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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30879/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento con cui il Comune aveva richiesto alla sezione locale della Lega Navale il pagamento di complessivi 348.874,00 euro a titolo di TARSU per gli anni 2014-2016, assumendo l'omessa denuncia di una superficie di 15.139 mq qualificata come area di parcheggio e di servizio. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del Comune. La contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi di impugnazione contro la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti hanno depositato una rinuncia congiunta al ricorso e al controricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., dichiarando di aver raggiunto un accordo transattivo e chiedendo la compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso e al controricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha disposto la compensazione delle spese di lite in ragione dell'intervenuto accordo amichevole tra le parti. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di fattispecie diversa da rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    rinuncia congiunta al ricorso ed al controricorso

    La rinuncia sottoscritta da entrambe le parti e depositata in giudizio determina l'estinzione del processo di cassazione, quando consente di ritenere cessato l'interesse all'impugnazione e al controricorso.

  • art. 391 c.p.c.

    La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, con conseguente regolazione delle spese secondo quanto richiesto e giustificato dall'accordo intervenuto tra le parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'ulteriore contributo unificato non si applica nelle ipotesi di estinzione per rinuncia, poiché la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia congiunta al ricorso per cassazione e al controricorso, se validamente sottoscritta e depositata, comporta l'estinzione del giudizio quando emerge la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • In presenza di accordo transattivo tra le parti, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite, ove ciò sia richiesto congiuntamente e sia coerente con la rinuncia processuale.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è applicabile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non potendo essere esteso in via analogica alle ipotesi di estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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