Cassazione Civile, Ordinanza n. 30482/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da quattro ordinanze-ingiunzioni prefettizie emesse per superamento dei limiti di velocità, confermate nei gradi di merito e poi oggetto di ricorso per cassazione rigettato con ordinanza. Il soccombente ha quindi proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro tale ordinanza di legittimità, deducendo un errore di fatto revocatorio: la Corte avrebbe fondato la decisione sulla supposizione erronea che le rilevazioni fossero state eseguite con "autovelox", mentre dagli atti sarebbe emerso che l’accertamento era stato compiuto con apparecchiatura diversa, indicata come "autostop HD". Secondo il ricorrente, tale errore avrebbe inciso sulla validità del ragionamento della Corte, perché la decisione avrebbe applicato principi propri dell’autovelox a un sistema di rilevazione che, a suo dire, operava senza presenza immediata degli operatori e senza fede privilegiata delle contestazioni. In fase rescissoria il ricorrente ha inoltre riproposto i tre motivi del precedente ricorso già esaminato nell’ordinanza revocanda.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non ricorresse un errore di fatto revocatorio perché la precedente ordinanza non aveva posto a fondamento della decisione la specifica denominazione tecnica dell’apparecchio, ma aveva semplicemente utilizzato il termine "autovelox" come sinonimo di apparecchio elettronico di rilevazione della velocità; inoltre la questione relativa al tipo di strumento e alle sue modalità di funzionamento era già stata oggetto di discussione e valutazione, con conseguente esclusione del presupposto dell’errore revocatorio. La Corte ha anche rilevato che, per le postazioni fisse e le cosiddette porte telematiche, è sufficiente che il dispositivo sia omologato e approvato per il funzionamento automatico, senza necessità della presenza dell’operatore. Ha quindi escluso l’accesso alla fase rescissoria. In applicazione dell’art. 380-bis c.p.c. e dell’art. 96, comma 4, c.p.c., ha condannato il ricorrente al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dell’obbligo del pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È il rimedio esperito contro l’ordinanza di legittimità; la Corte ribadisce che la revocazione è ammissibile solo per errori di fatto revocatori nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
L’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione immediata e decisiva di un fatto, non controverso tra le parti, risultante dagli atti e rilevabile senza indagini interpretative.
La decisione conforme alla proposta accelerata consente l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie richiamate dal terzo comma, in presenza di definizione del giudizio in linea con la proposta del consigliere.
La Corte ne fa applicazione condannando il ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, quale conseguenza della definizione conforme alla proposta accelerata.
Sono le norme sostanziali violate nei verbali presupposti, relativi al superamento dei limiti di velocità accertato mediante apparecchiatura elettronica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto è esperibile solo se l’errore riguarda la percezione di un fatto storico immediatamente verificabile dagli atti, non già la sua qualificazione giuridica o la sua valutazione.
- Non sussiste errore revocatorio quando la questione denunciata è stata già dedotta, discussa e valutata nel giudizio concluso con la pronuncia impugnata.
- L’uso di una denominazione tecnica impropria o generica per indicare un apparecchio di rilevazione non integra, di per sé, errore di fatto revocatorio se la decisione ha comunque colto il nucleo decisivo della questione, cioè l’omologazione e l’idoneità del dispositivo all’accertamento.
- Nell’accertamento della velocità con sistemi elettronici fissi o nelle cosiddette porte telematiche, la presenza dell’operatore non è necessaria quando il dispositivo sia omologato e approvato per il funzionamento automatico.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la disciplina richiama conseguenze processuali sanzionatorie che possono condurre alla condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende e al raddoppio del contributo unificato.
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