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Sentenza

Sentenza n. 158/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio dal Comune di Padova, con divieto di ritorno per quattro anni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Padova, ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. c), e 2 del d.lgs. n. 159/2011, le ha ordinato di allontanarsi dal Comune di Padova, vietandole di farvi ritorno senza autorizzazione per quattro anni. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, lett. c), e 2 del d.lgs. n. 159/2011, nonché dell'art. 21-octies l. n. 241/1990, l'eccesso di potere, il travisamento dei fatti e il difetto di motivazione. Ha sostenuto di essere incensurata, di non avere condanne definitive, che la misura cautelare applicata nei suoi confronti era stata revocata, che la detenzione di una modica quantità di stupefacente era compatibile con l'uso personale e che non sussistevano elementi sufficienti per ritenerla dedita al traffico di droga. Ha inoltre dedotto di risiedere stabilmente in provincia di Padova, di lavorare con contratto a tempo indeterminato e di essere in gravidanza, dovendo ricevere assistenza sanitaria presso strutture ospedaliere padovane. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione del principio di proporzionalità, l'arbitrarietà e il difetto di motivazione nella determinazione della durata del divieto, fissata nel massimo di quattro anni senza adeguata considerazione della concreta gravità dei fatti.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambi i motivi. Quanto ai presupposti del foglio di via, ha ritenuto che la ricorrente rientrasse nella categoria prevista dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, sulla base della complessiva condotta e di plurimi elementi indiziari: l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di hashish, marijuana e MDMA; la quantità complessiva e la suddivisione in confezioni; la presenza di altri soggetti gravati da precedenti specifici e trovati in possesso di altra droga; il tentativo di occultare ulteriori pastiglie di MDMA nel veicolo della polizia; i pregiudizi di polizia e le misure cautelari. Il giudice ha chiarito che la pericolosità richiesta dalle misure di prevenzione ha natura prognostica e può essere desunta da elementi di fatto anche indiziari, senza necessità di una condanna penale definitiva. La successiva revoca della misura cautelare è stata ritenuta irrilevante, in applicazione del principio tempus regit actum, poiché la legittimità dell'atto va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione. È stata inoltre esclusa la riconducibilità della sostanza all'uso personale, considerati la pluralità delle confezioni, la suddivisione in dosi, le modalità di occultamento e il contesto in cui la ricorrente era stata trovata. Il provvedimento è stato ritenuto sufficientemente motivato, poiché esponeva i fatti, le norme applicate e le esigenze preventive. Il TAR ha altresì ritenuto insussistenti ragioni lecite che giustificassero la presenza della ricorrente a Padova: la residenza e l'attività lavorativa risultavano collocate in altro Comune e i rapporti di lavoro prodotti erano successivi all'adozione del provvedimento e comunque esterni a Padova. Anche la gravidanza non è stata ritenuta decisiva, non essendo stata dimostrata la necessità di cure specialistiche disponibili esclusivamente presso strutture padovane. Quanto alla durata del divieto, il TAR ha affermato che la scelta rientra nella discrezionalità dell'autorità procedente ed è sindacabile soltanto per macroscopica illogicità o irragionevolezza. Nel caso concreto, la durata massima di quattro anni è stata ritenuta giustificata dalla gravità delle condotte in materia di stupefacenti e dal giudizio prognostico di pericolosità. Il ricorso è stato quindi respinto, con integrale compensazione delle spese. Il TAR ha precisato che la Questura può comunque rivalutare la posizione dell'interessata su apposita istanza in presenza di fatti sopravvenuti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011

    coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica

    La categoria comprende soggetti la cui dedizione alla commissione di reati e pericolosità sociale possono essere desunte da elementi di fatto, anche indiziari, secondo una valutazione prognostica, senza necessità di condanna penale definitiva.

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni

    Il foglio di via richiede la concorrente sussistenza dell'appartenenza del destinatario alla categoria criminologica prevista dall'art. 1, della pericolosità per la sicurezza pubblica e dell'assenza di ragioni lecite che giustifichino la presenza nel Comune; la durata del divieto è rimessa alla discrezionalità dell'autorità, nei limiti della ragionevolezza.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    L'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti costituisce, insieme agli ulteriori elementi fattuali del caso concreto, un indice rilevante ai fini della valutazione prognostica di pericolosità.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La censura riferita all'invalidità del provvedimento è stata respinta, poiché il TAR ha ritenuto insussistenti i vizi dedotti e adeguata la motivazione dell'atto.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati personali particolari della ricorrente.

Massime di principio

  • L'adozione del foglio di via obbligatorio richiede la concorrente sussistenza dell'appartenenza del destinatario a una delle categorie di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, della pericolosità per la sicurezza pubblica e dell'assenza di ragioni lecite che giustifichino la presenza nel Comune interessato.
  • La pericolosità rilevante ai fini delle misure di prevenzione personali ha natura prognostica e può essere desunta da una pluralità di elementi fattuali e indiziari, senza che sia necessaria una condanna penale definitiva.
  • Nel giudizio sulla legittimità del foglio di via obbligatorio opera il principio tempus regit actum: la legittimità dell'atto deve essere valutata in rapporto alla situazione esistente al momento della sua adozione, mentre la successiva revoca di una misura cautelare o altri eventi sopravvenuti non incidono retroattivamente sulla validità del provvedimento.
  • La detenzione di stupefacenti può costituire indice di dedizione al traffico illecito, anziché di uso personale, quando le modalità concrete del possesso — quantità, pluralità delle confezioni, suddivisione in dosi, occultamento e contesto relazionale — risultino incompatibili con il mero consumo individuale.
  • La durata del divieto di ritorno disposto con il foglio di via obbligatorio rientra nella discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopica illogicità o irragionevolezza; la durata massima è legittima se motivata dalla gravità delle condotte e dal complessivo giudizio prognostico di pericolosità.
  • La legittimità del foglio di via valutata al momento dell'adozione non impedisce alla Questura di riesaminare la posizione dell'interessato, su apposita istanza, alla luce di fatti sopravvenuti.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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