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Sentenza

Sentenza n. 164/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in data 18 agosto 2025 con il quale la Prefettura di -OMISSIS- - Sportello Unico per l’Immigrazione ha disposto la revoca del nulla osta all’ingresso in Territorio Italiano per motivi di lavoro subordinato rilasciato al ricorrente dalla medesima Amministrazione in data 4 febbraio 2024 su istanza presentata dal richiedente e legale rappresentante dell’azienda -OMISSIS- s.r.l.s., in data 2 dicembre 2023.

Giustizia amministrativa202502351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, sostenendo che il rapporto di lavoro si fosse effettivamente instaurato dopo il rilascio del visto e l’ingresso in Italia e che la sua successiva cessazione fosse dipesa da cause a lui non imputabili, in particolare dalle difficoltà economiche e dal fallimento del datore di lavoro. Ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge, difetto di motivazione ed eccesso di potere, contestando che l’Amministrazione avesse fatto ricadere sul lavoratore le carenze documentali e le irregolarità imputabili al datore di lavoro. Ha inoltre sostenuto che la Prefettura avrebbe dovuto considerare la sua posizione come quella di un lavoratore che aveva perso l’occupazione per causa di forza maggiore e rilasciargli, in alternativa, un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La revoca era stata motivata dalla mancanza della documentazione obbligatoria, tra cui quella relativa all’idoneità alloggiativa, al DURC, alla cessione di fabbricato, all’asseverazione, alla capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro e alla proposta di contratto di soggiorno, nonché dall’incongruenza tra il CCNL edilizia indicato nell’istanza e l’attività di autotrasporto effettivamente svolta dall’impresa. Il TAR ha inoltre rilevato la tardività delle note d’udienza depositate dal ricorrente il giorno della camera di consiglio, riqualificate come memoria difensiva e quindi inutilizzabili ai sensi dell’art. 55, comma 5, c.p.a..

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca del nulla osta ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022, perché l’istanza datoriale era originariamente priva di documentazione essenziale e presentava elementi ostativi relativi alla capacità economico-reddituale dell’impresa, alla regolarità contributiva e alla coerenza tra attività dichiarata e attività effettivamente svolta. Tali carenze sono state qualificate come elementi ostativi tipizzati, tali da rendere l’istanza inidonea ab origine e da imporre la revoca senza margini di discrezionalità. L’effettiva prestazione lavorativa, l’estraneità del lavoratore alle irregolarità e il successivo fallimento del datore di lavoro non sono stati ritenuti rilevanti, poiché la procedura di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato è una sequenza tipica e vincolata il cui mancato perfezionamento impedisce il consolidarsi di una posizione tutelabile. È stata altresì respinta la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione: secondo il TAR, l’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 presuppone la preesistenza di un rapporto di lavoro validamente instaurato e formalizzato, mediante stipula del contratto di soggiorno o rilascio del permesso di soggiorno per lavoro. Poiché nel caso concreto il contratto di soggiorno non era mai stato stipulato, il ricorrente non aveva mai ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro e la procedura non si era perfezionata, mancava il presupposto per il permesso per attesa occupazione. Le spese sono state integralmente compensate; è stato inoltre definitivamente respinto il patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa audizione delle parti.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio

    La disposizione rende tardiva e inutilizzabile una memoria difensiva depositata il giorno della camera di consiglio.

  • art. 74 c.p.a.

    Il Collegio richiama un precedente conforme del medesimo Tribunale mediante motivazione sintetica.

  • art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022

    Impone la revoca del nulla osta al lavoro subordinato in presenza di elementi ostativi sopravvenuti o accertati successivamente al rilascio; nel caso concreto la carenza originaria della documentazione essenziale giustifica la revoca.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la perdita di un rapporto di lavoro previamente validamente instaurato e formalizzato; non può essere utilizzato per sanare una procedura di ingresso non perfezionata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato è doverosa quando siano accertati elementi ostativi tipizzati, anche se tali elementi risultino da carenze originarie dell’istanza e non da fatti sopravvenuti dopo il rilascio del titolo; in presenza di tali presupposti l’Amministrazione non dispone di margini di discrezionalità nel mantenere il nulla osta.
  • Nella procedura di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato, l’effettiva assunzione o prestazione lavorativa non consolida una posizione giuridica tutelabile se la sequenza procedimentale prevista dalla legge non si perfeziona, in particolare quando non siano stipulati il contratto di soggiorno e il permesso di soggiorno per lavoro.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la perdita di un rapporto di lavoro effettivo, valido e formalizzato, previamente perfezionato mediante contratto di soggiorno o rilascio del permesso di soggiorno per lavoro; non può essere rilasciato per regolarizzare un ingresso fondato su un’istanza carente dei requisiti di legge.
  • Le circolari ministeriali, in assenza di una specifica base legislativa, hanno funzione meramente interpretativa e non possono introdurre ulteriori ipotesi di soggiorno né estendere analogicamente l’ambito applicativo del permesso per attesa occupazione.
  • Nel rito camerale, le note depositate il giorno della camera di consiglio, quando abbiano contenuto sostanzialmente difensivo, devono essere riqualificate come memorie e sono inutilizzabili perché tardive rispetto al termine di due giorni liberi previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

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