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Sentenza

Sentenza del 23/01/2023 n. 49 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Riscossione - Fallimento - Contenzioso - Decreto esdebitazione - Pubblicazione successiva al giudizio - Anteriorità credito - Irrilevanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di due cartelle di pagamento per ritenute non versate relative agli anni 2015 e 2016; il ricorrente deduceva nullità della notifica via PEC e, nel merito, che era stata dichiarata fallita il 25/05/2016, che Equitalia si era insinuata nel passivo per crediti 2011-2012, che il fallimento era stato chiuso con pagamento integrale dei creditori privilegiati e che era stato successivamente concesso il decreto di esdebitazione (istanza presentata il 07/08/2019, decreto del 13/12/2019). La questione centrale era se le cartelle potessero essere annullate in ragione del decreto di esdebitazione e se i crediti tributari dovessero considerarsi preesistenti al fallimento e quindi ricompresi nell'esdebitazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso; in appello la CTR ha confermato la sentenza. La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione della pubblica amministrazione: il giudice tributario è competente a valutare la legittimità delle cartelle impugnate anche se la delimitazione dei crediti soggetti a esdebitazione è riservata al giudice ordinario. Sul merito, richiamando l'art. 144 l. 267/1942, la Corte ha rilevato che il decreto di esdebitazione opera anche nei confronti dei creditori anteriori non insinuati, ma solo per l'eccedenza rispetto alla percentuale attribuita ai creditori di pari grado insoddisfatti. Poiché i crediti erariali hanno natura privilegiata e i creditori privilegiati sono stati integralmente soddisfatti nella procedura, non si è formata alcuna eccedenza esdebitabile; di conseguenza i crediti tributari impugnati permangono nonostante il decreto di esdebitazione. Inoltre il decreto di esdebitazione è stato pubblicato dopo la conclusione del giudizio di primo grado, rendendo irrilevanti le dispute circa l'anteriorità rispetto all'apertura del fallimento ai fini del primo grado. Appello respinto; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 144 L. 267/1942

    Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado

    Il decreto di esdebitazione può liberare anche creditori anteriori non insinuati ma solo nella misura corrispondente all'eventuale eccedenza rispetto alla percentuale attribuita ai creditori di pari grado insoddisfatti; se non si forma eccedenza (es. perché crediti privilegiati sono stati integralmente soddisfatti), il beneficio è pari a zero rispetto a tali crediti.

  • artt. 142 e ss. L. fallimentare (menzione)

    Riferimento generale alla procedura di esdebitazione: il decreto di esdebitazione segue le regole previste dalla legge fallimentare; la competenza a delimitare l'ambito dei crediti soggetti ad esdebitazione è del giudice ordinario, mentre il giudice tributario rimane competente a valutare la legittimità degli atti di riscossione impugnati dal contribuente alla luce del decreto.

Massime di principio

  • Il decreto di esdebitazione può estendersi anche ai crediti anteriori al fallimento che non si siano insinuati nel passivo, ma solo per la parte corrispondente all'eccedenza rispetto a quanto spettato ai creditori di pari grado: se non sussiste eccedenza, non opera alcuna cancellazione del debito.
  • I crediti di natura privilegiata (es. erariali) che sono stati integralmente soddisfatti nella procedura non lasciano alcuna 'quota' eccedente esdebitabile: pertanto le imposte non soddisfatte possono rimanere reclamabili anche dopo un decreto di esdebitazione.
  • La delimitazione dell'ambito soggettivo e quantitativo dell'esdebitazione (quali crediti sono effettivamente cancellati) è questione riservata al giudice ordinario; tuttavia il giudice tributario è competente a valutare la legittimità di cartelle ed atti di riscossione quando il contribuente fonda la propria difesa sull'esistenza di un decreto di esdebitazione.
  • La data di pubblicazione/efficacia del decreto di esdebitazione è rilevante proceduralmente: se il decreto interviene tardivamente rispetto a fasi del giudizio, può risultare irrilevante per la fase già decisa e deve essere valutato secondo i tempi e gli effetti previsti dalla legge fallimentare.
  • In contenziosi simili conviene verificare: (a) la natura del credito (privilegiato vs chirografario), (b) se i creditori privilegiati sono stati integralmente soddisfatti, (c) l'eventuale presenza di eccedenze distribuibili e (d) la tempestività e pubblicazione del decreto di esdebitazione; solo dopo questa ricostruzione si può stabilire se l'esdebitazione effettivamente elimina o meno il debito reclamato dall'ente impositore.

Testo integrale

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