Cassazione Civile, Ordinanza n. 06247/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, fondato sul rilievo di ricavi non congrui rispetto agli studi di settore, pur considerando la stagionalità dell'attività di ristorazione. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, mentre in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione dando ragione all'Ufficio. In cassazione i contribuenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR si sarebbe limitata ad aderire alle argomentazioni dell'Ufficio mediante una motivazione "a collage"; con il secondo hanno dedotto omessa pronuncia su domande ed eccezioni prospettate in appello, tra cui l'avvio dell'attività nel 2004, una fase di start-up più lunga della media, finanziamenti reiterati del socio e altri elementi indicativi dell'incongruità dell'accertamento. La censura è stata anche collegata alla violazione delle regole sull'accertamento fondato sugli studi di settore e sul riparto dell'onere probatorio, in quanto la CTR avrebbe correttamente valorizzato la presunzione derivante dagli standards e ritenuto insufficiente la prova contraria dei contribuenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza della CTR, pur richiamando argomentazioni dell'Ufficio, conteneva una motivazione coerente, logica e autonomamente riferibile al giudice, quindi non apparente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa all'omessa pronuncia per difetto di autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano riportato in modo puntuale le domande o eccezioni asseritamente trascurate né gli atti processuali rilevanti; è stato inoltre ritenuto infondato nel merito, poiché la decisione di merito era conforme ai principi consolidati in tema di accertamento basato sugli studi di settore, che, una volta instaurato il contraddittorio, possono sorreggere l'accertamento e lasciano al contribuente la possibilità di offrire prova contraria, anche presuntiva. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione non è stata ravvisata perché la decisione impugnata non presentava una motivazione meramente apparente.
Usato come norma sulla struttura della sentenza e sulla necessità di motivazione; la Corte ha escluso la nullità per motivazione apparente.
La deduzione del vizio di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non indica puntualmente domande, eccezioni e atti processuali rilevanti nei termini richiesti dal principio di autosufficienza.
Richiamato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come nullità della sentenza.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
L'accertamento dei redditi può essere fondato sugli studi di settore/parametri secondo il consolidato orientamento richiamato dalla Corte.
art. 3, commi 181 e 184, L. n. 549/1995
La Corte richiama la disciplina dei parametri per la determinazione presuntiva di ricavi, compensi e volume d'affari.
D.P.C.M. 29 gennaio 1996
Indicato come fonte attuativa dei parametri presuntivi applicati ai dati del contribuente.
I parametri, applicati ai dati del singolo contribuente, sono descritti come idonei a integrare una presunzione legale sufficiente a fondare l'accertamento, salvo prova contraria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato insieme al comma 1-quater per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La motivazione di una sentenza non è nulla per il solo fatto che recepisca in larga misura le argomentazioni di una parte, purché le ragioni della decisione siano chiaramente attribuibili al giudice e risultino da un percorso argomentativo autonomo, coerente ed intelligibile.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia richiede un'assoluta specificità: il ricorrente deve indicare in modo puntuale la domanda o eccezione non esaminata e gli atti processuali in cui essa è stata proposta; in difetto, la censura è inammissibile per carenza di autosufficienza.
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore o sui parametri presuntivi, l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente rende l'accertamento idoneo a sorreggere la pretesa tributaria, restando fermo l'onere del contribuente di fornire prova contraria, anche tramite presunzioni.
- Una volta instaurato il contraddittorio, il giudice tributario può valutare liberamente sia l'applicabilità degli standard al caso concreto sia la prova contraria offerta dal contribuente, senza che l'Ufficio debba integrare ulteriormente il quadro presuntivo con elementi specifici.
- Il contribuente non è vincolato, in sede contenziosa, alle sole eccezioni o giustificazioni formulate nella fase amministrativa e può articolare una difesa ampia, anche mediante presunzioni semplici.
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