioni del posto. È stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse la censura sull'ammissione del vincitore, poiché la ricorrente, quinta classificata, non avrebbe comunque conseguito utilità dall'esclusione del primo classificato; il TAR ha comunque precisato che la verifica della veridicità delle dichiarazioni e dell'eventuale rilevanza escludente spetta all'amministrazione, non al giudice in via sostitutiva. Anche la censura relativa alla sequenza temporale dei giudizi è stata respinta, poiché i giudizi complessivi risultavano formulati sulla base dell'esame della documentazione, motivati e coerenti con i successivi punteggi analitici. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 18, comma 4-ter, l. 240/2010
Costituisce la base normativa della procedura per la chiamata di un professore di prima fascia.
art. 18 l. 240/2010
È richiamato quale parametro di legittimità della procedura selettiva e dei requisiti di valutazione.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Sono invocati in relazione ai principi di legalità, imparzialità, buon andamento e obbligo di motivazione dell'azione amministrativa.
art. 6-bis l. 241/1990
È richiamato in relazione alla dedotta incompatibilità e al conflitto di interessi del presidente della commissione.
art. 51 c.p.c.
Le cause di astensione dei commissari di concorso devono essere interpretate tassativamente; la mera collaborazione scientifica o colleganza non è sufficiente, in assenza di un rapporto fiduciario intenso o di interessi economici reciproci.
art. 52 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente con riferimento alla ricusazione dei componenti della commissione.
art. 11 d.P.R. 487/1994
È invocato quale parametro relativo alla composizione e all'imparzialità della commissione esaminatrice.
artt. 46, 47 e 76 d.P.R. 445/2000
Sono richiamati in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati e alle conseguenze delle eventuali dichiarazioni non veritiere.
art. 15 del Regolamento di Ateneo
Prevede tempi e modalità per la presentazione dell'istanza di ricusazione dei componenti della commissione.
art. 8 del Regolamento di Ateneo
Disciplina i criteri di valutazione e la distribuzione dei punteggi, cui la commissione si è conformata.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È richiamato per disporre l'omissione delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- Le valutazioni delle commissioni nei concorsi universitari costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo anche mediante verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche, ma non possono essere sostituite da un diverso apprezzamento giudiziale quando risultino logicamente, tecnicamente e motivazionalmente attendibili.
- La commissione di concorso dispone di ampia discrezionalità nell'individuazione dei criteri applicativi, nella ponderazione dei titoli e nell'attribuzione dei punteggi entro le categorie stabilite dal bando; tali scelte sono censurabili solo in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, errore di fatto o sviamento.
- Nei concorsi universitari, la mera collaborazione scientifica, la colleganza, la conoscenza personale, i rapporti accademici e i coautoraggi tra commissario e candidato non determinano automaticamente incompatibilità o obbligo di astensione. È necessario dimostrare un rapporto caratterizzato da reciproci interessi economici oppure da un vincolo fiduciario particolarmente intenso, tale da compromettere obiettivamente l'imparzialità del giudizio.
- La contestazione dell'ammissione o della posizione del candidato vincitore è inammissibile per carenza di interesse quando il ricorrente, anche in caso di esclusione del candidato contestato, non potrebbe conseguire una posizione utile nella graduatoria; la verifica della veridicità delle dichiarazioni e della loro eventuale rilevanza escludente spetta comunque all'amministrazione, non al giudice in via sostitutiva.
- In una procedura selettiva, la prova di resistenza impone di verificare se, anche accogliendo le censure relative ai punteggi, il ricorrente potrebbe conseguire un risultato utile; il ricorso è privo di utilità quando le correzioni prospettate non consentirebbero di superare gli altri candidati.
- La formulazione di giudizi complessivi prima dell'attribuzione dei punteggi analitici non invalida di per sé la procedura quando i giudizi siano fondati sull'esame della documentazione, adeguatamente motivati e coerenti con i successivi punteggi.
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