Cassazione Civile, Ordinanza n. 30481/2025 del 19/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da un avvocato avverso il decreto di pagamento emesso dal TAR Lazio per l'attività difensiva svolta in un giudizio amministrativo in favore di un'associazione ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma aveva rigettato l'eccezione del Ministero relativa al difetto di legittimazione passiva, aveva ritenuto errato lo scaglione di valore applicato e aveva liquidato i compensi, ridotti della metà ai sensi dell'art. 130 d.P.R. 115/2002, oltre accessori e spese. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione delle disposizioni del d.P.R. 115/2002 e sostenendo che, nei giudizi amministrativi, la legittimazione passiva o comunque la legittimatio ad processum spettasse alla Giustizia Amministrativa in ragione della sua autonomia finanziaria e delle norme che disciplinano l'anticipazione e il rimborso delle somme. Il difensore ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. Con il primo motivo incidentale ha censurato la mancata liquidazione del compenso per la fase cautelare, che nel decreto opposto era stata riconosciuta autonomamente; con il secondo motivo ha lamentato violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essere stata riconosciuta alcuna somma per tale fase nonostante la mancata contestazione da parte del Ministero.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Ministero, ritenendo conforme a giurisprudenza consolidata la individuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze quale titolare passivo del rapporto di debito nei procedimenti di opposizione alla liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato per giudizi amministrativi. Ha poi rigettato il secondo motivo del ricorso incidentale, escludendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il procedimento ex art. 170 d.P.R. 115/2002 non è un'impugnazione in senso tecnico e il giudice deve verificare d'ufficio la correttezza della liquidazione, fermo il limite di non superare la somma richiesta. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale, affermando che nei giudizi davanti al TAR la fase cautelare è prevista in modo autonomo dalla tabella n. 21 allegata al D.M. 55/2014 e non può essere assorbita nella fase istruttoria come "procedimento incidentale"; pertanto il giudice di merito avrebbe dovuto verificare lo svolgimento dell'attività cautelare e liquidarne il compenso. L'ordinanza è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 115/2002
L'opposizione al decreto di pagamento introduce un procedimento contenzioso volto a verificare la correttezza della liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato; il titolare passivo del rapporto debitorio va individuato secondo le regole del testo unico.
art. 130 d.P.R. 115/2002
I compensi dovuti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno ridotti della metà.
artt. 183, 185 e 251 d.P.R. 115/2002
Nel processo amministrativo rilevano le norme che disciplinano anticipazione e rimborso dei pagamenti, ma l'autonomia finanziaria degli organi della giustizia amministrativa non trasferisce su di essi la titolarità passiva definitiva del debito.
art. 53-bis l. 186/1982
Richiamato dal ricorrente come fonte dell'autonomia finanziaria della giustizia amministrativa, ma non ritenuto idoneo a escludere la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
art. 112 c.p.c.
Nel procedimento ex art. 170 d.P.R. 115/2002 il giudice può verificare d'ufficio la correttezza della liquidazione, purché non oltrepassi la somma domandata; non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se la liquidazione viene rideterminata nei limiti della richiesta.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge dedotti nei ricorsi per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È la norma processuale invocata per il motivo incidentale di violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360-bis c.p.c.
Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 4 D.M. 55/2014
Ai fini della liquidazione dei compensi rinvia alle tabelle allegate; per i giudizi davanti al TAR tali tabelle prevedono una fase cautelare autonoma.
tabella n. 21 allegata al D.M. 55/2014
Per i giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale la fase cautelare è prevista come fase distinta e autonoma rispetto alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
art. 4, comma 5, lett. c), D.M. 55/2014
La nozione di "procedimenti comunque incidentali" compresi nella fase istruttoria non include la fase cautelare dei giudizi amministrativi, che è autonoma.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione passiva spetta al soggetto titolare del rapporto debitorio individuato dal testo unico, e non all'ente che abbia solo anticipato le somme per esigenze di autonomia finanziaria.
- L'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 non ha natura di impugnazione in senso tecnico, ma introduce un autonomo giudizio contenzioso nel quale il giudice deve verificare d'ufficio la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali, fermo il limite di non attribuire più di quanto richiesto.
- Nella liquidazione dei compensi professionali per giudizi amministrativi, la fase cautelare va riconosciuta come autonoma quando la tabella applicabile la prevede espressamente; essa non può essere assorbita nella fase istruttoria sotto la categoria generale dei procedimenti incidentali.
- Quando la tariffa forense distingue espressamente una specifica fase processuale, il giudice non può negarne la liquidazione per ragioni di asserita non autonomia, ma deve accertare in concreto lo svolgimento dell'attività corrispondente e liquidarne il compenso in base alla tabella applicabile.
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