Cassazione Civile, Ordinanza n. 06269/2025 del 09/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo sul presupposto che le cartelle esattoriali sottostanti non le fossero state regolarmente notificate. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo, e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione la ricorrente deduceva, con un unico motivo articolato, violazione di norme sostanziali e processuali (tra cui artt. 2054 c.c., 115 e 116 c.p.c. e art. 21 d.lgs. 546/1992), lamentando anche l'omessa valutazione di una circostanza decisiva, e insisteva sull'esistenza dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo. Nelle memorie sopravvenute allegava, quale specifico pregiudizio, l'iscrizione al PRA di un fermo amministrativo su un veicolo di sua proprietà, sostenendo che ciò integrasse l'interesse giuridicamente rilevante richiesto dalla disciplina sopravvenuta sul ruolo e sulla cartella non notificata.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la nuova disciplina sull'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo e della cartella non notificata si applichi anche ai processi pendenti, ma solo nei casi tassativamente indicati dalla legge, che non sono suscettibili di interpretazione estensiva. Ha escluso che il fermo amministrativo del veicolo allegato in memoria rientrasse tra le ipotesi tipizzate dal comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. 602/1973. Conseguentemente ha affermato la mancanza di interesse ad agire della contribuente, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione originaria dell'estratto di ruolo e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. È stata inoltre applicata la condanna ex art. 96, quarto comma, c.p.c. con versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli pregiudizio"
La norma tipizza in modo tassativo i casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella invalidamente notificata; fuori da tali ipotesi manca l'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215
Ha inserito il comma 4-bis nell'art. 12 d.P.R. 602/1973 e si applica ai processi pendenti perché specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata.
art. 12 d.lgs. 14 novembre 2024, n. 110
Ha ampliato le ipotesi di interesse alla tutela giurisdizionale aggiungendo ulteriori casi di impugnazione diretta; la novità è immediatamente operativa anche nei giudizi in corso.
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La tutela immediata contro il ruolo/cartella non notificata è alternativa rispetto alla tutela differita prevista per l'impugnazione dell'atto successivo.
Nel procedimento accelerato, la decisione conforme alla proposta può fondare la valutazione di abuso del processo ai fini dell'art. 96 c.p.c.
Regola la trattazione camerale del giudizio di legittimità nel caso di proposta di definizione accelerata.
Consente la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende in caso di abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Impone l'ulteriore versamento del contributo unificato nei casi previsti, se dovuto.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la sua censura resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse.
Sono richiamati nel motivo di ricorso, ma non esaminati nel merito perché assorbiti dalla carenza originaria di interesse a impugnare.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la relativa doglianza è assorbita dall'improponibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, in quanto atto interno dell'agente della riscossione, non è autonomamente impugnabile se non nei casi espressamente tipizzati dalla legge.
- L'interesse ad agire contro il ruolo o la cartella invalidamente notificata va allegato e dimostrato; tale interesse può essere verificato anche nel corso del giudizio ed è suscettibile di essere integrato da una norma sopravvenuta applicabile ai processi pendenti.
- Le ipotesi che consentono l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella non notificata sono tassative e non possono essere ampliate in via analogica o estensiva.
- La sopravvenienza normativa che amplia o specifica l'interesse alla tutela giurisdizionale si applica ai giudizi pendenti quando incide sulla pronuncia ancora da adottare.
- In mancanza di uno dei pregiudizi tipizzati dalla legge, il ricorso proposto avverso l'estratto di ruolo deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento delle ulteriori censure di merito.
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