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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19712/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società di intermediazione immobiliare, unitamente ai soci, aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 con cui l'Ufficio, a seguito di questionario, aveva ricostruito in via analitico-induttiva il reddito d'impresa e rettificato il reddito imponibile, recuperando maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA; erano poi stati emessi, in applicazione del principio di trasparenza ex art. 5 TUIR, ulteriori avvisi ai soci. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo fondato l'accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti: omissione della produzione dei mandati di vendita e delle proposte di acquisto, asserita conclusione orale degli incarichi di mediazione, provvigioni inferiori a quelle di mercato e trattamenti economici differenziati tra clienti. In cassazione i contribuenti deducevano: 1) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che gli elementi valorizzati dalla CTR non integrassero presunzioni idonee a sorreggere l'accertamento analitico-induttivo e che la motivazione fosse insufficiente; 2) omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione delle pretese impositive.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che l'Ufficio può procedere a rettifica analitico-induttiva in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità del comportamento del contribuente, anche sulla base di un solo elemento presuntivo purché grave e preciso, e che nel caso concreto la CTR aveva motivato adeguatamente valorizzando l'omessa esibizione della documentazione, l'asserita stipula orale dei contratti, le provvigioni inferiori al mercato e le differenze non giustificate tra clienti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura di omesso esame richiede l'indicazione rigorosa del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento processuale di discussione e della sua decisività, requisiti che non erano stati rispettati. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché formulato genericamente e senza indicare in modo autosufficiente la domanda subordinata e la sua riproposizione in appello. È stata inoltre dichiarata l'inammissibilità del controricorso dell'Agenzia per mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica, con conseguente statuizione di non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, la rettifica analitico-induttiva è legittima anche a fronte di contabilità formalmente regolare quando il comportamento del contribuente presenti elementi di antieconomicità o incongruenze tali da rendere inattendibile la dichiarazione.
  • Le presunzioni poste a base dell'accertamento possono derivare anche da un solo elemento, purché sia grave e preciso; il giudice di merito deve darne motivazione adeguata, mentre in cassazione il relativo apprezzamento non è sindacabile se sorretto da motivazione congrua.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se il ricorrente indica con precisione il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; non basta denunciare il mancato esame di singoli elementi istruttori.
  • La deduzione di omessa pronuncia richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare chiaramente la domanda asseritamente trascurata e dimostrare che essa sia stata ritualmente riproposta, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti di merito.
  • Nelle notificazioni a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è il documento indispensabile per provare il perfezionamento della notifica; la sua mancanza comporta inesistenza della notificazione e inammissibilità dell'atto notificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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