Cassazione Civile, Ordinanza n. 29033/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dal diniego di definizione agevolata ex L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, relativo alle dichiarazioni per le annualità 2001 e 2002, motivato dall'omesso o tardivo pagamento dell'ultima rata dell'importo autoliquidato, nonché da una cartella di pagamento per Irpef, Iva, Irap e ritenute alla fonte per l'anno 2001. Il contribuente sosteneva che il versamento inferiore o tardivo non rendesse inefficace il condono, ma consentisse solo il recupero della differenza; contestava inoltre i conteggi dell'Ufficio, le sanzioni maggiorate e deduceva che il ritardo non fosse a lui imputabile. Dopo un primo giudizio di appello favorevole al contribuente, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio affermando che, per il condono ex art. 9-bis, il pagamento integrale e tempestivo è condizione di efficacia dell'istanza. Nel giudizio di rinvio la CTR respingeva il ricorso originario e, poi, in sede di revocazione, annullava la propria sentenza ritenendo formatosi un giudicato sull'applicabilità dell'errore scusabile ex art. 16, comma 9, L. n. 289 del 2002. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di rinvio deducendo: omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato interno e nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi; l'Agenzia ha resistito e, con ricorso autonomo, ha censurato la sentenza revocatoria per inammissibilità del rimedio e violazione del giudicato.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza resa in revocazione, cassandola senza rinvio e dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal contribuente, perché il dedotto errore riguardava in realtà l'interpretazione del giudicato interno e non un errore di fatto revocatorio. Ha poi rigettato il ricorso del contribuente contro la sentenza di rinvio, ritenendo infondate le censure: la CTR aveva correttamente escluso l'operatività del giudicato invocato e aveva legittimamente confermato la debenza delle imposte e delle sanzioni, poiché nel condono ex art. 9-bis il mancato pagamento integrale e tempestivo rende inefficace la definizione. Le spese del giudizio sono state poste a carico del contribuente, mentre quelle del giudizio di revocazione sono state compensate.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
Il condono per omessi o tardivi versamenti è subordinato al pagamento integrale e nei termini delle somme dovute; il mancato pagamento tempestivo o integrale rende inefficace l'istanza di definizione e non consente l'applicazione estensiva delle regole dettate per altri condoni.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 9
L'errore scusabile e la regolarizzazione entro trenta giorni sono previste per la diversa ipotesi di chiusura delle liti pendenti; tale disciplina non è estensibile al condono ex art. 9-bis.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, sia nella motivazione sia nei necessari presupposti della decisione.
art. 395, comma 1, n. 5 c.p.c.
La revocazione per contrasto con giudicato è rimedio esperibile solo per giudicato esterno; non è utilizzabile per censurare l'erronea interpretazione o applicazione del giudicato interno, che va fatta valere con ricorso per cassazione.
Il richiamo alla revocazione delle sentenze di cassazione conferma che l'errore revocatorio presuppone una falsa percezione materiale degli atti e non una questione di diritto o di interpretazione del giudicato.
Il giudicato vincola le parti e il giudice, ma la sua violazione o errata interpretazione non integra di per sé errore di fatto revocatorio.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura di motivazione apparente o mancante non è accolta perché la sentenza di rinvio contiene una motivazione sufficiente sui conteggi e sulle sanzioni.
La doglianza di omessa pronuncia è esclusa perché la CTR ha esaminato la questione nei limiti del giudizio di rinvio.
È disposta la riunione dei ricorsi connessi.
Quando il ricorso per revocazione è inammissibile, la sentenza impugnata può essere cassata senza rinvio.
art. 24 Cost.
La censura di lesione del diritto di difesa è ritenuta non autosufficiente e priva di concreto pregiudizio allegato.
art. 111 Cost.
L'istanza di rinvio per attendere una possibile definizione bonaria è respinta in ossequio al principio di ragionevole durata del processo.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per il condono ex art. 9-bis non è necessaria una preventiva liquidazione in questa sede, essendo il quantum desumibile dalle dichiarazioni del contribuente.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
La cartella per imposte dichiarate ma non versate non richiede una motivazione analitica oltre la conoscenza già in capo al contribuente dei dati dichiarati.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il contenuto minimo della cartella non impone, in caso di imposte autoliquidate e non versate, una motivazione specifica ulteriore.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Sono richiamati come basi delle censure di violazione di legge, nullità e omesso esame, ma le doglianze vengono respinte o dichiarate inammissibili.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato non solo al principio di diritto enunciato in cassazione, ma anche ai presupposti necessari della decisione di legittimità; non può riesaminare questioni incompatibili con tale decisum.
- La revocazione per contrasto con giudicato ex art. 395, n. 5, c.p.c. non è il rimedio per contestare l'erronea interpretazione di un giudicato interno: in tal caso il mezzo corretto è il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 2909 c.c. o per vizio di motivazione.
- In materia di condono fiscale ex art. 9-bis L. n. 289 del 2002, la definizione è condizionata al pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto; il mancato rispetto di tali condizioni rende inefficace l'istanza e consente il recupero delle imposte e delle sanzioni previste.
- Le disposizioni di condono fiscale hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di applicazione analogica a fattispecie diverse, neppure per estendere l'errore scusabile previsto per altri istituti di definizione agevolata.
- La cartella di pagamento emessa per imposte dichiarate ma non versate non richiede una motivazione particolarmente analitica, poiché la pretesa discende dalla stessa dichiarazione del contribuente; incombe su quest'ultimo allegare e provare i pagamenti effettuati.
- L'errore revocatorio presuppone una svista materiale e immediatamente percepibile su un fatto processuale, non un errore di valutazione giuridica o di interpretazione del giudicato.
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