Sentenza del 23/01/2023 n. 57 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia e ha riformato la sentenza di primo grado: ha dichiarato legittime le notifiche e gli atti impositivi impugnati, ha rigettato l'appello incidentale del contribuente e ha condannato il contribuente al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in Euro 4.400 oltre rimborso forfettario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la notifica del preavviso di fermo e di alcune cartelle (0622014XX; 0622015XX; 0622017XX; 0622018XX) per: mancata instaurazione del contraddittorio; mancata notifica delle cartelle e degli atti prodromici; carenza di motivazione del preavviso di fermo; mancata notifica dell'intimazione di pagamento. L'Ufficio rispondeva dimostrando l'avvenuta notifica tramite consegna a persona convivente (art. 60 lett. b-bis DPR 602/1973) per tre cartelle e deposito presso la casa comunale (art. 140 c.p.c.) per la quarta, oltre a richiamare l'istanza di rateazione e il pagamento parziale/saldo di una cartella nonché la mancata impugnazione degli atti successivi (intimazione), fatti che sanano eventuali vizi o rendono inammissibile il ricorso.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 60, lett. b-bis
se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione... Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.
La notifica tramite consegna a persona convivente è regolare se risultano la consegna al convivente e l'invio della raccomandata informativa (semplice). L'assenza dell'avviso di ricevimento non invalida automaticamente la notifica; la relata del messo e le distinte di spedizione sono probative.
Codice di Procedura Civile, art. 140
Per notifiche perfezionate mediante deposito presso la casa comunale è richiesto l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento (A/R); l'esito di compiuta giacenza dell'A/R prova l'avvenuta notifica.
Codice di Procedura Civile, art. 139
Fa riferimento alle regole di notifica a portiere o vicino; citato a contrasto per chiarire che diverse fattispecie richiedono diversi adempimenti (in certi casi la raccomandata A/R è prescritta).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Regola la concatenazione delle impugnazioni: l'omissione di impugnare atti consequenziali (es. intimazione) può rendere inefficace o inammissibile l'impugnazione dell'atto prodromico e determinare l'irretrattabilità del credito.
Cassazione civile, sent. n. 10012/2021 (Sezioni Unite) e altre pronunce (es. Cass. 12181/2013, Cass. 33030/2019, Cass. 13739/2017)
La giurisprudenza di legittimità conferma che la relata del messo è prova rilevante e che la mancata spedizione della raccomandata informativa, nell'ipotesi di consegna a convivente, non determina necessariamente l'inesistenza della notificazione ma al più una nullità sanabile; inoltre la contestazione della relata richiede querela di falso.
Cass., Sezioni Unite, sent. n. 8416/2019
Le notifiche eseguite tramite operatori postali privati sono ammissibili; l'uso di corrieri/servizi privati non determina, di per sé, la nullità delle notifiche.
Massime di principio
- La notifica effettuata mediante consegna a persona convivente ai sensi dell'art. 60 lett. b-bis DPR 602/1973 è valida anche se la raccomandata informativa è stata inviata senza avviso di ricevimento; l'assenza dell'A/R non prova di per sé l'inesistenza della notifica.
- La relata del messo notificatore e le distinte di spedizione costituiscono prova rilevante dell'avvenuta notifica e possono essere contestate solo mediante querela di falso.
- La notifica per deposito presso la casa comunale (art. 140 c.p.c.) richiede l'invio di raccomandata A/R; l'esito di compiuta giacenza dimostra la perfezione della notifica.
- La presentazione di istanza di rateazione e/o il pagamento parziale o totale del credito possono sanare vizi di notifica e rendere improcedibile o inammissibile l'impugnazione del contribuente riguardo alla mancata ricezione.
- La mancata impugnazione di atti successivi (es. intimazione di pagamento) che sarebbero stati il luogo naturale per denunciare un vizio di notifica dell'atto prodromico produce l'irretrattabilità della pretesa e può precludere il successo dell'impugnazione della sola cartella.
- L'uso di operatori postali privati non invalida la notificazione; la parte che contesti la correttezza della procedura deve fornire prova concreta dell'illegittimità procedurale.
- Per preservare rilievi sulla validità delle notifiche, è opportuno impugnare tempestivamente gli atti sequenziali (in particolare l'intimazione) e, se si contesta la relata del messo, valutare la proposizione della querela di falso.
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