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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04457/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore servizio)

La controversia

Un utente del servizio idrico aveva convenuto in giudizio il gestore del servizio chiedendo accertarsi che non fosse dovuta una somma fatturata come "conguagli regolatori" riferiti a un periodo pregresso. Il giudice di pace aveva accolto la domanda; il tribunale, decidendo sull'appello del gestore, aveva rigettato l'impugnazione ritenendo assorbente e decisiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., senza affrontare nel merito la legittimità dei conguagli. Il gestore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia investisse scelte tecnico-discrezionali di autorità amministrative in materia tariffaria idrica; 2) violazione di numerose norme interne, europee e regolatorie, deducendo che i conguagli erano legittimi e inseriti nel sistema tariffario in applicazione del principio di full cost recovery e che il gestore si era limitato a dare esecuzione a provvedimenti amministrativi; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il termine non potesse decorrere prima della effettiva quantificazione e autorizzazione alla fatturazione delle partite pregresse, individuata nella delibera del 26 giugno 2014 dell'ente d'ambito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia relativa al rapporto individuale di utenza; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non attinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva deciso solo sulla prescrizione; ha accolto il terzo motivo, affermando che, per il recupero delle partite pregresse nel servizio idrico integrato, il diritto non può considerarsi esercitabile prima della determinazione delle voci di costo da recuperare e quindi prima della concreta possibilità di fatturazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio al Tribunale di Sassari in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    invocato come parametro per censurare la giurisdizione del giudice ordinario; il motivo è stato ritenuto infondato perché la controversia appartiene al giudice ordinario.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul difetto di giurisdizione; la Corte non ne ha ravvisato violazione.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    richiamato nel motivo sul riparto di giurisdizione; la Corte ha escluso che la lite rientrasse nella giurisdizione amministrativa.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    richiamato nei gradi di merito e nel ricorso come base della prescrizione quinquennale; la Corte, decidendo sul terzo motivo, ha applicato invece l'art. 2935 c.c. per il dies a quo.

  • art. 142, comma 3, d.lgs. n. 152/2006

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità tariffaria dei conguagli.

  • art. 154 d.lgs. n. 152/2006

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di recupero integrale dei costi del servizio idrico.

  • art. 9 Dir. 2000/60/CE

    richiamato dalla ricorrente in tema di recupero dei costi del servizio idrico.

  • art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011

    richiamato dalla ricorrente quale base del sistema tariffario idrico e dei conguagli.

  • art. 10 d.l. n. 70/2011 conv. in l. n. 106/2011

    richiamato dalla ricorrente a supporto della disciplina tariffaria dei conguagli.

  • art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012

    richiamato dalla ricorrente in relazione al metodo tariffario idrico.

  • art. 1339 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inserzione automatica delle determinazioni tariffarie nel regolamento di fornitura.

  • art. 2935 c.c.

    la Corte lo ha applicato per affermare che il diritto alla riscossione dei conguagli è esercitabile solo dopo la determinazione delle voci di costo da recuperare e quindi solo da quel momento può decorrere la prescrizione.

Massime di principio

  • Nelle controversie tra utente e gestore del servizio idrico sulla misura della pretesa in bolletta, la lite attiene al rapporto individuale di utenza e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché non coinvolge la pubblica amministrazione come autorità ma l'esecuzione della prestazione contrattuale.
  • Se la sentenza di merito decide esclusivamente su una questione assorbente, come la prescrizione, i motivi di ricorso che investono profili non esaminati e non decisivi rispetto alla ratio decidendi sono inammissibili per difetto di attinenza.
  • In tema di recupero dei conguagli del servizio idrico integrato, il termine di prescrizione decorre solo quando il diritto può essere effettivamente esercitato; se il recupero dipende dalla previa determinazione delle componenti di costo da imputare a conguaglio, prima di tale determinazione non sussiste ancora la possibilità di agire.
  • La prescrizione di pretese tariffarie non può essere fatta decorrere da un momento anteriore alla concreta quantificazione e fatturazione della posta da recuperare, quando la disciplina di settore renda necessaria una previa definizione amministrativa delle partite pregresse.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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