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Sentenza

Sentenza del 23/01/2023 n. 1912 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia relativa a intimazione di pagamento a seguito di cartella per complessivi Euro 631.883,53 conseguente ad avviso di liquidazione per omesso versamento dell'imposta di registro su una sentenza. La ricorrente deduceva molteplici vizi: illegittimità/impugnabilità dell'intimazione, vizi di notifica della cartella (relata incompleta, irreperibilità), errata valutazione probatoria del giudice di secondo grado e tardività/ammissibilità dell'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Il ricorso per cassazione era articolato in sei motivi volti a censurare la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale che aveva riformato la sentenza di primo grado accogliendo gli appelli di Equitalia e dell'Agenzia.

La decisione

Il ricorso è stato estinto per cessazione della materia del contendere in quanto la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi (richiamati D.L. 22/10/2016 n.193 art.6 e D.L. 23/10/2018 n.119 artt.6-7 convertito con L.136/2018) e ha provveduto all'integrale pagamento della somma dovuta. La Corte ha pertanto dichiarato l'estinzione del procedimento e ha posto in via definitiva le spese giudiziali a carico della parte che le ha anticipate. Inoltre è stato precisato che non va applicato il cd. "doppio contributo unificato" nei casi di definizione agevolata poiché tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    Norma che elenca gli atti impugnabili davanti alla giurisdizione tributaria; la ricorrente contestava la interpretazione del giudice di secondo grado sull'impugnabilità dell'intimazione, ma la Corte non è entrata nel merito dopo l'estinzione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    Richiamato fra i motivi di cassazione in rapporto alla motivazione del giudice di secondo grado; non è stata decisa la questione di merito per effetto della estinzione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46

    Norma richiamata in tema di compensazione delle spese giudiziali; la ricorrente aveva chiesto compensazione ma la Corte ha disposto che le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6 (convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225)

    Norma relativa alla definizione agevolata dei carichi esattoriali; la ricorrente aveva presentato dichiarazione di adesione a tale definizione, elemento che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 6 e 7 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136)

    Ulteriore disciplina sulla definizione agevolata richiamata dalla ricorrente e dalla Corte quale causa della estinzione del giudizio: l'adesione e il pagamento hanno reso priva di interesse la decisione di merito.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Previsione dei motivi di cassazione dedotti (violazione di norme processuali e motivazione contraddittoria); la Corte non ha esaminato i motivi di merito in ragione della estinzione per definizione agevolata.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato nei motivi per censurare motivazione contraddittoria dell'appello di secondo grado; questione rimasta indeterminata per la cessazione della materia del contendere.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    Norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento richiamata dalla ricorrente per criticare la regolarità della notifica; sul punto non è stata resa una pronuncia definitiva a causa dell'estinzione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e

    Citato tra i fondamenti della censura sulle notifiche a persone giuridiche; anche questa eccezione non è stata decisa nel merito per effetto della estinzione.

  • art. 145 c.p.c.

    Riferimento alle formalità della relata di notifica; la ricorrente denunciava contenuto essenziale mancante nella relata, ma la Corte non ha esaminato la questione sostanziale.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati con riferimento alla valutazione della prova e al potere di apprezzamento del giudice; non valutati in via decisoria a seguito dell'estinzione.

  • L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58

    Normativa citata in relazione ai termini processuali e all'impugnazione; la presunta tardività dell'appello incidentale era oggetto di censura, ma la Corte non ha deciso la questione sostanziale.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato con riferimento all'ammissione dell'appello incidentale; la Corte non ha risolto la questione per effetto della cessazione del contendere.

Massime di principio

  • Se il contribuente aderisce a una definizione agevolata dei carichi e paga integralmente quanto dovuto, il giudizio di impugnazione può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere: in tal caso il giudice non decide sulle questioni di merito.
  • La definizione agevolata comporta normalmente la sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate salvo diversa pattuizione o ordine di compensazione motivato.
  • Il cosiddetto "doppio contributo unificato" non va applicato nei casi di definizione agevolata e pagamento, essendo previsto solo per ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
  • Le censure relative a vizi di notifica (relata incompleta, irreperibilità, modalità di notifica della cartella) devono essere sollevate tempestivamente e provate in giudizio con i documenti necessari: tuttavia, se la controversia si estingue per definizione e pagamento, il giudice non entrerà nel merito di tali questioni.
  • La tempestività e l'ammissibilità degli appelli incidentali sono questioni rilevanti e possono portare all'esclusione dell'appello tardivo; ma se la causa si estingue per adesione a rateizzazione/definizione, tali profili diventano di regola irrilevanti.

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