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Sentenza

Sentenza del 23/01/2023 n. 55 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Riscossione - Imposta ipotecaria/catastale - Comunione ereditaria - Stralcio beni in successione - Computo interessi - Difetto motivazione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella esattoriale derivante dall'iscrizione a ruolo di imposte di registro, sanzioni e interessi relative allo stralcio di beni in comunione ereditaria. Le censure principali riguardavano: 1) presunta inesistenza o nullità dell'avviso di liquidazione del 2018 e, quindi, illegittimità della cartella; 2) illegittimità della riscossione basata su atti che avrebbero accertato solo il valore dei beni; 3) vizio di motivazione della cartella e dell'iscrizione a ruolo per mancata indicazione e allegazione della decisione della CTC; 4) illegittimità della pretesa per interessi e sanzioni per decadenza/decorrere dei termini; 5) violazione dei doveri di motivazione, buona fede e ragionevole durata del processo.

La decisione

La CTR ha riunito gli appelli e li ha accolti soltanto in relazione al motivo relativo al difetto di motivazione sul computo degli interessi. In particolare la Corte ha ritenuto che la somma a titolo di interessi iscritta a ruolo (circa 36.623,33 euro) non fosse corredata da indicazione dei parametri normativi, del periodo temporale e del procedimento di calcolo, con conseguente lesione del diritto di difesa; per tale ragione il motivo è stato accolto. Tutti gli altri motivi degli appellanti sono stati respinti: la Corte ha ritenuto applicabile il termine prescrizionale decennale ex art. 2953 c.c. trattandosi di pretesa fondata su sentenza passata in giudicato, ha escluso la nullità automatica degli atti tributari ai sensi dell'art. 21-septies L.241/90 e ha ritenuto non sussistente violazione grave dei doveri di collaborazione o della ragionevole durata del processo idonea a invalidare la pretesa. Le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7

    Obbligo di motivazione degli atti tributari; la Corte conferma che la cartella che richiama un precedente atto che ha già quantificato imposta e interessi può limitarsi al richiamo e alla quantificazione degli accessori; se invece la cartella è il primo atto che richiede interessi deve indicare la base normativa, il periodo e la natura dell'accessorio.

  • Legge n. 241/1990, art. 3

    Principio generale della motivazione degli atti amministrativi; applicato in combinato con lo Statuto del contribuente per valutare la sufficienza della motivazione della cartella in relazione agli interessi.

  • D.P.R. 131/1986, art. 76, comma 2 lett. b

    Termine di decadenza triennale per l'attivazione del potere di accertamento: la Corte ritiene che non trovi applicazione quando la pretesa tributaria ha per titolo una sentenza passata in giudicato; in tal caso si applica la prescrizione decennale.

  • Codice Civile, art. 2953

    Termine prescrizionale decennale: la Corte applica questo termine alla pretesa fondata su sentenza di condanna passata in giudicato, ritenendo che esso prevalga sul termine di decadenza triennale degli atti impositivi amministrativi.

  • Legge n. 241/1990, art. 21-septies

    Previsione di nullità degli atti amministrativi: la Corte osserva che la disciplina della nullità 'sic et simpliciter' non si applica automaticamente in materia tributaria, dove il legislatore ha previsto una categoria specifica di invalidità/annullabilità e l'onere di tempestiva impugnazione.

  • Legge n. 241/1990, art. 21-octies

    Possibilità di sanatoria per vizi procedurali non influenti sul diritto di difesa: la Corte richiama la norma come possibile base per ritenere non annullabile un provvedimento quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 19 comma 3

    Norma processuale sulla inammissibilità del ricorso: il primo giudice aveva dichiarato inammissibili i ricorsi perché la contestazione riguardava vizi dell'avviso di liquidazione non dell'atto esecutivo; la CTR ha valutato diversamente e ha esaminato il motivo sul difetto di motivazione.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 21

    Termini e oneri per l'impugnazione degli atti tributari: la Corte ricorda l'onere del contribuente di impugnare tempestivamente l'atto impositivo per evitare il consolidarsi della pretesa.

Massime di principio

  • Se la cartella esattoriale si limita a richiamare un precedente atto amministrativo che ha già quantificato imposta e interessi, il richiamo più la quantificazione degli accessori possono essere sufficienti a motivare la cartella.
  • Se la cartella è il primo atto che per la prima volta richiede il pagamento degli interessi, deve indicare la base normativa, la decorrenza degli interessi e la natura dell'accessorio; è invece possibile non entrare nel dettaglio dei singoli tassi periodici applicati.
  • Quando la pretesa dell'Amministrazione si fonda su una sentenza passata in giudicato (titolo di condanna), il termine rilevante è la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., non il termine decadenziale triennale previsto per gli atti impositivi amministrativi.
  • In materia tributaria la 'nullità' formale degli atti amministrativi non opera automaticamente come nel diritto amministrativo generale: il contribuente ha l'onere di impugnare tempestivamente gli atti tributari per evitare il consolidamento della pretesa; il regime di annullabilità/invalidità è peculiare.
  • La mancata indicazione nella cartella dei parametri normativi, del periodo e del procedimento di calcolo degli interessi può ledere il diritto di difesa e giustificare l'accoglimento dell'impugnazione con riguardo a quelle somme.
  • La durata processuale prolungata che ha determinato il ritardo nella liquidazione non invalida automaticamente la pretesa fiscale: eventuali rimedi per la durata eccessiva del processo sono esperibili separatamente (azione per equa riparazione, legge Pinto).
  • In casi simili al contribuente conviene verificare: a) se l'interesse era già stato liquido in un precedente atto; b) se la cartella contiene la motivazione e i parametri di calcolo degli interessi; c) quale sia il titolo della pretesa (atto amministrativo vs sentenza) per valutare termini di decadenza o prescrizione; d) impugnare tempestivamente gli atti per non perdere i rimedi.

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