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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24554/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

i ricorrenti hanno impugnato la decisione di merito deducendo molteplici vizi: violazione e falsa applicazione di norme tributarie (in particolare art. 5, comma 5 d.lgs. n. 504/1992 e art. 59 d.lgs. n. 446/1997) per avere il Comune adottato un valore minimo delle aree edificabili che non coinciderebbe con il valore venale in comune commercio; carenza di motivazione e mancata allegazione/trascrizione degli atti richiamati nell'avviso d'accertamento; omesso esame di fatti decisivi, tra i quali l'esistenza di giudicato esterno (sentenza CTP n. 495/9/2012 relativa ad annualità 2002-2004) e l'esistenza di un accertamento con adesione per l'anno 2008 che avrebbe concordato valori inferiori; presunta violazione dell'art. 2909 c.c.; nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 111 Cost.; richiesta di esibizione di tutti gli atti del procedimento di determinazione dei valori; doglianze relative alla carenza o apparentemente insufficiente motivazione.

La decisione

la Corte di legittimità ha respinto il ricorso in tutte le sue doglianze. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui le delibere comunali sui valori venali costituiscono presunzioni semplici/probatorie e possono essere utilizzate anche per annualità anteriori; grava sul contribuente l'onere di fornire elementi oggettivi (anche perizia) per dimostrare un valore inferiore. Il giudice di merito ha correttamente valutato la genericità e l'insufficienza probatoria degli elementi prodotti dai contribuenti (assenza di prove aggiornate e comparabili), ha motivato adeguatamente il rigetto delle richieste di esibizione documentale (poteri istruttori discrezionali ex art. 7 d.lgs. 546/1992 e art. 210 c.p.c.), ha considerato non pertinenti i riferimenti ad anni diversi per il principio di autonomia delle annualità d'imposta e ha ritenuto infondate le eccezioni di giudicato esterno e l'omesso esame delle circostanze indicate. Ha inoltre escluso la rilevanza del mero deficit di motivazione alla luce della riforma dell'art. 360 c.p.c.. In conclusione l'impugnazione è stata integralmente respinta; non sono state liquidate le spese del grado per la mancata costituzione del Comune; è stata indicata l'esistenza di presupposti per un versamento integrativo da parte dei ricorrenti ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    richiamata come paradigma censorio invocato dai ricorrenti per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ricorda che, dopo la riforma del 2012, non ha rilievo il mero difetto di sufficienza della motivazione ai fini di cassazione

  • art. 5, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    riferito al valore venale in comune commercio delle aree edificabili; la Corte afferma che il valore comunicato con delibera comunale è elemento variabile nel tempo e non rientra tra i fatti a carattere permanentemente durevole

  • art. 59, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    norma che legittima le delibere comunali di determinazione dei valori per zone omogenee: tali delibere svolgono funzione di presunzione/prova e non hanno natura imperativa

  • legge n. 212/2000, art. 7

    richiamata in relazione all'obbligo di allegazione agli atti di accertamento: la Corte ricorda che l'obbligo riguarda atti non conoscibili e che le delibere comunali, essendo atti pubblici e conoscibili per pubblicità, non necessitano di essere allegate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7

    articolo richiamato sul potere istruttorio del giudice tributario: le facoltà di indagine sono discrezionali e non obbligano il giudice ad ordinare l'esibizione documentale; l'acquisizione formale di documenti segue le regole dell'art. 210 c.p.c.

  • art. 210 c.p.c.

    norma processuale che consente l'ordine di esibizione di documenti; la Corte sottolinea i limiti e le condizioni per la sua utilizzazione e che il mancato esercizio del potere non richiede motivazione e non è sindacabile in cassazione

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dai ricorrenti (presunta falsa applicazione): la Corte non ha ritenuto fondata la censura, senza però sviluppare una nuova interpretazione sostanzialmente rispetto ai punti di fatto e di prova

  • art. 132 c.p.c.

    invocato nella contestazione di nullità per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 36, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato nella doglianza di nullità; la Corte non ha ritenuto sussistente la nullità dedotta

  • art. 111 Cost.

    invocato in relazione al diritto al giusto processo e alla motivazione: la Corte verifica che la motivazione raggiunge il minimo costituzionale e respinge la doglianza

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 (riforma art. 360 c.p.c.)

    richiamato per spiegare che, dopo la riforma, non è più sindacabile in cassazione la mera insufficienza della motivazione

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    citato in ordine all'esistenza dei presupposti per un versamento integrativo da parte dei ricorrenti; la Corte ordina annotazione dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Le delibere comunali che indicano valori venali costituiscono presunzioni semplici/probatorie: sono utilizzabili anche per anni precedenti e non hanno natura imperativa; il contribuente che contesta tali valori ha l'onere di fornire prove oggettive (perizia aggiornata, dati comparabili) per superare la presunzione
  • Il principio di autonomia delle annualità d'imposta impedisce che una decisione favorevole al contribuente per un anno produca automaticamente effetti vincolanti per altri anni, salvo che ricorrano fatti di carattere durevole o permanente idonei a estendere il giudicato
  • Il giudicato esterno può avere efficacia su annualità diverse solo quando riguardi elementi costitutivi della fattispecie di valore durevole nel tempo; elementi variabili (es. valore venale delle aree) normalmente non sono idonei ad estendere il giudicato
  • I poteri istruttori del giudice tributario (richieste di informazioni, ordine di esibizione documentale) sono discrezionali: l'omissione del loro esercizio non è di per sé rilevante in cassazione e il giudice non è obbligato a motivare puntualmente il mancato utilizzo
  • In cassazione la parte che invoca l'esistenza di un giudicato esterno deve essere autosufficiente: occorre riprodurre il testo integrale della sentenza che si assume passata in giudicato; il richiamo generico è inammissibile
  • Dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c. (2012) la mera insufficienza della motivazione non è più idonea a fondare il ricorso per cassazione; occorre dimostrare specifici vizi di motivazione (contraddittorietà, apparente carenza) nel senso stabilito dalla giurisprudenza
  • La richiesta di allegazione di atti pubblici (es. delibere comunali) all'avviso di accertamento non è necessaria se gli atti sono pubblici e conoscibili; l'obbligo di allegazione riguarda atti non conoscibili dal contribuente

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