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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30881/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un ex dipendente di banca aveva presentato istanza di rimborso IRPEF ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che le somme percepite nel 2006 dal fondo pensione aziendale fossero state tassate in misura eccedente il dovuto. La pretesa si fondava su due profili: da un lato, la richiesta di dedurre dall’imponibile i contributi versati al fondo fino al 1994 oltre il limite del 4% della retribuzione annua; dall’altro, la domanda di applicare la detrazione/aliquota del 12,50% all’importo erogato, assumendo che si trattasse di provento sostitutivo di rendite già tassate con il medesimo criterio. La CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio e rigettato il ricorso originario; in cassazione il contribuente denunciava violazione e falsa applicazione di varie norme tributarie e del fondo pensione, oltre a vizi motivazionali, contestando la mancata considerazione della natura e del regime fiscale delle somme erogate.

La decisione

La Corte ha ritenuto i motivi in parte infondati e in parte inammissibili. Ha affermato che la prestazione in capitale erogata dal fondo di previdenza complementare bancario costituisce reddito della stessa categoria della pensione integrativa sostituita e va assoggettata a tassazione separata sull’intero importo, senza possibilità di scomputare i contributi versati, perché solo i contributi previdenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge non concorrono a formare il reddito. Ha inoltre escluso l’applicabilità della riduzione del 12,50%, rilevando la natura facoltativa della contribuzione e il fatto che la liquidazione fosse avvenuta in un’unica soluzione capitalizzata, anche se conseguente a trasformazione/coattiva riequilibrio del fondo. Le censure motivate come omessa o insufficiente motivazione sono state dichiarate inammissibili per il regime dell’art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con i conseguenti effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le prestazioni in capitale erogate da un fondo di previdenza complementare aziendale, quando sostitutive di una pensione integrativa, mantengono la stessa categoria reddituale della prestazione sostituita e sono soggette al medesimo regime fiscale di tassazione separata.
  • Ai fini dell’imponibile delle somme erogate da un fondo pensione complementare bancario, non è consentito scomputare i contributi versati dal lavoratore quando la contribuzione non sia obbligatoria per legge ma derivi da convenzione o adesione facoltativa.
  • L’esenzione fiscale prevista per i contributi previdenziali opera solo per quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi alla previdenza complementare di natura facoltativa concorrono, quindi, a formare la base imponibile della prestazione.
  • La circostanza che il versamento finale avvenga in capitale, anche se conseguente a trasformazione o liquidazione del fondo per ragioni di riequilibrio, non muta il regime di imponibilità integrale della prestazione.
  • Le censure formulate ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili quando basate sul previgente testo della norma non più applicabile al caso deciso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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