Sentenza del 23/11/2022 n. 34544 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'applicabilità della nuova rendita catastale (12.220,00 Euro, poi rideterminata e definita in 11.055,00 Euro) ai fini del recupero della quota ICI del 50% per gli anni di imposta 2010 e 2011 relativi a immobile censito D/6 (piscina privata aperta al pubblico con attività annessa). Il Comune aveva emesso nuovi avvisi di accertamento del 27.12.2016 dopo che una precedente sentenza della CTP di Pavia (n. 374/2016) aveva annullato altri avvisi per vizi formali e aveva dichiarato efficacia della rendita dal 2015 per diversa rendita. Il Comune deduceva che la rendita notificata al contribuente prima dell'emissione dei nuovi avvisi doveva operare anche per le annualità "sospese" (2010-2011) e contestava che la decisione della CTR avesse escluso tale operatività; inoltre lamentava la pretesa efficacia di un precedente giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia fornito una ragione autonoma e decisiva (la rendita definitivamente concordata/definita in sede di reclamo/conciliativa con efficacia dall'8.8.2016, e quindi non applicabile agli anni 2010-2011) che il Comune non ha censurato. Inoltre la Corte ha osservato che la precedente sentenza della CTP di Pavia (n. 374/2016) non poteva avere efficacia di giudicato sulla diversa rendita e sui diversi avvisi ora in esame. Perciò il ricorso è inammissibile per carenza di specificità e per non aver confutato la ratio decidendi autonoma; il Comune è stato condannato alle spese di giudizio e al versamento dell'ulteriore importo previsto dal DPR n.115/2002, art.13, comma 1-quater.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2
Disciplina la base imponibile ICI in rapporto alla rendita catastale; il Comune sosteneva l'applicabilità della rendita notificata anche per annualità precedenti sospese, ma la Corte ha valutato l'efficacia temporale della rendita sulla base dei fatti (data di efficacia stabilita dall'Ufficio/Agenzia).
L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1
Riferita dalla giurisprudenza quale disposizione interpretata per ammettere l'utilizzabilità della nuova rendita notificata anche per annualità sospese; tuttavia la Corte ha richiamato che l'efficacia della rendita dipende dalla data di efficacia stabilita dall'Ufficio e dalla tipologia del giudicato formatosi.
L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 336-337
Norme fiscali richiamate dall'appellante nel quadro delle norme tributarie rilevanti per il recupero dell'imposta; la Corte non ha ritenuto che queste modificassero la necessità di verificare la data di efficacia della rendita catastale.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
Norma richiamata nel ricorso ma non determinante: la Corte si è concentrata sulla valutazione della data di efficacia della rendita e sulla correttezza procedurale dell'azione amministrativa.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento formale dei motivi di Cassazione relativi alla violazione di legge: la Corte ha ritenuto i motivi insufficienti e non correlati alle ragioni decisive della sentenza impugnata, determinando l'inammissibilità.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiesto dalla Corte per valutare l'ammissibilità del ricorso: il motivo doveva essere specifico e riferibile alle ragioni della decisione impugnata; il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata correlazione alla ratio decidendi non censurata.
Norma sul deposito/ notificazione degli atti processuali: indicata nella fase di notifica del ricorso per cassazione al resistente.
art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.
Richiamati dal Comune nel secondo motivo (presunta rilevanza del precedente giudicato/effetti interni), ma la Corte ha ritenuto che la sentenza precedente non producesse giudicato in relazione agli atti ora impugnati, essendo diversi.
DPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'obbligo di versamento da parte dell'ente che ha proposto ricorso di un importo aggiuntivo pari a quello eventualmente dovuto; la Corte ha constatato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione.
Decreto ministeriale n. 55/2014
Riferito ai parametri per la liquidazione delle spese di giudizio; la Corte ha liquidato le spese a favore del resistente secondo tali parametri.
Giurisprudenza citata (Cass. SS.UU. n. 3160/2011; Cass. n. 6206/2005; Cass. n. 1098/2018 e altre)
Le pronunce sono state richiamate per temi generali (efficacia della rendita catastale, possibilità di rinnovazione di atti impositivi, rimborso per rendite ridotte). La Corte ha precisato che alcune citazioni (es. 6206/2005) non erano pertinenti alla questione decisiva e che non autorizzano l'applicazione retroattiva di rendite con efficacia successiva alle annualità contestate.
Massime di principio
- La decorrenza/evidenza della "data di efficacia" della rendita catastale è determinante: se la rendita è stata resa efficace dall'Ufficio in data successiva agli anni contestati, non può essere utilizzata per quegli anni.
- Una sentenza che annulla avvisi per vizi formali non impedisce all'amministrazione di rinnovare l'accertamento entro i termini di decadenza; il giudicato sul vizio formale non estingue il potere di accertamento sul merito o su atti successivi.
- Se il giudice di merito basa la decisione anche su una ragione autonoma non contestata dal ricorrente, quella ragione diventa presidio decisivo e il ricorso per cassazione può risultare inammissibile per mancata specificità e per formazione di giudicato interno sulla ratio non censurata.
- In controversie catastali/tributarie è essenziale contestare non solo l'esistenza della nuova rendita ma anche la data da cui essa ha efficacia e ogni atto amministrativo o conciliativo che la definisca; omettere di censurare questi elementi compromette la tutela in sede di legittimità.
- Le conciliazioni/rettifiche amministrative che definiscono la rendita e ne fissano l'efficacia (es. in sede di reclamo) possono costituire, anche se non perfette, una base autonoma per escludere l'applicabilità della rendita a esercizi antecedenti.
- Proceduralmente, chi impugna deve riferirsi e confutare espressamente tutte le argomentazioni decisive contenute nella sentenza impugnata, altrimenti il gravame rischia di essere dichiarato inammissibile.
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