Cassazione Civile, Ordinanza n. 31654/2025 del 04/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2008: nei confronti della società per maggiori IRES, IRAP e IVA e nei confronti dei due soci per maggior reddito da partecipazione. Le riprese derivavano da un pvc e riguardavano, tra l'altro, l'indebita deduzione di costi per una fattura di una società ritenuta cartiera, costi per tinteggiatura di locali ufficio, costi relativi a una polizza vita e costi per l'acquisto di sigarette per difetto di competenza. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, eliminando la sola ripresa sulla polizza vita e confermando le altre. In cassazione l'Agenzia deduceva: nullità della sentenza per avere il giudice valorizzato una sentenza d'appello non definitiva resa nei confronti della società emittente la fattura; nullità per aver fatto riferimento anche a un giudizio penale; violazione di norme tributarie e dell'onere della prova per l'autonomo accertamento dell'esistenza dell'operazione; violazione dell'art. 109 TUIR in relazione alla diversa qualificazione della ripresa sui generi di monopolio, sostenendo che il giudice avesse travisato il thema decidendum.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché, sulla ripresa relativa alla fattura della Misan S.r.l., il giudicato formatosi in un diverso giudizio tributario definito con ordinanza della Cassazione n. 28723/2023, reso nei confronti della società emittente la fattura, era opponibile nel presente giudizio dai contribuenti, pur non parti di quel processo, in quanto favorevole e idoneo a prevenire un contrasto tra giudicati. Tale accertamento definitivo sull'esistenza dell'operazione era da solo sufficiente a sostenere l'annullamento della ripresa, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse a censurare le ulteriori rationes decidendi della CTR. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza, formalmente proposta come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione del contenuto della domanda e della questione decisa dal giudice di merito, profilo sindacabile solo sotto il vizio motivazionale e nei limiti della logicità e congruità della motivazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza e del procedimento può essere dedotta quando il giudice fondi la decisione su presupposti processuali o motivazionali radicalmente invalidi; nel caso concreto il motivo è stato però respinto o assorbito per difetto di interesse e per il rilievo del giudicato favorevole ai contribuenti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere utilizzata per censurare la mera ricostruzione del thema decidendum o l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro di validità della motivazione della sentenza.
d.lgs. n. 546/1992, artt. 1, 2, 36
Richiamati per la dedotta nullità della sentenza tributaria e del procedimento.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità della sentenza e del procedimento.
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della sentenza.
Invocato per contestare l'utilizzo di elementi probatori nella decisione.
Invocato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamati dalla ricorrente nel tentativo di contestare il valore del giudizio penale richiamato nella motivazione.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla deducibilità di componenti di costo.
Richiamato per contestare il criterio di competenza dei costi e, nel quarto motivo, la qualificazione della ripresa.
Richiamato con riferimento alla detrazione/deducibilità IVA collegata all'operazione fatturata.
Richiamato quale norma sull'onere della prova nella contestazione dell'esistenza dell'operazione economica.
Usato per affermare il difetto sopravvenuto di interesse a impugnare le ulteriori rationes decidendi non più utilmente aggredibili.
Richiamato come fondamento dei limiti soggettivi del giudicato favorevole ai terzi e della possibilità per il terzo di avvalersene se lo fa proprio.
Richiamato per la memoria illustrativa depositata nel procedimento in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il regime del contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato formatosi in un diverso giudizio, pur reso nei confronti di soggetti diversi, può essere opposto da un terzo se è a lui favorevole e se il terzo manifesta la volontà di far proprio l'accertamento, al fine di prevenire contrasti tra giudicati.
- I limiti soggettivi del giudicato impediscono che una pronuncia sia fatta valere contro chi è rimasto estraneo al giudizio, ma non ne escludono l'utilizzo a favore del terzo, secondo la regola dell'efficacia secundum eventum litis.
- Se una ration decidendi autonoma e decisiva regge la decisione impugnata, il ricorrente che non la colpisca utilmente incorre in difetto di interesse rispetto alle altre censure rivolte contro ulteriori argomentazioni della sentenza.
- La censura che mira realmente a contestare la ricognizione del contenuto della domanda o l'individuazione del thema decidendum non è deducibile come violazione di legge, ma va veicolata, nei limiti consentiti, come vizio motivazionale sulla logicità e congruità della motivazione.
- La deducibilità dei costi e la detrazione IVA restano inscindibilmente legate all'accertamento dell'effettiva esistenza dell'operazione economica, ma l'esistenza già coperta da giudicato favorevole può precludere la riproposizione della contestazione nel diverso giudizio tributario.
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