Cassazione Civile, Ordinanza n. 30875/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per il recupero di IVA dovuta da una società in accomandita semplice, in relazione a un avviso di accertamento relativo a un’annualità d’imposta. La contribuente, socia accomandante della società debitrice, ha impugnato la cartella sostenendo che l’importo richiesto non potesse superare il limite della quota conferita, per effetto della responsabilità limitata dell’accomandante. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello e annullato la cartella ritenendo fondato il vizio di mancata limitazione della pretesa. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2304 c.c. e di norme del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente limitato il credito alla quota sociale; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese fondata, a suo dire, su motivazione tautologica e priva di specifiche ragioni.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che, nella società in accomandita semplice, il socio accomandante risponde verso i terzi solo nei limiti della quota conferita, salvo ipotesi derogatorie non dedotte nel caso concreto. Tale limite opera anche per le obbligazioni tributarie della società e può essere fatto valere dal contribuente mediante impugnazione della cartella di pagamento, poiché la cartella è atto della riscossione e non atto dell’esecuzione forzata. Ha inoltre ritenuto corretta la condanna alle spese in base al principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., non essendo ravvisabile alcuna deroga connessa alla posizione dell’agente della riscossione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 2304 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte considera decisivo il limite di responsabilità dell'accomandante sancito dall'art. 2313 c.c.; la doglianza non è accolta.
art. 2313 c.c.
nella società in accomandita semplice il socio accomandante risponde verso i terzi solo nei limiti della quota conferita, salvo ingerenza nell'amministrazione o altre deroghe espressamente previste.
art. 2314 c.c.
è richiamato come deroga alla responsabilità limitata dell'accomandante, nel caso di inserimento del suo nome nella ragione sociale.
art. 2320 c.c.
è richiamato come deroga alla responsabilità limitata dell'accomandante in caso di violazione del divieto di immistione.
art. 2324 c.c.
è richiamato per la possibilità dei creditori di far valere i propri crediti nei confronti degli accomandanti in sede di liquidazione.
art. 91 c.p.c.
la condanna alle spese segue la soccombenza; la motivazione della CTR è ritenuta sufficiente e non contraria al paradigma normativo.
art. 360, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro di dedotta violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
la giurisdizione tributaria copre le controversie sui tributi, fermo il limite degli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla cartella.
art. 19, lett. d), D.Lgs. n. 546 del 1992
le cartelle di pagamento relative a tributi sono impugnabili davanti al giudice tributario.
art. 49, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per descrivere la sequenza della riscossione mediante ruolo, in cui il ruolo sostituisce il titolo esecutivo.
art. 24 Cost.
evocato a fondamento del principio per cui la parte vittoriosa non deve sopportare le spese del giudizio.
Massime di principio
- Nella società in accomandita semplice, il socio accomandante risponde verso i terzi entro il limite della quota conferita; il limite opera anche quando il credito azionato abbia natura tributaria, salvo che ricorrano le specifiche deroghe previste dalla legge o sia dedotta ingerenza nell'amministrazione.
- La limitazione della responsabilità del socio accomandante può essere fatta valere con l'impugnazione della cartella di pagamento, poiché la cartella è un atto della riscossione e non un atto dell'esecuzione forzata; per i tributi la cognizione sulle questioni sostanziali e procedurali della riscossione appartiene al giudice tributario.
- In tema di spese processuali, la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. opera anche nei giudizi contro l'agente della riscossione; non rilevano, di per sé, i rapporti interni tra agente ed ente impositore né la particolare funzione esattiva svolta dall'agente.
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