Cassazione Civile, Ordinanza n. 07025/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, dell'estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento, deducendo l'omessa notifica o, comunque, la notificazione irrituale della cartella. Nei gradi di merito il ricorso era stato dichiarato inammissibile per irregolarità della notifica, ritenendosi non provata la spedizione della raccomandata informativa dopo la consegna del piego a familiare convivente; l'appello era stato rigettato. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un fatto decisivo oggetto di discussione, e con un secondo motivo ulteriori violazioni dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 4 del D.L. 119/2018 conv. in L. 136/2018 e dell'art. 91 c.p.c., in relazione anche alla condanna alle spese. La Corte, però, ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti inammissibili, perché la controversia riguardava l'impugnazione di un estratto di ruolo non autonomamente impugnabile, alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 602/1973 come interpretato dalle Sezioni Unite n. 26283/2022.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'originario ricorso introduttivo del contribuente, ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta, e ha compensato le spese dell'intero giudizio in considerazione dell'applicazione di un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia, ma i motivi fondati su tale norma sono stati ritenuti inammissibili per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo
richiamato dal ricorrente per veicolare i vizi denunciati in cassazione
art. 4 D.L. 119/2018 convertito in L. 136/2018
invocato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non decisivo ai fini dell'esito
richiamato in relazione alla condanna alle spese processuali
art. 3-bis D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021
ha introdotto la disciplina che, novellando l'art. 12 del d.P.R. 602/1973, esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo specifiche ipotesi di pregiudizio
stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile e consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella solo in presenza di determinati pregiudizi specificamente allegati e provati
richiamato per ribadire che sono impugnabili gli atti impositivi o riscossivi, non l'estratto di ruolo in sé
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
indicato tra i casi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a procedure di appalto
richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio rilevante ai fini dell'impugnazione diretta
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato in relazione ai soggetti pubblici da cui il debitore potrebbe dover riscuotere somme
art. 3 Cost.
richiamato nel vaglio delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate
art. 24 Cost.
richiamato nel vaglio delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate
art. 101 Cost.
richiamato nel vaglio delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate
art. 104 Cost.
richiamato nel vaglio delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate
art. 113 Cost.
richiamato nel vaglio delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate
art. 117 Cost.
richiamato in relazione alla conformità della norma all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. add. n. 1 CEDU
art. 6 CEDU
richiamato come parametro convenzionale delle questioni di legittimità costituzionale, ritenute infondate
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
richiamato come parametro convenzionale delle questioni di legittimità costituzionale, ritenute infondate
consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta
porta al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
richiamato come base del contributo unificato cui è rapportato l'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, perché è un mero elaborato informatico che riproduce i dati del ruolo e della cartella e non contiene una pretesa impositiva propria.
- L'impugnazione diretta è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, ossia quando il debitore dimostri uno specifico e concreto pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo, nei casi indicati dalla normativa sopravvenuta.
- Quando il giudizio è stato promosso contro un atto non impugnabile, la Corte può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'originario ricorso e cassare senza rinvio la sentenza impugnata, perché la causa non poteva essere proposta.
- La disciplina che esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica ai processi pendenti, in quanto norma che specifica l'interesse ad agire e non introduce una preclusione incompatibile con i principi costituzionali richiamati.
- In tema di impugnazioni tributarie, ciò che è contestabile è l'atto impositivo o riscossivo in sé, non la mera estrazione informatica che ne riporta il contenuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06981/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06982/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06983/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06984/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06985/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06986/2023 del 09/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →