Cassazione Civile, Ordinanza n. 30466/2025 del 19/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione, da parte di un contribuente colpito dagli eventi sismici del 1990 in Sicilia orientale, di una cartella esattoriale relativa a IRPEF, ILOR e IVA per gli anni 1990, 1991 e 1992, oltre accessori. In primo grado la cartella era stata annullata per decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione; in appello la decisione era stata confermata, ma per una diversa ragione: la CTR aveva ritenuto che il contribuente, avendo aderito alla definizione automatica prevista dall’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, avesse integralmente soddisfatto il debito tributario tramite pagamenti e compensazioni, sicché nulla residuava a favore dell’Erario. Dopo una precedente cassazione con rinvio, il giudizio era stato riassunto dalla coniuge del defunto contribuente, quale erede. L’Agenzia delle Entrate ha proposto nuovo ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992, deducendo che la Corte di rinvio non aveva verificato la legittimazione della riassumente a stare in giudizio come erede del contribuente; 2) violazione della decisione della Commissione europea, degli artt. 108 e 288 TFUE, dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014 e dell’ordinanza CGUE C-82/14, sostenendo che la disciplina nazionale di definizione automatica ex art. 9, comma 17, L. n. 289/2002 non poteva essere applicata all’IVA, poiché incompatibile con il diritto unionale e già ritenuta tale dalla Corte di giustizia, con conseguente erroneità della decisione di merito che aveva esteso quella disciplina anche all’imposta sul valore aggiunto e aveva ritenuto estinta la pretesa tributaria mediante compensazione.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo sufficiente, ai fini della legittimazione processuale della riassumente, la sua dichiarazione di essere coniuge ed erede del de cuius, idonea a integrare accettazione tacita dell’eredità secondo l’orientamento consolidato. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la disciplina nazionale richiamata non è applicabile all’IVA perché incompatibile con il diritto dell’Unione, secondo quanto stabilito dalla CGUE nella causa C-82/14 e recepito dalla giurisprudenza di legittimità. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla censura accolta e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati e per verificare se la pretesa erariale sia stata già integralmente soddisfatta dai pagamenti del contribuente. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro della legittimazione ad agire e a resistere, contestata dall’Agenzia con riguardo alla riassunzione del giudizio da parte dell’erede
art. 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione alla legittimazione processuale nel contenzioso tributario
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indica il vizio dedotto per violazione di legge nei due motivi di ricorso
applicato al termine lungo di impugnazione, nella versione anteriore alla L. n. 69/2009 per giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore
art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992
consente l’applicazione al processo tributario del rinvio alle norme del codice di procedura civile
art. 1, comma 1, della L. n. 742 del 1969
richiamato per la sospensione feriale del termine lungo di impugnazione
art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002
norma sulla definizione automatica per i soggetti colpiti dal sisma, ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione nella parte relativa all’IVA
artt. 108 e 288 TFUE
richiamati come parametri eurounitari posti a fondamento della censura sull’incompatibilità della disciplina interna con la decisione della Commissione europea e con il diritto UE
art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014
richiamato nel motivo relativo alla disciplina dei rimborsi e alla compatibilità con il regime eurounitario
richiamati per affermare che la riassunzione del giudizio da parte dell’erede può integrare accettazione tacita dell’eredità
art. 267 TFUE
richiamato quale base del rinvio pregiudiziale che aveva originato la pronuncia CGUE C-82/14
artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
fondano la cassazione con rinvio e il potere della Corte di decidere nei limiti della censura accolta
art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme alle norme del codice di rito per la cassazione con rinvio nel processo tributario
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità da parte del giudice di rinvio
Massime di principio
- Nel processo tributario, la riassunzione del giudizio da parte di chi si dichiari coniuge o figlio erede del de cuius può integrare, in difetto di specifiche contestazioni e in presenza delle circostanze del caso, accettazione tacita dell’eredità e quindi idonea legittimazione processuale.
- L’incompatibilità con il diritto dell’Unione di una disciplina interna già scrutinata dalla Corte di giustizia impone al giudice nazionale di disapplicare la norma interna contrastante, anche quando nel procedimento interno vi sia un precedente giudicato o una decisione passata in giudicato che abbia omesso di valutare il profilo eurounitario.
- Le pronunce della Corte di giustizia sull’interpretazione del diritto dell’Unione hanno efficacia vincolante e impongono al giudice nazionale di conformarsi al significato e ai limiti applicativi individuati dalla Corte stessa.
- In materia di IVA, le norme interne che prevedano riduzioni o definizioni forfettarie non compatibili con il principio di neutralità fiscale e con l’esigenza di riscossione integrale dell’imposta non possono essere applicate per riconoscere un estinzione del debito IVA.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto solo su uno dei motivi, la sentenza va cassata nei limiti della censura accolta e la causa rinviata al giudice di merito perché riesamini la controversia uniformandosi ai principi di diritto enunciati.
- Il giudice di rinvio deve verificare in concreto se il credito/debito tributario sia effettivamente estinto sulla base dei pagamenti effettuati, non potendo fondare l’esito della controversia su una compensazione ricostruita applicando una disciplina interna incompatibile con il diritto UE.
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