Cassazione Civile, Ordinanza n. 30479/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Un avvocato, in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il Presidente della Corte d'appello di Firenze aveva rigettato la sua opposizione ex artt. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011 al decreto di liquidazione dei compensi per l'attività svolta come difensore di due soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. La censura riguardava il mancato riconoscimento del compenso per la fase di trattazione e istruttoria: secondo il ricorrente, tale fase non presuppone necessariamente il compimento di prove in senso stretto, ma comprende anche attività diverse, come istanze al giudice, deduzioni a verbale e attività incidentali. Il Ministero si è costituito ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché l'ordinanza impugnata aveva escluso il compenso per la fase di trattazione/istruttoria sul solo rilievo che in appello non fosse stata svolta attività istruttoria in senso stretto, in contrasto con l'art. 4, comma 5, lett. c), d.m. 55/2014, che ricomprende nella fase una pluralità di attività ulteriori rispetto all'assunzione delle prove. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà accertare e valutare l'attività effettivamente svolta nella fase di trattazione/istruttoria e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
consente al difensore di proporre il ricorso in proprio nel caso esaminato.
norma richiamata quale base dell'opposizione al decreto di liquidazione nel patrocinio a spese dello Stato.
norma richiamata quale rito applicabile all'opposizione avverso il decreto di liquidazione.
art. 4, comma 5, lett. c), D.M. 55/2014
la fase di trattazione/istruttoria comprende una pluralità di attività ulteriori rispetto all'espletamento delle prove, incluse istanze al giudice, deduzioni a verbale e procedimenti incidentali.
il motivo di ricorso è stato ritenuto formulato nel rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dalla norma.
è stata dedotta la violazione e falsa applicazione di legge come vizio di legittimità.
Massime di principio
- In tema di liquidazione dei compensi del difensore nel patrocinio a spese dello Stato, la fase di trattazione/istruttoria non coincide soltanto con l'assunzione di prove in senso stretto, ma comprende anche altre attività difensive e processuali previste dal parametro tariffario.
- Ai fini della liquidazione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, il giudice non può negare il relativo importo limitandosi ad affermare che non siano state svolte prove istruttorie, dovendo invece verificare se siano state compiute attività riconducibili alla fase secondo il d.m. compensi.
- Le istanze rivolte al giudice, le deduzioni a verbale e i procedimenti incidentali rientrano, in via generale, tra le attività valutabili nella fase di trattazione/istruttoria ai fini della liquidazione professionale.
- Quando l'ordinanza di liquidazione esclude il compenso per la fase di trattazione/istruttoria sulla base di una nozione troppo restrittiva della fase stessa, la decisione è censurabile per violazione del parametro normativo sui compensi forensi.
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