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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8033/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo al 2008. La società contestava: 1) la validità/ritualità della notifica dell'avviso (presunta irritualità); 2) la decadenza dell'Amministrazione per decorrenza del termine quadriennale ex art. 43 d.P.R. 600/1973; 3) nel merito, la illegittimità delle riprese fiscali relative a perdite su crediti e a spese per personale dipendente (contestata deducibilità/certezza e determinabilità) e 4) la pretesa IRAP per carenza del presupposto territoriale. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR ha rigettato l'appello ritenendo la questione relativa alla ritualità della notifica nuova e pertanto inammissibile ex art. 57 d.lgs. 546/1992, ha escluso la decadenza dell'Agenzia ritenendo valida la consegna per la notifica effettuata il 23/12/2013 (anche se la consegna alla destinataria è intervenuta il 3/1/2014), ha confermato le riprese su perdite su crediti e su personale per mancanza di certezza/determinabilità e ha ritenuto sussistere il presupposto territoriale IRAP. La società ha impugnato in Cassazione deducendo otto motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla declaratoria di 'novità' dell'eccezione di ritualità della notifica, osservando che il motore originario del ricorso era incentrato sulla tardività (decadenza) e non sulle modalità di notifica, per cui la critica sulla ritualità proposta solo in appello è nuova e inammissibile ex art. 57 d.lgs. 546/1992. Per effetto, i motivi successivi attinenti alla stessa questione sono dichiarati inammissibili per difetto di interesse. Le censure dirette a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto del giudice di merito (sulle perdite su crediti, sulle spese per personale e sull'IRAP) sono state dichiarate inammissibili perché mirano a una revisione del merito: la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità e che la motivazione della CTR supera il minimo costituzionale. Il ricorso è pertanto rigettato; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 18.000 oltre spese prenotate a debito, e sussistono i presupposti per gli obblighi di versamento previsti dall'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione sulla ritualità della notifica proposta solo in sede di gravame costituisca 'novità' e sia quindi inammissibile ex art. 57; le questioni rilevabili vanno sollevate tempestivamente nel primo grado.

  • d.P.R. 10 settembre 1973, n. 600, art. 43

    Il termine decadenziale quadriennale per l'emissione dell'atto fiscale è apprezzato sulla base della consegna dell'atto per la notifica (la CTR ha ritenuto decisiva la consegna per la notifica del 23/12/2013, anche se la consegna alla destinataria è avvenuta il 3/1/2014).

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 101, comma 5

    Norma relativa alla determinazione di componenti negativi (perdite su crediti); la Corte ha accolto il principio secondo cui le rettifiche fiscali possono essere confermate se le poste sono prive della necessaria certezza e determinabilità.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109

    Riguarda la deducibilità delle spese per personale: la decisione di merito ha ritenuto legittima la disconoscimento quando manca la prova della certezza e determinabilità delle spese.

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 12, comma 1

    Norma sull'IRAP: la CTR ha valutato sussistente il presupposto territoriale per l'imposta, principio confermato dalla Cassazione.

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3-4

    Articoli invocati per denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità e negato il riesame del merito fattuale.

  • d.P.R. 28 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    Norma richiamata in tema di adempimenti e versamenti connessi al ricorso per cassazione: la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Una contestazione relativa alla ritualità della notifica va sollevata tempestivamente (idealmente già nel primo grado): sollevare la stessa questione per la prima volta in appello può essere considerata 'novità' e risultare inammissibile ex art. 57 d.lgs. 546/1992.
  • Il termine decadenziale per gli atti tributari (art. 43 d.P.R. 600/1973) può essere valutato sulla base della data di consegna dell'atto per la notifica; la data di effettiva ricezione dal destinatario può risultare irrilevante se la consegna per la notifica è avvenuta entro il termine.
  • In Cassazione è difficile ottenere il riesame di valutazioni probatorie o accertamenti di fatto compiuti dai giudici del merito: i motivi devono mirare a questioni di diritto o a vizi logico‑giuridici della motivazione, non a una diversa valutazione delle prove.
  • Per contestare la non deducibilità di perdite su crediti o spese per il personale, il contribuente deve fornire prova della certezza e della determinabilità delle poste; in loro mancanza l'Amministrazione può legittimamente riprendere tali componenti.
  • Sulla questione dell'IRAP, verificare e documentare il presupposto territoriale: l'Amministrazione e i giudici di merito possono ritenere sussistente il presupposto anche in presenza di contestazioni formali se gli elementi fattuali lo supportano.
  • Le spese del giudizio seguono la soccombenza: chi perde in Cassazione può essere condannato alle spese del grado di legittimità e ad altri oneri amministrativi connessi al ricorso.

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