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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30874/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un provvedimento con cui l’amministrazione finanziaria aveva sospeso il rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2013 vantato da una società contribuente. La sospensione era stata disposta perché nei confronti di una società italiana, poi cessata e di cui la contribuente era socia unica, era stato emesso un avviso di accertamento di importo superiore al credito chiesto a rimborso. La Corte tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo che, essendo stato annullato l’avviso di accertamento presupposto, fossero venute meno le ragioni della sospensione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 e dell’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997; ha sostenuto che il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere privo di base il provvedimento sospensivo, poiché la decisione sull’avviso di accertamento era stata all’epoca sospesa cautelarmente e, comunque, il meccanismo di sospensione del rimborso può operare anche in presenza di decisioni non definitive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dell’Agenzia alla decisione, poiché, nel frattempo, nella causa relativa all’avviso di accertamento presupposto era intervenuta la conferma della sentenza d’appello che aveva annullato l’atto impositivo. Ciò ha comportato il venir meno delle ragioni poste a base della sospensione del rimborso e, quindi, del provvedimento sospensivo stesso. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come base del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 69 R.D. n. 2440 del 1923

    È la norma invocata per giustificare la sospensione del rimborso; la Corte non entra nel merito dell’interpretazione perché dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997

    È richiamato insieme all’art. 69 R.D. n. 2440 del 1923 quale parametro della censura, ma senza decisione nel merito della sua applicazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la proposizione dell’impugnazione, interviene un fatto o una decisione che elimina l’utilità concreta della pronuncia richiesta.
  • In materia di sospensione del rimborso di un credito fiscale, se viene definitivamente meno l’atto impositivo presupposto che sorreggeva la sospensione, viene meno anche l’interesse a contestare la decisione che aveva rimosso la sospensione.
  • La Corte può rilevare d’ufficio la sopravvenuta carenza di interesse quando l’esito di altra controversia, connessa al presupposto del provvedimento impugnato, rende priva di utilità la decisione sul ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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