Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30880/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dall’impugnazione di un avviso di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, relativo a maggior reddito ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2009. Il contribuente aveva contestato l’accertamento sostenendo, in particolare, che la motivazione della decisione d’appello fosse solo apparente nel riferire l’avvenuto contraddittorio con l’Ufficio e che la CTR avesse erroneamente ritenuto provato tale contraddittorio. Con il ricorso per cassazione vengono articolate due censure: violazione dell’art. 2697 c.c. in combinato disposto con gli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., per avere il giudice di merito affermato senza adeguato fondamento che l’Amministrazione aveva instaurato il contraddittorio; e violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, per asserita motivazione apparente della sentenza impugnata. Nel corpo del ricorso veniva inoltre lamentato l’omesso esame delle prove documentali prodotte dal contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate entrambe le censure, osservando che la sentenza della CTR non era affetta da motivazione apparente: il percorso argomentativo era intellegibile e coerente, soprattutto se letto in correlazione con la decisione di primo grado richiamata dalla CTR e con le specifiche affermazioni sulla instaurazione di un efficace contraddittorio e sull’esame della documentazione prodotta dal contribuente. Ha poi escluso la violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme sulla valutazione della prova, ritenendo corretto l’uso delle regole sull’onere probatorio e sulla valutazione delle prove. Quanto alla doglianza relativa all’omesso esame delle prove documentali, la Corte l’ha ritenuta inammissibile perché prospettata impropriamente come error in iudicando e non come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre ha richiamato il principio per cui l’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico è comunque stato considerato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base dell’accertamento sintetico e come parametro della censura sull’omesso esame delle prove documentali

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ritiene corretto l’uso delle regole sull’onere della prova da parte della CTR

  • art. 115 c.p.c.

    non risulta violato nella valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    non risulta violato nella valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta sufficiente e non apparente

  • art. 111 Cost.

    la motivazione della CTR supera il minimo costituzionale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato tra le norme invocate sulla sufficienza della motivazione

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato tra le norme invocate sulla motivazione della sentenza tributaria

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato dal ricorrente per denunciare violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato dal ricorrente per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte osserva che il vizio di omesso esame di prove non può essere introdotto surrettiziamente come violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando il giudice ometta di indicare gli elementi posti a base del convincimento o li esponga in modo non controllabile; non basta una motivazione sintetica se il percorso logico è intellegibile e correlato alle questioni decise.
  • Nel giudizio tributario, il giudice di merito può ritenere instaurato il contraddittorio e valorizzare la documentazione prodotta dal contribuente, purché la decisione dia conto, anche per relationem, del percorso argomentativo seguito.
  • La deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. è infondata quando il giudice di merito abbia correttamente distribuito l’onere della prova e valutato le risultanze istruttorie secondo le regole processuali.
  • L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice.
  • Il vizio di omesso esame o di motivazione non può essere fatto valere come violazione di legge per aggirare i limiti del ricorso per cassazione sul n. 5 dell’art. 360 c.p.c., specie in presenza di doppia decisione conforme.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.