Cassazione Civile, Sentenza n. 24589/2023 del 11/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'accertamento fiscale sul valore di aree edificabili fondato sulla delibera comunale che aveva individuato valori minimi, deducendo: violazioni di norme tributarie (art. 5 d.lgs. 504/1992 e art. 59 d.lgs. 446/1997) per la non coincidenza tra valore deliberato e valore venale in comune commercio; difetto di motivazione e incompletezza dell'avviso di accertamento per rinvio per relationem di atti; omissione di attività istruttoria (richiesta/esibizione di documenti) da parte del giudice; mancato esame di fatti decisivi (giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 495/9/2012 relativa a 2002-2004 e l'accertamento con adesione per il 2008 con valori inferiori); violazione dell'art. 2909 c.c.; nullità della sentenza per carenza o apparente insufficienza di motivazione e violazioni di art. 132 c.p.c., art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 111 Cost.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso in tutte le sue censure. Ha confermato che le delibere comunali sui valori venali hanno natura di presunzione, non vincolano il giudice e possono essere utilizzate anche per annualità anteriori; è onere del contribuente fornire elementi oggettivi (anche perizia) per dimostrare un valore inferiore. Il giudice d'appello ha valutato e ritenuto insufficienti i documenti forniti dal contribuente e ha correttamente rifiutato (o omesso di esercitare) i poteri istruttori discrezionali, non configurando ciò motivo di cassazione. Quanto al giudicato esterno e all'accertamento con adesione del 2008, la Corte ha osservato l'assenza di prova documentale e la mancanza di autosufficienza del ricorso (non riproduzione integrale della sentenza invocata), nonché il principio secondo cui il giudicato esterno vale solo per elementi durevoli nel tempo e non per valori venali variabili per annualità. La doglianza sulla motivazione è stata ritenuta infondata: la sentenza impugnata contiene motivazione sufficiente e logicamente comprensibile. Per queste ragioni l'impugnazione è stata respinta; non sono state liquidate spese per mancata costituzione del Comune; è stato comunque rilevato l'obbligo del ricorrente al versamento di ulteriori somme ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
primo comma, num. 3, 4 e 5
Comma richiamato per i vari motivi di cassazione: num.3 (violazione di legge), num.4 (nullità per motivazione apparente), num.5 (omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha valutato i motivi secondo le relative fattispecie e la recente riformulazione che limita la rilevanza del mero vizio di insufficienza della motivazione.
comma 5 (valore venale in comune commercio delle aree edificabili)
Il valore venale è elemento variabile per annualità; la delibera comunale che fissa valori ha funzione presuntiva e non vincolante; non rientra tra i fatti 'tendenzialmente permanenti' che producono effetto automatico del giudicato esterno.
Le delibere comunali adottate ai sensi di tale norma costituiscono fonti di presunzioni (supporti probatori analoghi a bollettini di mercato) e possono essere utilizzate anche retroattivamente come elemento presuntivo.
Richiamato dal ricorrente in relazione al grado di vincolo del giudicato; la Corte ha ritenuto il motivo inesatto o non autosufficiente, richiamando i limiti del giudicato esterno nel tempo e la necessità che la pronuncia riguardi fatti durevoli.
art. 7 l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
art. 7 (obbligo di allegazione agli avvisi d'accertamento)
L'obbligo di allegazione riguarda atti non conoscibili dal contribuente; le delibere comunali sono atti generali la cui conoscibilità è presunta e pertanto non necessitano di essere allegate all'avviso.
Art. 7 disciplina i poteri istruttori del giudice tributario: poteri discrezionali e officiosi; l'omesso esercizio di tali poteri non è di per sé censurabile in cassazione. Art. 36 richiamato nella doglianza sulla nullità ma la Corte non ha ravvisato violazioni.
Norma che consente l'ordine di esibizione di documenti; l'acquisizione è soggetta alle condizioni degli artt. 118 e 210 c.p.c. e all'art. 94 disp. att. c.p.c.; l'esercizio è discrezionale e il giudice non è obbligato a motivare il mancato ricorso a tale potere.
Richiamato nella doglianza di nullità della sentenza per motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata e comprensibile.
art. 111 Cost.
Richiesta di tutela del 'minimo costituzionale' della motivazione; la Corte ha applicato la giurisprudenza che distingue motivazione apparente da mera insufficienza e ha ritenuto assente la prima.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Cita l'ulteriore obbligo contributivo a carico del ricorrente risultante dal rigetto del gravame; la Corte ha disposto l'annotazione dell'obbligo di versamento.
Massime di principio
- Le delibere comunali che fissano valori venali costituiscono presunzioni probatorie non vincolanti: il giudice può usarle come parametro ma il contribuente ha l'onere di dimostrare, con elementi oggettivi o perizia, un valore inferiore.
- Il giudicato esterno (sentenza tributaria passata in giudicato) vincola su fatti durevoli e permanenti; non produce effetto automatico su valori variabili per annualità (es. valore venale delle aree) salvo che sia dimostrata l'identità e la continuità dei presupposti fattuali.
- L'omessa esibizione o produzione di documenti da parte del contribuente rende inammissibili le censure basate su tali fatti; il giudice tributario ha poteri istruttori discrezionali e non è obbligato ad esercitarli né a motivare il mancato uso di tali poteri in modo che ciò costituisca per sé motivo di cassazione.
- In cassazione è necessaria l'autosufficienza del ricorso: chi invoca un giudicato esterno deve riprodurre integralmente la sentenza presunta passata in giudicato o il ricorso sarà inammissibile.
- Le doglianze sulla motivazione devono riguardare motivazione apparente (inidoneità oggettiva a rendere percepibili le ragioni della decisione); la mera 'insufficienza' della motivazione, dopo le modifiche legislative e la giurisprudenza, non è più idonea a determinare la cassazione.
- Quando un atto amministrativo è pubblico e conoscibile (es. delibere comunali), non sussiste l'obbligo di allegarlo all'avviso di accertamento ai sensi dello Statuto del contribuente, salvo che si tratti di atti non conoscibili.
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