Sentenza del 23/01/2023 n. 1912 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia relativa a intimazione di pagamento a seguito di cartella per complessivi Euro 631.883,53 conseguente ad avviso di liquidazione per omesso versamento dell'imposta di registro su una sentenza. La ricorrente deduceva molteplici vizi: illegittimità/impugnabilità dell'intimazione, vizi di notifica della cartella (relata incompleta, irreperibilità), errata valutazione probatoria del giudice di secondo grado e tardività/ammissibilità dell'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Il ricorso per cassazione era articolato in sei motivi volti a censurare la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale che aveva riformato la sentenza di primo grado accogliendo gli appelli di Equitalia e dell'Agenzia.
La decisione
Il ricorso è stato estinto per cessazione della materia del contendere in quanto la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi (richiamati D.L. 22/10/2016 n.193 art.6 e D.L. 23/10/2018 n.119 artt.6-7 convertito con L.136/2018) e ha provveduto all'integrale pagamento della somma dovuta. La Corte ha pertanto dichiarato l'estinzione del procedimento e ha posto in via definitiva le spese giudiziali a carico della parte che le ha anticipate. Inoltre è stato precisato che non va applicato il cd. "doppio contributo unificato" nei casi di definizione agevolata poiché tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Norma che elenca gli atti impugnabili davanti alla giurisdizione tributaria; la ricorrente contestava la interpretazione del giudice di secondo grado sull'impugnabilità dell'intimazione, ma la Corte non è entrata nel merito dopo l'estinzione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Richiamato fra i motivi di cassazione in rapporto alla motivazione del giudice di secondo grado; non è stata decisa la questione di merito per effetto della estinzione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46
Norma richiamata in tema di compensazione delle spese giudiziali; la ricorrente aveva chiesto compensazione ma la Corte ha disposto che le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6 (convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225)
Norma relativa alla definizione agevolata dei carichi esattoriali; la ricorrente aveva presentato dichiarazione di adesione a tale definizione, elemento che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ulteriore disciplina sulla definizione agevolata richiamata dalla ricorrente e dalla Corte quale causa della estinzione del giudizio: l'adesione e il pagamento hanno reso priva di interesse la decisione di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Previsione dei motivi di cassazione dedotti (violazione di norme processuali e motivazione contraddittoria); la Corte non ha esaminato i motivi di merito in ragione della estinzione per definizione agevolata.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Richiamato nei motivi per censurare motivazione contraddittoria dell'appello di secondo grado; questione rimasta indeterminata per la cessazione della materia del contendere.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento richiamata dalla ricorrente per criticare la regolarità della notifica; sul punto non è stata resa una pronuncia definitiva a causa dell'estinzione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e
Citato tra i fondamenti della censura sulle notifiche a persone giuridiche; anche questa eccezione non è stata decisa nel merito per effetto della estinzione.
Riferimento alle formalità della relata di notifica; la ricorrente denunciava contenuto essenziale mancante nella relata, ma la Corte non ha esaminato la questione sostanziale.
Richiamati con riferimento alla valutazione della prova e al potere di apprezzamento del giudice; non valutati in via decisoria a seguito dell'estinzione.
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58
Normativa citata in relazione ai termini processuali e all'impugnazione; la presunta tardività dell'appello incidentale era oggetto di censura, ma la Corte non ha deciso la questione sostanziale.
Richiamato con riferimento all'ammissione dell'appello incidentale; la Corte non ha risolto la questione per effetto della cessazione del contendere.
Massime di principio
- Se il contribuente aderisce a una definizione agevolata dei carichi e paga integralmente quanto dovuto, il giudizio di impugnazione può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere: in tal caso il giudice non decide sulle questioni di merito.
- La definizione agevolata comporta normalmente la sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate salvo diversa pattuizione o ordine di compensazione motivato.
- Il cosiddetto "doppio contributo unificato" non va applicato nei casi di definizione agevolata e pagamento, essendo previsto solo per ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
- Le censure relative a vizi di notifica (relata incompleta, irreperibilità, modalità di notifica della cartella) devono essere sollevate tempestivamente e provate in giudizio con i documenti necessari: tuttavia, se la controversia si estingue per definizione e pagamento, il giudice non entrerà nel merito di tali questioni.
- La tempestività e l'ammissibilità degli appelli incidentali sono questioni rilevanti e possono portare all'esclusione dell'appello tardivo; ma se la causa si estingue per adesione a rateizzazione/definizione, tali profili diventano di regola irrilevanti.
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