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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30872/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (accipiens)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di versamenti di denaro effettuati in più riprese a favore di diversi soggetti. Il versante attore chiedeva la restituzione di euro 216.200,00, o della diversa somma accertata, invocando in via principale la sussistenza di un mutuo e, in subordine, la ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. I convenuti sostenevano invece che le somme avessero diversa giustificazione: una parte come corrispettivo di lavori di ristrutturazione, una parte come caparra confirmatoria poi trattenuta in relazione a un preliminare di compravendita, e una parte come prestito già in parte restituito. Il Tribunale aveva accolto largamente la domanda dell'attore; la Corte d'appello aveva invece riformato in parte la decisione, riconoscendo la restituzione di sola una quota e rigettando il resto delle pretese. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi per la mancata considerazione della documentazione relativa ai versamenti di euro 76.000,00 e per la ritenuta esistenza di giustificazione della datio; 2) violazione degli artt. 2719 c.c., 116 e 214 c.p.c. per avere la Corte attribuito valore probatorio a un contratto preliminare prodotto solo in copia e disconosciuto; 3) violazione dell'art. 2033 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che i pagamenti di euro 54.000,00 ed euro 86.000,00 erano privi di titolo e quindi ripetibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello si fosse correttamente attenuta ai principi in tema di riparto dell'onere della prova: chi agisce per la restituzione di somme assumendone la natura di mutuo deve provare non solo la dazione, ma anche il titolo che comporta l'obbligo restitutorio; parimenti, chi agisce in ripetizione di indebito deve provare sia il pagamento sia la mancanza di una causa giustificativa. La mera contestazione del convenuto circa il titolo del pagamento non integra un'eccezione in senso sostanziale e non sposta l'onere probatorio. Per questa ragione è stata ritenuta assorbente e non decisiva la censura sulla fotocopia del preliminare disconosciuto, poiché il ricorrente non aveva comunque assolto il proprio onere probatorio. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    l'attore che agisce per ripetizione di indebito deve provare il pagamento e l'assenza di una causa giustificativa; se il titolo è ignoto, può contestare il titolo prospettato e l'inidoneità di quello eventualmente indicato dal convenuto, ma resta fermo il proprio onere probatorio.

  • art. 2719 c.c.

    la censura sulla copia del documento è stata ritenuta priva di decisività nel caso concreto, perché il ricorrente non aveva comunque dimostrato il fatto costitutivo della propria pretesa.

  • art. 115 c.p.c.

    la doglianza per omessa valutazione di prova documentale è stata respinta in quanto non scalfiva la ratio della decisione, fondata sull'inadempimento dell'onere della prova da parte dell'attore.

  • art. 116 c.p.c.

    non è stato ravvisato alcun vizio nella valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 214 c.p.c.

    il disconoscimento della scrittura in copia è stato dedotto, ma la relativa questione è stata ritenuta non decisiva rispetto al difetto di prova del titolo della domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato per violazione di legge, ma le censure sono state respinte perché miravano a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per nullità della sentenza, ma non è stato ravvisato alcun vizio di motivazione costituzionalmente rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    le doglianze sull'omesso esame di fatti decisivi sono state considerate non idonee a superare la ratio decidendi.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente e non inferiore al minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Chi agisce per la restituzione di somme qualificandole come mutuo deve provare sia la consegna del denaro sia il titolo giuridico da cui deriva l'obbligo di restituzione; la sola dazione non basta.
  • La contestazione del convenuto circa il titolo del pagamento non costituisce eccezione in senso sostanziale e non comporta inversione dell'onere della prova.
  • Nell'azione di ripetizione di indebito l'attore deve provare il pagamento e la mancanza di una causa giustificativa; se il convenuto indica una diversa causale, l'attore deve dimostrare anche l'inidoneità di tale diversa giustificazione.
  • La censura relativa al valore probatorio di un documento è inammissibile o comunque non decisiva quando la parte ricorrente non abbia prima assolto l'onere di provare il fatto costitutivo della propria domanda.
  • Il vizio motivazionale è configurabile solo se la motivazione della sentenza impugnata scende sotto il minimo costituzionale; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle prove.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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