Cassazione Civile, Ordinanza n. 10354/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di classamento con attribuzione di rendita catastale emesso all’esito di una procedura DOCFA per diversa distribuzione degli spazi interni di due unità immobiliari. L’Amministrazione aveva riclassato gli immobili da categoria A/2, classe 3, a categoria A/1, classe 1. Il contribuente aveva contestato la legittimità dell’atto e la sentenza d’appello che aveva confermato il riclassamento. In Cassazione sono stati proposti quattro motivi: (1) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dei principi sulla motivazione degli atti catastali, per avere la CTR ritenuto sufficiente la mera indicazione di consistenza, categoria e classe; (2) violazione di norme catastali e dell’art. 53 Cost., per avere la CTR valorizzato la lieve entità delle modifiche interne ai fini del mantenimento della categoria A/1; (3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia il sopravvenuto classamento in A/2, classe 4, di un’unità del medesimo stabile con caratteristiche assimilabili o superiori; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché il giudice di merito avrebbe espresso una comparazione incomprensibile tra immobili classificati A/1 e un immobile classificato A/2.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il controricorso dell’Agenzia per tardiva notificazione. Nel merito, rigetta il primo motivo perché, nel caso concreto, la motivazione dell’avviso catastale poteva ritenersi sufficiente, trattandosi non di disconoscimento dei dati forniti dal contribuente ma di diversa valutazione tecnica degli stessi ai fini del classamento. Dichiara inammissibile il terzo motivo, perché il fatto storico dedotto era stato comunque esaminato dal giudice di appello. Accoglie invece il quarto motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata solo apparente e quindi nulla per violazione del “minimo costituzionale” della motivazione, poiché la CTR non aveva spiegato in modo adeguato perché, nel confronto comparativo, fosse stato preferito il raffronto con immobili A/1 anziché con l’unità classificata A/2 nello stesso stabile. Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza di merito è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L’avviso catastale deve essere motivato in modo sufficiente; nel caso di mera diversa valutazione tecnica dei dati forniti in DOCFA, la motivazione può anche esaurirsi nell’indicazione di consistenza, categoria e classe attribuite.
art. 61 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato dal ricorrente come parametro della disciplina catastale, ma il motivo relativo è stato assorbito dal motivo accolto.
art. 11 d.l. 14 marzo 1988, n. 70
Richiamato dal ricorrente in tema di classamento catastale e parametri tecnici di valutazione.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul corretto classamento e sulla determinazione della rendita.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere motivazione idonea a far comprendere la ratio decidendi; la motivazione solo apparente determina nullità.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale sui temi della motivazione catastale e del classamento.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Limita il vizio denunciabile all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non all’omessa valutazione di singoli elementi istruttori.
art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta.
art. 369, comma secondo, n. 4, c.p.c.
È richiesto il deposito degli atti e dei documenti necessari a sorreggere la censura di omesso esame.
Il controricorso notificato oltre il termine è inammissibile.
art. 83, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Ha disposto la sospensione straordinaria dei termini processuali nel periodo emergenziale COVID-19.
art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23
Concorre alla disciplina della sospensione straordinaria dei termini processuali nel periodo emergenziale COVID-19.
Norma di conversione richiamata per la sospensione straordinaria dei termini processuali.
Norma di conversione richiamata per la sospensione straordinaria dei termini processuali.
È richiamata per il passaggio di competenza alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- In materia di classamento catastale ottenuto mediante procedura DOCFA, l’avviso è adeguatamente motivato con la sola indicazione dei dati oggettivi e della categoria/classe attribuite quando l’Ufficio non disattenda i dati forniti dal contribuente ma esprima soltanto una diversa valutazione tecnica degli stessi.
- Se l’Ufficio contesta gli elementi di fatto prospettati dal contribuente o introduce un differente quadro fattuale, la motivazione dell’atto deve essere più analitica e spiegare le specifiche differenze riscontrate, così da consentire piena difesa e delimitare il contenzioso.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice mancata considerazione di singoli elementi probatori; il ricorrente deve indicare puntualmente fatto, dato probatorio, momento di discussione e decisività.
- La motivazione è soltanto apparente quando, pur formalmente esistente, non consente di ricostruire la ratio decidendi né di controllarne la logicità; in tal caso la sentenza è nulla per violazione del minimo costituzionale di cui all’art. 111 Cost.
- In tema di comparazione tra immobili ai fini del classamento, il giudice deve spiegare in modo comprensibile perché ritenga più significativi taluni immobili rispetto ad altri comparabili; una preferenza apodittica o non argomentata integra motivazione apparente.
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