Sentenza n. 162/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del parere negativo espresso dalla Questura di -OMISSIS- in data 5 settembre 2025 sull’istanza presentata dal ricorrente in data 5 febbraio 2025 ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-, nonché del conseguente provvedimento della Prefettura di Belluno in data 22 ottobre 2025, con cui è stata rigettata la predetta istanza - previa dichiarazione di nullità o disapplicazione della norma presupposta dell’art 31, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999 - nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo della Questura e conseguente rigetto prefettizio dell’istanza di nulla osta al lavoro, fondati sulla denuncia penale a carico del datore di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il parere negativo della Questura e il conseguente diniego della Prefettura, deducendo: la violazione degli artt. 3 e 27, comma 2, Cost., poiché l’automatismo derivante dalla mera denuncia penale del datore di lavoro impedirebbe il rilascio del nulla osta nonostante l’assenza di condanna definitiva e la posizione incensurata dell’interessato; la mancata valutazione della memoria difensiva, con cui era stata contestata l’attendibilità della denuncia e rappresentata la distanza temporale tra il fatto contestato e la prima udienza penale; la violazione dell’art. 3 Cost., poiché l’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 394/1999 era già stato annullato dal TAR Friuli Venezia Giulia per irragionevolezza. L’amministrazione ha sostenuto che la disposizione fosse ancora formalmente vigente e vincolante, negando effetti erga omnes alla precedente pronuncia giudiziaria.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 394/1999, nella parte in cui imponeva il parere contrario al rilascio del nulla osta in presenza della mera denuncia del datore di lavoro per determinati reati, era stato annullato dal TAR Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 780 del 2005 per contrasto con il principio di ragionevolezza, in quanto introduceva un automatismo sfavorevole privo di una valutazione della colpevolezza o della pericolosità del soggetto. La precedente pronuncia non si era limitata a disapplicare la disposizione, ma l’aveva annullata; essendo stata pubblicata integralmente nella Gazzetta Ufficiale nelle stesse forme della norma annullata, l’annullamento aveva efficacia erga omnes. Pertanto la disposizione non era più presente nell’ordinamento e la mera pendenza del procedimento penale non poteva giustificare il parere negativo né il diniego prefettizio. Il TAR ha quindi annullato entrambi gli atti impugnati. Non ha esaminato la domanda di nullità o disapplicazione della disposizione, perché la norma era già stata espunta dall’ordinamento. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800 oltre accessori, in misura ridotta anche in considerazione del precedente rigetto della domanda cautelare monocratica.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. n. 394/1999
Il questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta qualora [...] risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
La disposizione, già annullata dal TAR Friuli Venezia Giulia, non è più vigente né può fondare un automatismo negativo basato sulla mera denuncia penale del datore di lavoro.
art. 3 Cost.
Il principio di ragionevolezza impedisce di collegare automaticamente a una semplice denuncia, senza valutazione amministrativa o giudiziale della colpevolezza o pericolosità, l’impossibilità di assumere un lavoratore extracomunitario.
art. 27, comma 2, Cost.
Il ricorrente ha invocato la presunzione di non colpevolezza; la decisione accoglie il ricorso sulla base dell’intervenuto annullamento della norma regolamentare e della conseguente inidoneità della mera pendenza del procedimento penale a giustificare gli atti impugnati.
art. 60 c.p.a.
Sussistendo i presupposti, il giudizio è stato definito in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali del ricorrente.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di una norma regolamentare, quando pronunciato in relazione alla sua illegittimità propria e pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale nelle stesse forme della norma annullata, produce effetti erga omnes e determina l’espulsione della disposizione dall’ordinamento, non soltanto la sua inapplicabilità nel giudizio tra le parti.
- La mera denuncia penale del datore di lavoro non può giustificare automaticamente il diniego del nulla osta al lavoro quando la disposizione regolamentare che prevedeva tale automatismo sia stata annullata per irragionevolezza.
- Un’amministrazione non può applicare una disposizione regolamentare già annullata dal giudice amministrativo, sostenendo che essa permane formalmente nell’ordinamento o che la precedente sentenza produca effetti soltanto inter partes.
- Quando il ricorrente contesta l’illegittimità propria della norma regolamentare e l’illegittimità derivata dell’atto applicativo, il giudice amministrativo deve verificare la legittimità della norma e, ove essa sia già stata annullata, deve annullare l’atto applicativo fondato su tale disposizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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