Cassazione Civile, Ordinanza n. 30480/2025 del 19/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato, in proprio, ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Tribunale che, pur avendo accolto la sua opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso per attività svolta come difensore d’ufficio in un processo penale a favore di un imputato irreperibile, aveva disposto la liquidazione del compenso e, tuttavia, aveva escluso la liquidazione delle spese del procedimento di opposizione sul rilievo della mancata costituzione del Ministero della giustizia nel giudizio. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la contumacia della parte pubblica non integra un valido presupposto per compensare le spese di lite, specie a fronte dell’integrale accoglimento dell’opposizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori d’ufficio, ai difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato e ai consulenti tecnici introduce una controversia di natura civile, nella quale la regolazione delle spese segue gli artt. 91 e ss. c.p.c. La compensazione è ammessa, nel regime ratione temporis applicabile, solo nei casi consentiti dalla legge; la mancata costituzione del Ministero non costituisce né soccombenza reciproca né grave ed eccezionale motivo, essendo una condotta processualmente neutra. L’ordinanza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato, affinché provveda nuovamente sulla liquidazione delle spese della fase di opposizione e anche su quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
richiamato solo come base della legittimazione dell’avvocato a stare in giudizio in proprio
art. 84 d.P.R. 115/2002
richiamato quale norma dell’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi
art. 170 d.P.R. 115/2002
richiamato quale norma che disciplina l’opposizione al decreto di pagamento/liquidazione
art. 91 c.p.c.
la regolazione delle spese nel procedimento di opposizione segue il principio di soccombenza
art. 92 c.p.c.
la compensazione è consentita solo nei casi previsti dalla legge e non per la mera mancata costituzione della controparte
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente quale parametro del vizio denunciato
Corte cost. n. 77/2018
richiamata per ribadire che la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza dei presupposti legali, tra cui gravi ed eccezionali ragioni nel regime applicabile
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dovuti al difensore d’ufficio, al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato e al consulente tecnico è un ordinario giudizio civile: la regolazione delle spese segue le regole generali degli artt. 91 e seguenti c.p.c.
- La mancata costituzione della parte convenuta nel giudizio di opposizione è una condotta processualmente neutra e non integra, da sola, un valido motivo di compensazione delle spese.
- La compensazione delle spese può essere disposta solo nei limiti tassativi previsti dalla disciplina applicabile; non è sufficiente richiamare la contumacia o la mancata partecipazione della parte pubblica.
- Quando l’opposizione è integralmente accolta, la parte soccombente deve essere normalmente condannata alle spese, salvo specifiche ragioni legali di compensazione.
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