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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22932/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dei ricorsi contro avvisi di accertamento relativi agli anni 2006-2008. L'Ufficio aveva recuperato costi indebitamente dedotti ai fini IRES e IRAP e IVA detratta in relazione a fatture emesse da società qualificate come cartiere, ritenendo che la contribuente fosse una società filtro inserita in una frode carosello nel commercio all'ingrosso di capi di abbigliamento di provenienza cinese. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione delle norme sull'IVA, sulle presunzioni e sull'onere della prova, sostenendo che l'Amministrazione avesse fondato la pretesa su meri indizi non gravi, precisi e concordanti e che mancasse la prova della consapevolezza della frode; ha inoltre invocato il diritto unionale e chiesto rinvio pregiudiziale. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e per relationem. Con il terzo motivo ha lamentato violazione delle regole sulla valutazione delle prove e sull'onere probatorio, sostenendo che la CTR avesse attribuito valore decisivo al PVC della GdF, trascurando la documentazione contabile e gli elementi che avrebbero mostrato l'effettività delle operazioni; ha anche censurato l'uso delle dichiarazioni di terzi raccolte dalla GdF come se fossero confessione e la mancata considerazione di altre decisioni, civili e penali, richiamate dalla contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione, osservando che la sentenza d'appello, pur succinta, esponeva chiaramente la ratio decidendi e il percorso logico seguito, senza limitarsi a un'adesione acritica alla sentenza di primo grado. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati il primo e il terzo motivo, ribadendo che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici e che, una volta dimostrati l'oggettiva fittizietà del soggetto interposto e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, spetta a quest'ultimo provare la propria buona fede e la massima diligenza. Ha inoltre affermato che la CTR aveva correttamente valorizzato gli indizi emersi dal PVC della Guardia di finanza e che le censure miravano sostanzialmente a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. È stata esclusa anche la rilevanza delle doglianze su non contestazione, sentenze allegate e rinvio pregiudiziale, perché nuove o non specificamente autosufficienti. Ne è derivata la conferma della legittimità degli avvisi di accertamento e la condanna implicita della ricorrente alle conseguenze processuali del rigetto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    base per la denuncia di violazione di legge sostanziale e processuale nei motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    base per la denuncia di nullità della sentenza e di errores in procedendo

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiede una motivazione non apparente, anche nel processo tributario

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri consentiti

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o pretende di valutarla secondo regole non consentite

  • art. 228 c.p.c.

    le dichiarazioni di terzi assunte dalla GdF non sono confessione stragiudiziale della società contribuente

  • artt. 19, 21, 26 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamati dalla ricorrente in tema di detrazione e disciplina IVA

  • artt. 39, comma 2, 40 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamati dalla ricorrente in relazione all'accertamento e alla disciplina delle imposte dirette

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    l'Amministrazione può provare la frode IVA anche mediante presunzioni

  • art. 168 Direttiva 2006/112/CE

    richiamato in tema di diritto alla detrazione IVA

  • art. 178 Direttiva 2006/112/CE

    richiamato in tema di detrazione IVA

  • art. 203 Direttiva 2006/112/CE

    richiamato in tema di obbligo d'imposta e sistema IVA

  • art. 1, comma 2, Statuto del contribuente

    richiamato dalla ricorrente in combinato con l'art. 23 Cost.

  • art. 23 Cost.

    richiamato dalla ricorrente sul principio di riserva di legge in materia tributaria

  • art. 267, secondo comma, TFUE

    il rinvio pregiudiziale non è disposto perché non sussistono i presupposti, alla luce della giurisprudenza unionale già chiarificatrice

  • art. 2700 c.c.

    il PVC fa fede privilegiata solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale nei limiti indicati

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere valutate in modo analitico e globale

  • art. 2729 c.c.

    la prova presuntiva richiede gravità, precisione e concordanza degli indizi

  • art. 2697 c.c.

    riparto dell'onere della prova: prima l'Amministrazione, poi il contribuente con prova contraria

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    l'IVA relativa a fatture per operazioni inesistenti è trattata come estranea al meccanismo della detrazione

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    la detrazione presuppone l'effettiva effettuazione dell'operazione

  • art. 2735 c.c.

    le dichiarazioni del contribuente rese alla GdF possono integrare confessione stragiudiziale

  • d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012

    richiamato sul regime di deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti e sullo ius superveniens

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel principio sulla nullità della sentenza tributaria priva di motivazione idonea

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel principio sulla nullità della motivazione per relationem priva di contenuto autonomo

  • art. 2043 c.c.

    non è oggetto della decisione, ma la controversia resta nel quadro della prova del danno erariale da evasione; non è applicata direttamente

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in una frode carosello, deve provare con elementi oggettivi e specifici sia la fittizietà del soggetto interposto sia che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, della frode.
  • La prova dell'Amministrazione può essere raggiunta anche per presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti valutati sia singolarmente sia nel loro insieme.
  • Una volta che l'Ufficio abbia assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere agito in buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile per non essere coinvolto nella frode; non bastano la regolarità formale delle scritture, la tracciabilità dei pagamenti, la consegna della merce o l'assenza di un vantaggio economico.
  • Nel processo tributario la sentenza è nulla per motivazione apparente solo se non consente di comprendere il fondamento della decisione; la motivazione per relationem è ammessa se il giudice mostra di avere esaminato le censure di appello e rende ricostruibile il percorso argomentativo.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove, salvo i limiti del vizio di motivazione e delle specifiche violazioni processuali dedotte in modo autosufficiente.
  • Le dichiarazioni di terzi raccolte dalla Guardia di finanza nel PVC hanno valore indiziario e devono essere valutate insieme agli altri elementi; assumono invece valore di confessione solo le dichiarazioni rese dal contribuente su fatti a sé sfavorevoli.
  • Il PVC non è di per sé una 'prova principe': il suo valore probatorio dipende dalla natura dei fatti attestati e deve essere apprezzato nel contesto dell'intero compendio probatorio.
  • Lo ius superveniens non può essere invocato in cassazione quando la questione non sia stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito o sia coperta da giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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