Cassazione Civile, Ordinanza n. 30881/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ex dipendente di banca aveva presentato istanza di rimborso IRPEF ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che le somme percepite nel 2006 dal fondo pensione aziendale fossero state tassate in misura eccedente il dovuto. La pretesa si fondava su due profili: da un lato, la richiesta di dedurre dall’imponibile i contributi versati al fondo fino al 1994 oltre il limite del 4% della retribuzione annua; dall’altro, la domanda di applicare la detrazione/aliquota del 12,50% all’importo erogato, assumendo che si trattasse di provento sostitutivo di rendite già tassate con il medesimo criterio. La CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio e rigettato il ricorso originario; in cassazione il contribuente denunciava violazione e falsa applicazione di varie norme tributarie e del fondo pensione, oltre a vizi motivazionali, contestando la mancata considerazione della natura e del regime fiscale delle somme erogate.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi in parte infondati e in parte inammissibili. Ha affermato che la prestazione in capitale erogata dal fondo di previdenza complementare bancario costituisce reddito della stessa categoria della pensione integrativa sostituita e va assoggettata a tassazione separata sull’intero importo, senza possibilità di scomputare i contributi versati, perché solo i contributi previdenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge non concorrono a formare il reddito. Ha inoltre escluso l’applicabilità della riduzione del 12,50%, rilevando la natura facoltativa della contribuzione e il fatto che la liquidazione fosse avvenuta in un’unica soluzione capitalizzata, anche se conseguente a trasformazione/coattiva riequilibrio del fondo. Le censure motivate come omessa o insufficiente motivazione sono state dichiarate inammissibili per il regime dell’art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con i conseguenti effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
norma posta a base dell’istanza di rimborso d’imposta presentata dal contribuente
art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente e considerato dalla Corte in relazione al regime di tassazione separata e alla possibilità di dedurre solo contributi obbligatori; l’esenzione pro quota non è applicabile ai contributi facoltativi al fondo
art. 19 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato nel ricorso come disposizione rilevante per il regime fiscale delle prestazioni, ma la Corte valorizza il principio dell’imponibilità dell’intera somma erogata
art. 47, comma 1, lett. h-bis), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente tra le norme sul trattamento fiscale delle somme percepite
art. 51 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato nel ricorso, ma non posto a base di una diversa conclusione dalla Corte
art. 48 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
nel testo applicabile, solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge non concorrono a formare il reddito; i contributi facoltativi al fondo restano imponibili
richiamato nel ricorso in relazione all’onere della prova, senza incidere sull’esito finale
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel ricorso, senza che la Corte ne ricavi una regola diversa rispetto al rigetto
art. 11 d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
richiamato come base della trasformazione delle rendite in capitale nell’ambito del riequilibrio del fondo
art. 54 legge 9 marzo 1989, n. 88
richiamato nel secondo motivo di ricorso
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata nei motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
le censure di omessa/insufficiente motivazione sono dichiarate inammissibili perché proposte secondo il previgente testo della norma non più applicabile
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la fissazione della discussione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- Le prestazioni in capitale erogate da un fondo di previdenza complementare aziendale, quando sostitutive di una pensione integrativa, mantengono la stessa categoria reddituale della prestazione sostituita e sono soggette al medesimo regime fiscale di tassazione separata.
- Ai fini dell’imponibile delle somme erogate da un fondo pensione complementare bancario, non è consentito scomputare i contributi versati dal lavoratore quando la contribuzione non sia obbligatoria per legge ma derivi da convenzione o adesione facoltativa.
- L’esenzione fiscale prevista per i contributi previdenziali opera solo per quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi alla previdenza complementare di natura facoltativa concorrono, quindi, a formare la base imponibile della prestazione.
- La circostanza che il versamento finale avvenga in capitale, anche se conseguente a trasformazione o liquidazione del fondo per ragioni di riequilibrio, non muta il regime di imponibilità integrale della prestazione.
- Le censure formulate ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili quando basate sul previgente testo della norma non più applicabile al caso deciso.
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