Cassazione Civile, Sentenza n. 24541/2023 del 11/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza n. 3511/25/16 della Commissione tributaria regionale Sicilia che, accogliendo l'appello del Comune di Ribera, aveva riformato la decisione di primo grado e confermato la legittimità di un avviso di accertamento ICI relativo al 2005 (aree edificabili, base imponibile quantificata in € 25,00/mq). Il ricorso per Cassazione è stato proposto con otto motivi ma notificato solo all'Agenzia delle Entrate, soggetto che non era parte nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del resistente: il ricorso per cassazione deve essere proposto contro le stesse parti che hanno formalmente partecipato al giudizio di merito; non è ammissibile promuovere gravame contro soggetti diversi e integrarne il contraddittorio in Cassazione. La Corte ha altresì rilevato che l'avvenuto decesso della ricorrente non interrompe il procedimento di legittimità. Non sono regolate le spese tra le parti per l'assenza di attività difensiva della parte tardivamente costituitasi; è rilevata la sussistenza del presupposto per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello del ricorso principale (art.13 d.P.R. 115/2002).
Norme richiamate
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020
Autoriza lo svolgimento dell'udienza (anche in camera di consiglio) senza la presenza fisica delle parti in casi previsti, disciplina richiamata per la trattazione del ricorso.
d.l. n. 198 del 2022, art. 8, comma 8, conv. in l. n. 14 del 2023
Norma di aggiornamento delle regole sulle udienze e sul procedimento; conferma la possibilità di trattare il ricorso senza discussione orale in presenza.
art. 299 e ss. cod. proc. civ.
Le disposizioni sull'interruzione del processo (es. per decesso) non trovano applicazione nel giudizio di legittimità, che è disciplinato dall'impulso d'ufficio della Corte di Cassazione.
art. 360 e ss. cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla materia dei mezzi di impugnazione e alla legittimazione: il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto da chi era parte nel processo di merito; contestare soggetti diversi determina inammissibilità.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo richiamato per confermare che la capacità di stare in giudizio in Cassazione è propria delle parti formatesi nel giudizio di merito e non può essere integrata ex novo.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
art. 13, comma 1-quater; comma 1-bis
Prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di determinati giudizi: la Corte accerta i presupposti per l'obbligo di versamento, indicando l'obbligo di un importo aggiuntivo pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione
v., ex plurimis, Cass., 1 marzo 2023, n. 6198; Cass., 14 dicembre 2016, n. 25779; Cass., 16 gennaio 2012, n. 520; Cass. Sez. U., 28 novembre 2001, n. 15145; Cass. Sez. U., 18 novembre 1994, n. 9753
Costante orientamento che impone la coincidenza tra le parti del giudizio di merito e le parti del ricorso per cassazione; la mancata corrispondenza determina inammissibilità per difetto di instaurazione del processo.
Massime di principio
- In Cassazione può impugnare o resistere soltanto chi è stato formalmente parte nel giudizio di merito: notificare il ricorso a soggetti diversi rende il ricorso inammissibile per difetto di contraddittorio.
- Se l'atto impositivo è stato emesso da un ente locale e quel Comune ha proposto appello, il ricorso per cassazione deve essere notificato almeno al Comune (o alle parti che hanno partecipato al merito), non ad altri enti estranei al processo originario.
- La morte del ricorrente non interrompe il procedimento di Cassazione: il giudizio di legittimità prosegue secondo il principio dell'impulso d'ufficio proprio della Corte di Cassazione.
- La tardiva costituzione in Cassazione di una parte che in realtà non era parte del merito non produce effetti utili e non modifica l'inammissibilità per difetto di legittimazione; può però influire sulle spese e sul contributo unificato.
- In procedimenti trattati in camera di consiglio o con modalità straordinarie (es. disposizioni emergenziali), resta fermo il principio della necessaria correttezza del contraddittorio: deroghe alle udienze non sanano vizi di legittimazione delle parti.
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