Cassazione Civile, Sentenza n. 24560/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e, per l'effetto, ha estinto il giudizio. Non è stata pronunciata alcuna decisione nel merito sulle questioni di illegittimità dedotte; le spese sono state compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa al recupero a tassazione di una plusvalenza non dichiarata su cessione di azienda per l'anno 2004 (importo accertato inizialmente euro 458.807,00). In primo grado la CTP di Rieti ridusse il recupero a euro 203.647,00 detraendo il costo di acquisto dell'azienda (euro 155.160,00) e oneri accessori forfetizzati (euro 100.000,00) e ritenne la plusvalenza assoggettabile a tassazione separata. L'Agenzia impugnò e la CTR Lazio, con sentenza n. 4857/2015, accoglieva il gravame. La contribuente propose ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 86, comma 2, e dell'art. 58, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 in relazione al principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. Durante il giudizio di cassazione la ricorrente ha però aderito alla definizione agevolata dei ruoli (art. 6 D.L. n. 193/2016 conv. L. n. 225/2016), ha ricevuto le comunicazioni delle somme e versato tutte le rate, documentando la definizione integrale della pretesa contenuta nei titoli impugnati, chiedendo perciò la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 - art. 86, comma 2
La norma è stata dedotta nel motivo di ricorso come presumibile regola sul regime delle plusvalenze/assoggettamento, ma la Corte non si è pronunciata sul merito della presunta violazione perché ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata.
D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 - art. 58, comma 1
Richiamata dalla ricorrente con riferimento alla tassazione separata delle plusvalenze; anche su questo punto non è stata resa una decisione sostanziale per effetto dell'estinzione del giudizio.
Costituzione - art. 53
Il principio di capacità contributiva è stato invocato per contestare la tassazione, ma la Corte non ha esaminato il merito della questione a causa della cessazione della materia del contendere.
D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 1 dicembre 2016
Questa norma è stata applicata concretamente: l'adesione alla definizione agevolata e il pagamento integrale delle somme dovute hanno determinato la definizione della pretesa tributaria e la conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La definizione agevolata dei ruoli, se comporta l'adesione e il pagamento integrale delle somme dovute, può determinare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio anche in Cassazione.
- Per ottenere l'estinzione è necessario depositare istanza e documentazione probatoria dell'adesione e dei pagamenti; se l'Amministrazione non si oppone, il giudice di cassazione di norma dichiara estinto il processo.
- L'estinzione per definizione evita una pronuncia sul merito: le doglianze di illegittimità rimangono non decise e non generano precedente favorevole per il ricorrente.
- Se la definizione è solo parziale o l'Agenzia si oppone, il giudizio prosegue regolarmente; pertanto è importante verificare che la definizione copra integralmente i titoli oggetto del giudizio.
- In caso di cessazione per definizione è frequente la compensazione delle spese; resta opportuno valutare effetti patrimoniali e processuali (es. rinunzia a recuperi o contestazioni future) prima di aderire alla definizione.
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