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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00719/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

I contribuenti, dopo aver aderito alla procedura di collaborazione volontaria prevista dalla legge n. 186 del 2014 per regolarizzare attività finanziarie detenute all’estero e dopo aver versato imposte e sanzioni richieste nell’ambito della procedura, avevano presentato istanza di rimborso della c.d. Euroritenuta trattenuta in Svizzera sui redditi di capitale di fonte estera. Formatasi l’inerzia dell’amministrazione, avevano agito contro il silenzio-rifiuto. La C.T.P. aveva accolto il ricorso e la C.T.R. aveva confermato, ritenendo che il diritto al rimborso derivasse dalla normativa unionale e convenzionale che vieta la doppia imposizione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 5-quater d.l. n. 167 del 1990 e dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218 del 1997, sostenendo che, una volta perfezionata la voluntary disclosure con il pagamento degli importi liquidati, la posizione tributaria fosse cristallizzata e l’istanza di rimborso integrasse una surrettizia impugnazione dell’atto conclusivo; 2) violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 84 del 2005, dell’art. 14 della direttiva 2003/48/CE e dell’art. 9 dell’Accordo UE-Svizzera del 26 ottobre 2004, sostenendo che il rimborso non spettasse perché i redditi esteri non erano stati dichiarati e mancava il presupposto dell’art. 165, comma 8, t.u.i.r.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo, ma ha respinto entrambe le censure nel merito. Ha affermato che, in tema di voluntary disclosure, il divieto di doppia imposizione desumibile dalla direttiva 2003/48/CE e dall’Accordo UE-Svizzera impone un’interpretazione comunitariamente e convenzionalmente orientata delle norme interne: l’esclusione del credito d’imposta ex art. 165 t.u.i.r. per omessa dichiarazione del reddito estero non comporta automaticamente la perdita del distinto diritto al rimborso dell’Euroritenuta. Ha inoltre chiarito che la procedura di collaborazione volontaria non è assimilabile all’accertamento con adesione quanto agli effetti di intangibilità e che l’irretrattabilità riguarda solo i dati e le attività oggetto di emersione, non anche la successiva richiesta di rimborso dell’imposta trattenuta all’estero. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 5-quater d.l. 28 giugno 1990, n. 167

    La Corte esclude che il richiamo alla disciplina della collaborazione volontaria comporti l’intangibilità assoluta della posizione fiscale tale da impedire la successiva domanda di rimborso dell’Euroritenuta.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    È richiamato dall’Agenzia per sostenere l’assimilazione alla procedura di accertamento con adesione; la Corte nega che tale norma renda irretrattabile la pretesa tributaria anche rispetto al rimborso della ritenuta estera.

  • art. 10 d.lgs. 18 aprile 2005, n. 84

    Va interpretato nel senso che, oltre a disciplinare il credito d’imposta, consente il rimborso dell’Euroritenuta quando il credito non sia applicabile o l’imposta estera ecceda il credito calcolato ex art. 165 t.u.i.r.

  • art. 14 Direttiva 2003/48/CE

    È letto come fonte che vieta la doppia imposizione e riconosce al contribuente, che ha definito la propria posizione fiscale, il diritto al rimborso dell’imposta trattenuta all’estero secondo le regole nazionali non discriminatorie e non eccessive.

  • art. 9 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera

    È utilizzato, in coordinamento con la direttiva, come fonte convenzionale che impone il divieto di doppia imposizione e prevale sulle norme interne incompatibili.

  • art. 165 t.u.i.r.

    La Corte afferma che il mancato scomputo del credito d’imposta per omissione dichiarativa non elimina il distinto diritto al rimborso previsto dalla disciplina unionale e convenzionale; il credito resta comunque subordinato alle condizioni di dichiarazione del reddito estero.

  • art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    È menzionato come alternativa procedurale alla richiesta di rimborso dell’eccedenza della ritenuta.

  • art. 75 d.P.R. n. 600 del 1973

    «nell"applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi, sono fatti salvi accordi internazionali resi esecutivi in Italia»

    È richiamato per affermare la prevalenza degli accordi internazionali sulle norme fiscali interne incompatibili.

  • art. 169 t.u.i.r.

    È richiamato per ribadire che le norme del testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.

  • artt. 11 e 14 Direttiva 2003/48/CE

    Sono letti nel senso che il riferimento al rimborso secondo la legislazione nazionale riguarda solo regole procedimentali interne, che non possono svuotare il diritto al rimborso.

  • art. 31, §1, Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

    È evocato come criterio interpretativo che esclude letture creative o distinzioni non previste dal testo convenzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di ritenute estere su redditi di capitale emersi in procedura di collaborazione volontaria, il divieto di doppia imposizione imposto dal diritto unionale e convenzionale può fondare un diritto al rimborso dell’imposta trattenuta all’estero, anche quando il credito d’imposta ex art. 165 t.u.i.r. non sia spettante per difetto dei presupposti dichiarativi.
  • La disciplina interna della voluntary disclosure non può essere letta in modo da trasformare la mancata detrazione del credito d’imposta in una sanzione indiretta che escluda in radice il rimborso dell’imposta estera, se le fonti sovranazionali ne impongono il riconoscimento.
  • Il richiamo della normativa sulla collaborazione volontaria alla procedura di accertamento con adesione non implica identità di effetti: l’irretrattabilità riguarda la confessione e la ricostruzione dei dati emersi, non preclude la richiesta successiva di rimborso di somme indebitamente o duplicatamente trattenute all’estero.
  • Le regole nazionali sul credito d’imposta per imposte pagate all’estero devono essere interpretate in modo comunitariamente e convenzionalmente orientato, perché gli accordi internazionali e le fonti UE prevalgono sulle discipline interne incompatibili quando siano più favorevoli al contribuente.
  • Il riferimento della normativa unionale al rimborso secondo la legislazione nazionale riguarda la disciplina procedurale del rimedio, non consente allo Stato membro di negare integralmente il rimborso mediante requisiti eccessivi o discriminatori.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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