Sentenza n. 160/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, unitamente ai verbali della commissione e agli atti successivi di proposta e approvazione della chiamata
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato gli atti della procedura selettiva deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 16 del regolamento universitario e dell'art. 9 del bando, nonché difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, disparità di trattamento e sviamento, per l'omessa esplicitazione nei verbali della valutazione comparativa e del giudizio complessivo sui candidati. In secondo luogo ha contestato i punteggi e i giudizi della commissione in relazione alle pubblicazioni scientifiche, all'attività di ricerca e produzione scientifica complessiva, alle attività istituzionali e organizzative, alla terza missione e all'attività assistenziale. In particolare, ha sostenuto che al vincitore fossero stati attribuiti 0,5 punti in più del dovuto per una pubblicazione, che fosse irragionevole l'attribuzione del medesimo giudizio per la produzione scientifica complessiva nonostante il diverso numero di pubblicazioni, che fossero state sopravvalutate le attività di terza missione del vincitore e che la propria attività assistenziale, inclusa quella di imaging cardiaco, fosse stata sottovalutata. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale subordinato, contestando a sua volta il punteggio assegnato alla ricorrente per due pubblicazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto che i verbali n. 3 e n. 4 contenessero rispettivamente i giudizi complessivi per ciascun elemento di valutazione e i punteggi analitici per criteri e sub-criteri, consentendo di comprendere le ragioni della preferenza accordata al vincitore. La prevalenza è stata ritenuta coerentemente motivata soprattutto dalla valutazione dell'attività assistenziale, cui il bando attribuiva particolare rilievo e il massimo punteggio di 25 punti: il vincitore aveva maggiore anzianità assistenziale, responsabilità organizzative crescenti, formazione manageriale, attività più articolate e multidisciplinari e risultati organizzativi coerenti con le funzioni indicate nel bando. Quanto alle censure sui punteggi, il TAR ha qualificato come valutazioni tecniche gli apprezzamenti della commissione, sindacabili per attendibilità, correttezza tecnica, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, ma non sostituibili con il diverso giudizio del giudice quando non risultino manifestamente illogici o arbitrari. La censura relativa alla riduzione di 0,5 punti al vincitore per le pubblicazioni è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, perché la differenza complessiva di 4,6 punti avrebbe comunque impedito alla ricorrente di superarlo. Analoga carenza di interesse è stata ravvisata per la richiesta di ulteriori 0,25 punti sulle attività istituzionali. Le contestazioni sulla produzione scientifica complessiva, sulla terza missione e sull'attività assistenziale sono state ritenute infondate: la commissione poteva valorizzare l'ampiezza tematica e l'arco temporale della produzione del vincitore, considerare come terza missione attività rivolte a un pubblico non accademico di medici e attribuire rilievo all'attività assistenziale del vincitore in rapporto all'insieme delle funzioni richieste, non soltanto all'imaging cardiaco. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza del rigetto del ricorso principale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 18, comma 4-ter, l. 240/2010
Base normativa della procedura per la chiamata di un professore universitario di prima fascia.
art. 16 del Regolamento universitario per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia
Disciplina richiamata per la valutazione dei candidati e per la formazione dei giudizi della commissione.
art. 9 del bando di concorso
Prevede gli elementi e le modalità di valutazione della procedura selettiva; il TAR ha ritenuto rispettati gli obblighi di esplicitazione dei giudizi nei verbali.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive per professori universitari, la motivazione della preferenza per un candidato può risultare dall'esame coordinato dei giudizi complessivi e dei punteggi analitici contenuti nei verbali, purché da tali elementi siano comprensibili le ragioni della prevalenza.
- Le valutazioni delle commissioni di concorso universitario costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo mediante verifica della ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e attendibilità delle operazioni tecniche, nonché della correttezza dei criteri e del procedimento applicativo; il giudice non può sostituire alla valutazione della commissione il proprio diverso apprezzamento quando non emergano errori di fatto, contraddizioni manifeste o arbitrarietà.
- La commissione esaminatrice dispone di ampia discrezionalità nel valorizzare i titoli e nel determinare l'incidenza concreta dei criteri e indicatori, anche al fine di individuare il candidato complessivamente migliore, purché la scelta finale sia sorretta da motivazione congrua e non si traduca in un automatismo irragionevole o in arbitrio.
- Una censura volta a modificare il punteggio del vincitore è inammissibile per carenza di interesse quando, anche considerando la correzione richiesta, il candidato ricorrente non potrebbe comunque superare il vincitore nella graduatoria.
- Nel valutare l'attività assistenziale richiesta dal bando, la commissione può considerare complessivamente la durata dell'esperienza, le responsabilità ricoperte, la multidisciplinarità delle attività e la coerenza con tutte le funzioni assistenziali previste, senza essere vincolata a valorizzare esclusivamente una singola metodica o uno specifico segmento dell'attività professionale.
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