Cassazione Civile, Ordinanza n. 23781/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 nei confronti della società, contestando ai fini delle imposte dirette l'indebita deduzione di costi derivanti da fatture relative a operazioni inesistenti e, ai fini IVA, l'indebita detrazione dell'imposta. Secondo l'Ufficio, emergeva uno schema fraudolento riconducibile a società gestite da un medesimo soggetto, con emissione e utilizzo di fatture per sponsorizzazioni/pubblicità o servizi sportivi solo apparenti, contratti generici e non idonei a provare l'effettività delle prestazioni, e movimenti finanziari compatibili con una retrocessione delle somme. La contribuente aveva invece sostenuto che i rapporti non riguardassero sponsorizzazioni inesistenti, ma prestazioni di servizi effettive, collegate all'organizzazione di eventi motoristici commissionati da un terzo soggetto. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che in secondo grado fossero state mutate le basi fattuali e probatorie della pretesa. In cassazione l'Agenzia denunciava, da un lato, violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ravvisato una mutatio libelli e quindi omesso di esaminare la tesi originaria dell'Ufficio; dall'altro, violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sull'onere della prova in tema di fatture per operazioni inesistenti, sostenendo che la CTR avesse invertito il riparto probatorio e non avesse adeguatamente valutato il quadro indiziario e la documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto erronea l'affermazione della CTR secondo cui l'Ufficio avesse modificato in appello l'impianto della pretesa: la contestazione era rimasta sostanzialmente la stessa, cioè la parziale o totale inesistenza delle prestazioni fatturate e la loro inidonea descrizione. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito non aveva correttamente applicato i principi sull'onere della prova nelle ipotesi di fatture per operazioni inesistenti, perché l'Amministrazione può fondare la ripresa anche su presunzioni gravi, precise e concordanti, mentre spetta al contribuente provare l'effettività delle operazioni e la legittimità della detrazione/deduzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il corretto criterio di riparto probatorio e valutando compiutamente il quadro indiziario e le difese della contribuente.
Norme richiamate
richiamato per escludere che in appello fossero state introdotte domande o eccezioni nuove; la Corte ritiene che la CTR abbia erroneamente ravvisato una mutatio libelli
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la CTR ha omesso di esaminare l'originaria tesi dell'Ufficio ritenendo erroneamente mutata la pretesa
invocato come parametro della nullità per motivazione apparente; la Corte però esclude che il vizio motivazionale fosse quello decisivo, ravvisando piuttosto la violazione dell'art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al contenuto della sentenza tributaria
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
consente l'accertamento della inesistenza di passività anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
per l'IVA, consente la rettifica sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti
norma sulla detrazione IVA, che presuppone l'effettività delle operazioni fatturate
richiamato nel motivo come norma sulla fatturazione e sui requisiti documentali
richiamato in relazione alla deducibilità dei costi, esclusa in mancanza dell'effettività delle operazioni
una volta fornito dall'Ufficio il quadro indiziario, incombe sul contribuente provare la fonte legittima del costo o della detrazione
la prova dell'Amministrazione può essere anche presuntiva; il giudice deve valutare gravità, precisione e concordanza degli indizi
richiamato nel motivo di ricorso, senza una specifica elaborazione autonoma nella decisione
richiamati nel motivo di ricorso in tema di valutazione delle prove e del materiale istruttorio
art. 226, punti 6 e 7, direttiva 2006/112/CE
richiamato per affermare che le fatture per servizi devono indicare entità, natura e data delle prestazioni
art. 219 direttiva 2006/112/CE
richiamato per consentire di considerare anche documenti o messaggi complementari che integrino o modifichino la fattura
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative a fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; non è richiesta una prova piena dell'inesistenza dell'operazione.
- Se l'Ufficio ha già contestato l'inesistenza, totale o parziale, delle prestazioni fatturate e la loro inidonea descrizione, non vi è mutatio libelli se in appello ribadisce la medesima ricostruzione fattuale usando diversa qualificazione semantica delle prestazioni.
- Una volta che l'Ufficio abbia offerto un quadro indiziario sufficiente, spetta al contribuente fornire prova rigorosa dell'effettività delle operazioni e della legittimità della deduzione o detrazione; la mera regolarità formale della contabilità o l'esistenza di pagamenti non è di per sé decisiva.
- Il giudice tributario deve valutare prima la consistenza complessiva degli indizi addotti dall'Amministrazione e solo poi la prova contraria del contribuente, senza arrestarsi a un'erronea pretesa di prova diretta o a una qualificazione formale delle prestazioni fatturate.
- Per le prestazioni di servizi, la fattura deve contenere elementi idonei a descrivere natura, entità e tempo dell'operazione; la genericità documentale può costituire indice della non veridicità o della non verificabilità della prestazione.
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