Sentenza del 23/01/2023 n. 13 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Tariffa imposta pubblicità - Art. 1, c. 919, L. 145/2018 - Maggiorazione per affissioni superiori al metro quadro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeConfermata la sentenza di primo grado (CTP Novara n. 209/2021): la delibera comunale che ha applicato la maggiorazione alla superficie di 1 mq è illegittima perché in contrasto con l'art. 1, c. 919, L. 145/2018; l'avviso di accertamento è dunque nullo. Spese di entrambi i gradi compensate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. 113320/2020 emesso per l'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ: il ricorso contestava l'applicazione di una maggiorazione tariffaria per un mezzo pubblicitario di 1 metro quadrato, ritenuta illegittima perché la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, c. 919, L. 145/2018) ha consentito aumenti fino al 50% solo per le superfici superiori al metro quadro; la delibera comunale n. 53/27.07.2020 che estende la maggiorazione al mq. 1 sarebbe quindi difforme alla norma primaria e l'avviso ne sarebbe conseguentemente nullo.
Norme richiamate
Art. 1, comma 919, Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)
"A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti ... possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato."
La norma reintroduce la facoltà per gli enti locali di aumentare le tariffe fino al 50% esclusivamente per le superfici superiori ad 1 mq; implicitamente esclude l'applicabilità della maggiorazione alle superfici pari o inferiori a 1 mq.
Art. 12, D.lgs. 15/11/1993, n. 507
Tariffa base prevista al Capo I (es.: tariffa base indicata pari ad � 11,362 per alcune categorie)
Stabilisce la tariffazione base dell'imposta sulla pubblicità; per le superfici non soggette a maggiorazione (es. pari a 1 mq) deve restare applicata la tariffa base prevista da questa disposizione.
Art. 52, D.lgs. 15/12/1997, n. 446
"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi..."
Limita la potestà regolamentare degli enti locali: i Comuni non possono ridefinire fattispecie imponibili o stabilire aliquote eccedenti i limiti fissati dalla normativa primaria; quindi non possono estendere maggiorazioni non previste dalla legge statale.
Art. 23, D.L. 22/06/2012, n. 83 (convertito)
"Ha abrogato, a decorrere dal 26 giugno 2012, l'art. 11, comma 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449."
Ricorda l'abrogazione della precedente norma che dava ampia facoltà ai Comuni di aumentare le tariffe; la Corte costituzionale e la successiva legislazione hanno poi rimodulato gli effetti e i limiti di tali facoltà.
Sentenza Corte Costituzionale n. 15/2018
Decisione richiamata nella valutazione sull'efficacia delle delibere approvate entro il 26/06/2012 (efficaci solo per il 2012).
Ha stabilito limiti temporali all'efficacia delle delibere comunali aumentative approvate entro il 26/6/2012; la legge di bilancio 2019 è intervenuta per disciplinare nuovamente la materia con criteri diversi.
Comma 169, Legge 296/2006 (principio di ultrattività)
"(richiamato nel dibattito come principio di 'ultrattività' delle tariffe)"
Il principio di ultrattività è stato evocato dalle parti per sostenere la persistenza di precedenti delibere, ma il giudice ha ritenuto prevalente la disciplina primaria successivamente emanata (in particolare art. 1 c. 919 L. 145/2018) che limita le maggiorazioni alle superfici superiori a 1 mq.
Massime di principio
- La facoltà per gli enti locali di aumentare le tariffe per l'imposta sulla pubblicità (fino al 50%) si applica esclusivamente alle superfici superiori a 1 mq: non è possibile estenderla alle superfici pari o inferiori a 1 mq.
- I regolamenti e le delibere comunali non possono andare oltre i limiti stabiliti dalla normativa primaria; ove lo facciano, gli atti impositivi basati su tali delibere sono nulli o annullabili.
- In caso di contestazione, il contribuente può ottenere l'annullamento dell'accertamento se dimostra che la maggiorazione è stata applicata a mezzi non rientranti nel perimetro normativo (es. mq. 1).
- Prima di impugnare, verificare sempre il testo della delibera comunale (limiti, arrotondamenti, definizioni di superficie) e la data di adozione rispetto alle modifiche legislative (26/6/2012, entrata in vigore della L.145/2018 dal 1/1/2019).
- Le difese basate sul richiamo a 'vecchie' delibere o al principio di ultrattività devono essere attentamente valutate: la disciplina statale successiva può incidere sulla loro efficacia e sulla legittimità delle maggiorazioni.
- Quando la controversia verte sull'interpretazione di norme primarie relative all'imponibilità o all'aliquota/ maggiorazione, l'azione è efficacemente esperibile davanti alla Commissione Tributaria; le questioni regolamentari/formali potrebbero richiedere l'intervento del giudice amministrativo solo se si tratta di vizi formali nell'adozione della delibera.
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