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Sentenza

Sentenza n. 163/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in data 18 agosto 2025 con il quale la Prefettura di -OMISSIS-- Sportello Unico per l’Immigrazione ha disposto la revoca del nulla osta all’ingresso in Territorio Italiano per motivi di lavoro subordinato rilasciato al ricorrente dalla medesima Amministrazione in data 4 febbraio 2024 su istanza presentata dal richiedente e legale rappresentante dell’azienda -OMISSIS-s.r.l.s., in data 2 dicembre 2023.

Giustizia amministrativa202502346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato nell'ambito del decreto flussi 2023. Dopo il rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso, egli era entrato in Italia ed era stato assunto dal datore di lavoro, ricevendo la prima busta paga. Il rapporto era poi cessato a causa delle difficoltà economiche e del successivo fallimento dell'impresa. Il contratto di soggiorno non era stato stipulato e non era stata avviata la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge, difetto di motivazione ed eccesso di potere, sostenendo che l'Amministrazione avesse erroneamente ritenuto mai instaurato il rapporto di lavoro e avesse fatto ricadere sul lavoratore irregolarità imputabili esclusivamente al datore di lavoro. Ha inoltre sostenuto che la posizione avrebbe dovuto essere valutata come perdita dell'occupazione per causa non imputabile al lavoratore e che avrebbe dovuto essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. In via preliminare, il TAR ha riqualificato come memoria difensiva le note d'udienza depositate il giorno della camera di consiglio e le ha dichiarate tardive e inutilizzabili, poiché depositate oltre il termine di due giorni liberi previsto per memorie e documenti cautelari.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca del nulla osta ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022, poiché l'istanza risultava originariamente priva di documentazione essenziale, tra cui gli elementi relativi alla capacità economico-reddituale del datore di lavoro, alla regolarità contributiva e alla coerenza tra attività dichiarata e attività effettivamente svolta. Tali carenze costituiscono elementi ostativi tipizzati e impongono la revoca, senza margini di discrezionalità. L'avvenuta assunzione, l'estraneità del lavoratore alle irregolarità e il successivo fallimento del datore di lavoro non incidono sulla legittimità della revoca, che è fondata sull'inidoneità originaria dell'istanza e non sulla cessazione del rapporto. È stata respinta anche la richiesta di permesso per attesa occupazione: l'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone la perdita di un rapporto di lavoro effettivo e formalizzato, con previa stipula del contratto di soggiorno o previo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro. Poiché il contratto di soggiorno non era mai stato stipulato, il permesso di soggiorno per lavoro non era mai stato rilasciato e la sequenza procedimentale non si era perfezionata, mancava il presupposto per il titolo per attesa occupazione. Le note depositate tardivamente sono state escluse dal materiale decisorio. Le spese sono state integralmente compensate; è stato inoltre definitivamente rigettato il patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i relativi presupposti, previa avvertenza alle parti.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.

    Il termine per il deposito di memorie e documenti nel giudizio cautelare è stato ritenuto non rispettato dalle note depositate il giorno della camera di consiglio, qualificate come memoria difensiva e dichiarate inutilizzabili.

  • art. 74 c.p.a.

    Il Collegio ha richiamato un precedente dello stesso TAR mediante motivazione semplificata.

  • art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022

    Impone la revoca del nulla osta al lavoro subordinato in presenza di elementi ostativi sopravvenuti o accertati successivamente al rilascio; nel caso concreto la revoca è stata ritenuta doverosa per carenze originarie della documentazione e dei requisiti del datore di lavoro.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la preesistenza di un rapporto di lavoro effettivo e formalizzato, oppure la previa stipula del contratto di soggiorno o il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro; non può regolarizzare una procedura di ingresso mai perfezionata.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    È stato richiamato nel procedimento amministrativo quale base del preavviso di revoca del nulla osta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro subordinato è doverosa quando siano accertati elementi ostativi tipizzati, anche se tali elementi erano già presenti al momento della domanda ma sono stati accertati successivamente al rilascio; in presenza di tali carenze l'Amministrazione non dispone di margini di discrezionalità per mantenere il titolo.
  • L'avvenuta entrata in Italia e l'effettiva assunzione del lavoratore straniero non consolidano una posizione tutelabile quando l'istanza di nulla osta era originariamente priva dei requisiti documentali essenziali e la sequenza procedimentale prevista per il soggiorno per lavoro non si è perfezionata.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la perdita di un rapporto di lavoro effettivo e formalizzato, risultante dalla previa stipula del contratto di soggiorno o dal rilascio del permesso di soggiorno per lavoro; non può essere utilizzato per sanare una procedura di ingresso nella quale tali atti non siano mai intervenuti.
  • Le circolari amministrative possono fornire indirizzi interpretativi, ma non possono introdurre ipotesi ulteriori di soggiorno né ampliare in via analogica i presupposti tassativi del permesso per attesa occupazione.
  • Nel giudizio cautelare, le memorie e i documenti depositati oltre il termine di due giorni liberi prima della camera di consiglio, anche se presentati sotto forma di note d'udienza, sono tardivi e inutilizzabili quando abbiano natura sostanziale di memoria difensiva.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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