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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24560/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e, per l'effetto, ha estinto il giudizio. Non è stata pronunciata alcuna decisione nel merito sulle questioni di illegittimità dedotte; le spese sono state compensate.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa al recupero a tassazione di una plusvalenza non dichiarata su cessione di azienda per l'anno 2004 (importo accertato inizialmente euro 458.807,00). In primo grado la CTP di Rieti ridusse il recupero a euro 203.647,00 detraendo il costo di acquisto dell'azienda (euro 155.160,00) e oneri accessori forfetizzati (euro 100.000,00) e ritenne la plusvalenza assoggettabile a tassazione separata. L'Agenzia impugnò e la CTR Lazio, con sentenza n. 4857/2015, accoglieva il gravame. La contribuente propose ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 86, comma 2, e dell'art. 58, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 in relazione al principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. Durante il giudizio di cassazione la ricorrente ha però aderito alla definizione agevolata dei ruoli (art. 6 D.L. n. 193/2016 conv. L. n. 225/2016), ha ricevuto le comunicazioni delle somme e versato tutte le rate, documentando la definizione integrale della pretesa contenuta nei titoli impugnati, chiedendo perciò la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 - art. 86, comma 2

    La norma è stata dedotta nel motivo di ricorso come presumibile regola sul regime delle plusvalenze/assoggettamento, ma la Corte non si è pronunciata sul merito della presunta violazione perché ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata.

  • D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 - art. 58, comma 1

    Richiamata dalla ricorrente con riferimento alla tassazione separata delle plusvalenze; anche su questo punto non è stata resa una decisione sostanziale per effetto dell'estinzione del giudizio.

  • Costituzione - art. 53

    Il principio di capacità contributiva è stato invocato per contestare la tassazione, ma la Corte non ha esaminato il merito della questione a causa della cessazione della materia del contendere.

  • D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 1 dicembre 2016

    Questa norma è stata applicata concretamente: l'adesione alla definizione agevolata e il pagamento integrale delle somme dovute hanno determinato la definizione della pretesa tributaria e la conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La definizione agevolata dei ruoli, se comporta l'adesione e il pagamento integrale delle somme dovute, può determinare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio anche in Cassazione.
  • Per ottenere l'estinzione è necessario depositare istanza e documentazione probatoria dell'adesione e dei pagamenti; se l'Amministrazione non si oppone, il giudice di cassazione di norma dichiara estinto il processo.
  • L'estinzione per definizione evita una pronuncia sul merito: le doglianze di illegittimità rimangono non decise e non generano precedente favorevole per il ricorrente.
  • Se la definizione è solo parziale o l'Agenzia si oppone, il giudizio prosegue regolarmente; pertanto è importante verificare che la definizione copra integralmente i titoli oggetto del giudizio.
  • In caso di cessazione per definizione è frequente la compensazione delle spese; resta opportuno valutare effetti patrimoniali e processuali (es. rinunzia a recuperi o contestazioni future) prima di aderire alla definizione.

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