Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07025/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, dell'estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento, deducendo l'omessa notifica o, comunque, la notificazione irrituale della cartella. Nei gradi di merito il ricorso era stato dichiarato inammissibile per irregolarità della notifica, ritenendosi non provata la spedizione della raccomandata informativa dopo la consegna del piego a familiare convivente; l'appello era stato rigettato. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un fatto decisivo oggetto di discussione, e con un secondo motivo ulteriori violazioni dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 4 del D.L. 119/2018 conv. in L. 136/2018 e dell'art. 91 c.p.c., in relazione anche alla condanna alle spese. La Corte, però, ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti inammissibili, perché la controversia riguardava l'impugnazione di un estratto di ruolo non autonomamente impugnabile, alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 602/1973 come interpretato dalle Sezioni Unite n. 26283/2022.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'originario ricorso introduttivo del contribuente, ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta, e ha compensato le spese dell'intero giudizio in considerazione dell'applicazione di un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia, ma i motivi fondati su tale norma sono stati ritenuti inammissibili per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per veicolare i vizi denunciati in cassazione

  • art. 4 D.L. 119/2018 convertito in L. 136/2018

    invocato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non decisivo ai fini dell'esito

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla condanna alle spese processuali

  • art. 3-bis D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021

    ha introdotto la disciplina che, novellando l'art. 12 del d.P.R. 602/1973, esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo specifiche ipotesi di pregiudizio

  • art. 12 d.P.R. 602/1973

    stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile e consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella solo in presenza di determinati pregiudizi specificamente allegati e provati

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    richiamato per ribadire che sono impugnabili gli atti impositivi o riscossivi, non l'estratto di ruolo in sé

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016

    indicato tra i casi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a procedure di appalto

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio rilevante ai fini dell'impugnazione diretta

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato in relazione ai soggetti pubblici da cui il debitore potrebbe dover riscuotere somme

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel vaglio delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel vaglio delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate

  • art. 101 Cost.

    richiamato nel vaglio delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate

  • art. 104 Cost.

    richiamato nel vaglio delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate

  • art. 113 Cost.

    richiamato nel vaglio delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate

  • art. 117 Cost.

    richiamato in relazione alla conformità della norma all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. add. n. 1 CEDU

  • art. 6 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale delle questioni di legittimità costituzionale, ritenute infondate

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale delle questioni di legittimità costituzionale, ritenute infondate

  • art. 382 c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    porta al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato cui è rapportato l'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, perché è un mero elaborato informatico che riproduce i dati del ruolo e della cartella e non contiene una pretesa impositiva propria.
  • L'impugnazione diretta è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, ossia quando il debitore dimostri uno specifico e concreto pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo, nei casi indicati dalla normativa sopravvenuta.
  • Quando il giudizio è stato promosso contro un atto non impugnabile, la Corte può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'originario ricorso e cassare senza rinvio la sentenza impugnata, perché la causa non poteva essere proposta.
  • La disciplina che esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica ai processi pendenti, in quanto norma che specifica l'interesse ad agire e non introduce una preclusione incompatibile con i principi costituzionali richiamati.
  • In tema di impugnazioni tributarie, ciò che è contestabile è l'atto impositivo o riscossivo in sé, non la mera estrazione informatica che ne riporta il contenuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.