Cassazione Civile, Ordinanza n. 23531/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società che gestisce un’attività di noleggio veicoli senza conducente ha impugnato una cartella di pagamento per circa euro 29.862,77, relativa a più sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, chiedendone la nullità insieme ai verbali presupposti. In primo grado, il Tribunale di Palermo aveva declinato la propria competenza ritenendo competente il Tribunale di Bolzano, in ragione della sede legale della società. Riassunta la causa, il Tribunale di Bolzano ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza, ritenendo che l’intera controversia appartenesse al giudice di pace per materia. La società opponente aveva dedotto, in sintesi: difetto di legittimazione passiva/sostanziale in quanto semplice locatrice del veicolo; prescrizione del credito; inesistenza del titolo per mancata notificazione dei verbali; nullità della cartella per violazione di norme sul procedimento e motivazione; decadenza dal potere di riscossione. La Corte ha distinto i motivi: quelli relativi alla legittimazione, alla prescrizione e alla decadenza sono stati qualificati come opposizione all’esecuzione; quello relativo alla mancata notifica dei verbali come opposizione recuperatoria; quello sul vizio formale della cartella come opposizione agli atti esecutivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato parzialmente fondata la questione di competenza e ha ripartito la controversia tra diversi giudici a seconda della natura dei motivi di opposizione. Ha stabilito che per i motivi di opposizione all’esecuzione è competente il Giudice di pace di Bolzano; per l’opposizione recuperatoria relativa ai verbali non notificati è competente il Giudice di pace del luogo in cui sono state commesse le singole violazioni; per l’opposizione agli atti esecutivi concernente il difetto di motivazione della cartella è competente il Tribunale di Bolzano. Ha inoltre precisato che la connessione non consente di attrarre i motivi ex art. 615 c.p.c. davanti al Tribunale, perché la competenza del giudice di pace in materia di sanzioni stradali è per materia e non per valore. Le spese saranno regolate dai giudici di merito all’esito della riassunzione.
Norme richiamate
artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c.
disciplinano il regolamento di competenza d’ufficio; la Corte verifica la tempestività della rimessione da parte del Tribunale.
il regolamento d’ufficio è tempestivo se l’ordinanza è resa entro il termine previsto per il rilievo dell’incompetenza.
i motivi con cui si contesta la legittimazione passiva, la prescrizione e la decadenza del potere di riscossione sono qualificati come opposizione all’esecuzione pre-esecutiva.
il vizio formale o di motivazione della cartella è qualificato come opposizione agli atti esecutivi.
la cartella è assimilata al precetto ai fini della competenza territoriale dell’opposizione agli atti esecutivi.
la connessione non può attrarre davanti al Tribunale i motivi di opposizione all’esecuzione devoluti alla competenza per materia del giudice di pace.
artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150 del 2011
per le opposizioni che riguardano la formazione del titolo esecutivo per sanzioni stradali la competenza spetta al giudice di pace.
art. 6, comma 5, lett. a) e b), d.lgs. n. 150/2011
il limite di valore richiamato vale per l’ordinanza-ingiunzione, non per la competenza in tema di cartelle relative a sanzioni stradali.
attribuisce al giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni relative a sanzioni del codice della strada.
richiamato dalla parte opponente per sostenere la propria estraneità quale mero locatore del veicolo.
richiamato dalla parte opponente insieme all’art. 196 C.d.S. per il difetto di legittimazione sostanziale.
artt. 17 e 25 d.P.R. n. 602/1973
richiamati dalla parte opponente per dedurre la decadenza dal potere di riscossione.
richiamata dalla parte opponente a fondamento della nullità della cartella per violazione dello statuto del contribuente.
richiamata dalla parte opponente a sostegno della dedotta nullità della cartella per vizi procedimentali.
richiamato in combinazione con l’art. 7 d.lgs. n. 150/2011 nella ricostruzione della competenza del giudice di pace sulle controversie inerenti ai titoli esecutivi per sanzioni stradali.
Massime di principio
- Nelle opposizioni a cartella esattoriale per sanzioni del codice della strada, la qualificazione del singolo motivo di impugnazione è decisiva per individuare il giudice competente: i motivi attinenti all’esistenza del titolo, alla legittimazione passiva, alla prescrizione o alla decadenza integrano opposizione all’esecuzione; i vizi formali della cartella integrano opposizione agli atti esecutivi; la mancata notifica dei verbali presupposti può dare luogo a opposizione recuperatoria.
- La competenza del giudice di pace nelle controversie relative alle sanzioni amministrative stradali, quando riguarda l’opposizione all’esecuzione o la formazione del titolo esecutivo, è di materia e non di valore; il cumulo degli importi non sposta la competenza verso il tribunale.
- L’opposizione agli atti esecutivi contro una cartella di pagamento per sanzioni stradali appartiene al tribunale competente per il luogo di notificazione della cartella, mentre l’opposizione relativa ai verbali non notificati spetta al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa ciascuna violazione.
- La connessione tra domande non consente di attrarre davanti al tribunale le questioni devolute alla competenza per materia del giudice di pace, perché la deroga per connessione non opera in presenza di competenza per materia.
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